LE NORME LIMITATIVE SUI TRASFERIMENTI CAMBIANO NUOVAMENTE PELLE CON IL DL AIUTI 50/2022
Cessione bonus edilizi al futuro
Le norme limitative sui trasferimenti dei bonus edilizi cambiano nuovamente pelle con il decreto aiuti: via libera alla cessione ai clienti professionali correntisti ma solo per i crediti comunicati la prima volta a partire dal 1 maggio scorso. L’indicazione della citata data spartiacque del 1 maggio non è segnalata nell’articolo 14 dl 50/2022, norma che disciplina la disposizione, ma nascosta tra le pieghe del decreto, all’articolo 57 c.3, a differenza anche di quanto fatto anche in occasione della precedente iniziativa in materia, condensata in unico articolo, il 29-bis del dl 17/2022.
Gli effetti della norma transitoria. Le ultime disposizioni del decreto Aiuti che consentono alle banche e società di gruppi bancari di cedere i bonus edilizi a “correntisti professionali” (art. 14 d.l. 50/2022) per espressa previsione normativa si rendono applicabili ai soli crediti che derivano da opzioni (cessione; sconto in fattura) comunicate all’agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio. Anche questo intervento sulla disciplina introdotta due anni fa (si veda ItaliaOggi di ieri) è accompagnato da una norma transitoria che ne circoscrive l’ambito applicativo (art. 57, comma 3). Dato l’obiettivo di confermare una volontà legislativa già espressa in precedenza, la tecnica normativa utilizzata ha resa necessaria una specifica previsione in tal senso. In particolare il d.l. 50/2022, non modifica quello che lo ha preceduto in argomento (d.l. n. 17/2022), ma interviene direttamente sull’articolato della disciplina di riferimento (art. 121 d.l. n. 34/2020 ), riscrivendo le regole di circolazione dei crediti in parola. Poiché anche il d.l. 17/2022, che aveva introdotto la c.d. quarta cessione residuale ai correntisti, aveva seguito questa impostazione, in base agli ordinari principi di successione temporali degli atti normativi, la nuova versione dell’art. 121 del dl 34/2020 post modifiche del dl aiuti, con effetti dal 18 maggio, sostituisce in toto quella precedentemente in vigore (dal 29 aprile).
Questo effetto, per così dire, radicale ed integrale, logicamente investe altresì la disposizione transitoria di cui al comma 3 dell’art. 29 bis del d.l. n. 17/2022. Come noto, tale previsione circoscriveva le modifiche dettate dai commi precedenti “alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate alla Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022”.
Dunque, caduto quel regime di circolazione, cade anche la sua portata temporale che ha ragion d’essere in funzione del regime medesimo. Ragion per cui, se non si fosse intervenuti per disciplinarne l’ambito temporale, l’art. 14 del d.l. Aiuti si sarebbe reso applicabile alle comunicazioni inviate sia prima che dopo il 30 aprile 2022, quindi senza preclusioni a ritroso.
Come si è detto, in virtù del citato art. 57 così non è, per cui sarà tutta da verificare la concreta efficacia delle nuove misure rispetto allo scopo di fluidificare il mercato del trasferimento dei crediti in discorso. E’ opportuno ricordare che la nuova tipologia di cessione in commento è sempre effettuabile da banche o società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del dlgs 385/1993verso i clienti privati professionali ovvero banche, imprese di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione, imprese di grandi dimensioni e professionali “su richiesta”.
fonte italiaoggi

