RISPOSTA IN COMMISSIONE FINANZE CAMERA FA IL PUNTO SUI TETTI AGEVOLABILI DEL SUPERBONUS
Pertinenze separate autonome
Pertinenze separate, autonomo limite di spesa per i lavori edili a 96 mila euro se collocate in posto distinto da quello condominiale . E’ il chiarimento che arriva da una risposta a una interrogazione presentata in commissione finanze da Gian Mario Fragomeli (Pd) e a cui ha risposto ieri il sottosegretario all’economia Federico Freni. Nell’interrogazione si chiedeva il coordinamento degli interventi di prassi dell’Agenzia delle entrate. E in particolare se si applica il Superbonus anche se i lavori sono eseguiti unicamente sulle pertinenze, nei limiti dei massimali di spesa previsti dalla normativa, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale. Fragomeli evidenzia che: «mentre la risposta n. 231 del 9 aprile 2021 rimanda a un massimale unico sottolineando il nesso di pertinenzialità, la risposta n. 806 del 13 dicembre 2021 prevede un massimale dedicato per l’intervento di demolizione e ricostruzione delle pertinenze, facendo emergere una incongruenza nell’interpretazione della norma». L’Agenzia delle entrate, nella risposta preparata per il sottosegretario, ripercorrendo i chiarimenti offerti sul punto, non riscontra incongruenze con gli interventi di prassi e richiama quanto esplicitato nella circolare 24/20: «con riferimento agli interventi antisismici effettuati su una unità immobiliare ha sottolineato che la detrazione spetta nel limite di spesa di 96.000 euro; l’ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione deve essere riferito all’unità abitativa e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa al cui servizio è posta la pertinenza». In particolare, la risposta n. 231 del 2021 si riferisce all’ipotesi di interventi antisismici effettuati su due distinte unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, nonché sulle relative pertinenze; in tale caso, il limite di spesa agevolabile è complessivamente pari a 192.000 euro (96.000 X 2) e riguarda le due unità immobiliari e le relative pertinenze.

La risposta n. 806 del 2021 concerne, invece, la diversa ipotesi di interventi antisismici realizzati sia sulle parti comuni di un edificio in condominio sia sulle pertinenze delle unità immobiliari facenti parti dell’edificio ma collocate in un fabbricato distinto da quello condominiale. In tale caso, le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio devono essere considerate, dal condomino o dall’unico proprietario dell’intero edificio, in modo autonomo, ai fini dell’individuazione del limite di spesa detraibile rilevando, a tal fine, il numero di unità immobiliari facenti parte del condominio. Diversamente, per gli interventi effettuati sulle pertinenze “separate” dall’edificio condominiale si applica l’autonomo limite di spesa complessivamente pari a 96 mila euro indipendentemente dal numero delle pertinenze». Intanto ieri giornata di proteste sulla disciplina della cessione dei crediti sul super bonus. «Purtroppo ci troviamo a constatare, ancora una volta, che i molteplici interventi normativi del Governo sul Superbonus, e sul meccanismo di cessione dei crediti d’imposta, rappresentano un freno per una misura di successo e soprattutto un rischio per migliaia di aziende e lavoratori che hanno bisogno di certezze e di coerenza normativa. Riteniamo in tal senso non adeguata la norma del Dl Aiuti che, pur prevedendo la possibilita’ per le banche di cedere subito i crediti d’imposta ai loro correntisti, precisa pero’ che questi ultimi debbano identificarsi solo con ‘clienti professionali privati’», così Daniele Pesco presidente della commissione bilancio del Senato.

fonte italiaoggi