Tariffe Tari, serve l’istruttoria
Sono illegittime le tariffe Tari senza un’adeguata istruttoria. Il comune non può limitarsi a riproporre acriticamente le stesse tariffe deliberate per l’anno precedente senza alcuna motivazione. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo regionale della Campania, prima sezione, con la sentenza 2851 del 26 aprile 2022.
Per i giudici amministrativi, la determinazione delle tariffe Tari deve essere sempre “preceduta da una pertinente istruttoria, “sul piano metodologico e delle rilevazioni fattuali”, ed essere assistita da congrua motivazione, che dia conto dell’iter con cui si è pervenuti ad assoggettare a uno specifico valore l’utenza in questione”. La mancanza di un’adeguata istruttoria e l’acritica riproposizione delle tariffe è illegittima. Al riguardo, viene richiamato nella pronuncia anche un precedente parere del Consiglio di Stato, il quale ha sostenuto che i provvedimenti relativi alle tariffe devono essere caratterizzati da “una congruenza esterna”, nel senso che “devono essere idonei a rivelare la ragionevolezza del percorso logico seguito dall’amministrazione nel processo di individuazione dei coefficienti per le diverse aree del territorio”. La determinazione delle tariffe, per i giudici, deve assicurare “una proporzionata ripartizione del costo del servizio tra le diverse utenze, palesando l’omogeneità tra categorie tendenzialmente assimilabili”. Non si può applicare a un’utenza non domestica la tariffa più alta, senza che siano indicate le ragioni della scelta, che non sembra giustificata neppure dalla maggiore produzione di rifiuti rispetto alle altre utenze.
In realtà, non c’è uniformità di pensiero nella giurisprudenza amministrativa sull’obbligo di istruttoria e di motivazione della delibera comunale che fissa le tariffe Tari. Proprio il Tribunale amministrativo regionale della Campania, prima sezione, con la sentenza 8324/2021, si è espresso in modo diverso. Ha infatti sostenuto che le amministrazioni locali possono riproporre le tariffe Tari vigenti per l’anno precedente. Sono legittime le delibere comunali con le quali sono state approvate le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva per l’anno 2020, confermando quelle del 2019, senza compiere un’attività istruttoria e senza motivazione. Va precisato che la decisione riguardava il periodo emergenziale, a causa della pandemia. La conferma delle tariffe, per il Tar, non può richiedere l’assolvimento di un obbligo motivazionale, trattandosi della riproposizione delle tariffe, “che non esige alcuna esplicitazione delle ragioni che presiedono alla scelta”. Del resto, è pacifico che “il mantenimento delle tariffe debba assolvere allo scopo di non aggravarne il peso”. Tuttavia, al di là delle scelte contingenti operate dagli enti locali legate alla pandemia, da tempo è dibattuta la questione riguardante l’obbligo di motivare le delibere tariffarie. La regola stabilita dalla Cassazione con l’ordinanza 1977/2018, che esclude l’obbligo di motivare le tariffe Tarsu, vale anche per la Tari nonostante dal 2013, con l’introduzione della Tares, siano cambiate le modalità di calcolo del tributo. Al riguardo, anche il Tar Latina (sentenza 486/2016) ha sostenuto che le tariffe Tari non richiedono la motivazione se i comuni applicano i coefficienti fissati dal regolamento statale per la determinazione della quota fissa e di quella variabile del tributo. La delibera che fissa le tariffe non richiede una specifica motivazione dato che si tratta di un atto generale. Quello che la legge impone all’ente è che nello scegliere il coefficiente per l’applicazione del metodo normalizzato si mantenga all’interno del range previsto dalle tabelle del dpr 158/1999. Se i coefficienti scelti dall’ente si collocano in un ambito intermedio, la tariffa non è sindacabile trattandosi di scelte rientranti nella discrezionalità amministrativa.
fonte italiaoggi

