Catasto, sentenze vincolanti da subito
La rideterminazione della rendita catastale, ovvero il suo annullamento, disposto con sentenza, vincola l’ufficio comunale a tener conto di quel dato e a non applicarla, a fronte dell’efficacia immediatamente esecutiva di quel decisum, pur se tempestivamente appellato dal comune. Si tratta delle osservazioni rese dalla Ctp di Latina (presidente relatore Raffaele Di Ruberto) nella sentenza n. 591/02/2022, depositata lo scorso 16 maggio.

Una società sportiva aveva opposto un avviso di accertamento e di irrogazione sanzioni notificatole in recupero dell’Imu per l’anno 2016 per circa 9 mila euro. In particolare, nel ricorso, si lamentava che il calcolo dell’imposta era avvenuto sulla scorta di una rendita che era stata opposta e annullata dalla stessa Ctp di Latina.

L’ufficio locale resistente, tuttavia, a conferma della correttezza del proprio operato, riteneva di aver correttamente applicato la rendita vigente dal 1° gennaio 2016, tenuto conto che la sentenza che l’aveva rideterminata non aveva ancora acquisito alcuna definitività.

Ebbene, tale agire dell’amministrazione non è stato condiviso dal collegio pontino, che osservava, difatti, in accoglimento del ricorso, come l’annullamento della rendita avvenuto giudizialmente fosse stato del tutto trascurato dall’ufficio fiscale: l’atto amministrativo pregiudizievole comporta infatti la caducazione degli effetti nel frattempo verificatisi.

Anche con diversi richiami alla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 13069/2006) la Ctp ha ricordato che la rendita determinata dal giudice tributario costituisce unico parametro di riferimento nella liquidazione del tributo.

Ulteriore dato, non meno importante, era rintracciato dai giudici nell’applicazione degli artt. 67 bis e 69 del dlgs n. 546/92 che prevedono l’immediata esecutività delle sentenze tributarie. Accanto, infatti, alle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, anche quelle riguardanti controversie catastali sono immediatamente esecutive, anche se non passate in giudicato.

L’utilizzo delle rendite determinate giudizialmente può essere dunque subito richiesto dal contribuente in luogo di quelle adottate dall’ufficio, e ciò anche in pendenza di appello o di ricorso per cassazione. Ciò vale come nuova disciplina per effetto dell’art. 12, comma 1, del dlgs n. 156/2015, per le sentenze depositate dal 1° gennaio 2016. Solo per quelle precedenti a tale data, infatti, continua a rimanere necessario il passaggio in giudicato della sentenza.

Nicola Fuoco

La (…) srl ha proposto ricorso avverso avviso di accertamento e irrogazione delle sanzioni (…), per il parziale pagamento dell’Imposta municipale propria per l’anno 2016, per complessivi 8.991,00 euro. La ricorrente ha lamentato che l’Imu richiesta è stata calcolata su una rendita annullata con la sentenza di questa Ctp di Latina (…).

Il ricorso è fondato e quindi è accolto. (…) Il comune (…) ritiene di aver legittimamente determinato l’imposta sulla base dell’unica rendita presente in atti al 1° gennaio dell’anno 2016, motivo per cui l’accertamento de quo a suo avviso si palesa come corretto (…) pur tuttavia la rendita oggetto del calcolo Imu in fatto e in diritto non è corretta né al momento legittima: la sentenza della Ctp di Latina citata l’ha annullata. (…)

Del resto, anche quando la norma fa riferimento alla rendita «in vigore» al 1° gennaio di ciascun anno d’imposta, si riferisce a una rendita legittimamente valida e non a una rendita determinata contra legem. (…)

La stessa Corte (Corte di cassazione, sez. trib., 1 giugno 2006, n. 13069(64)) ha sostenuto che «deve tenersi conto esclusivamente della rendita irreversibilmente determinata da quel giudice tributario, perché solo tale rendita deve essere considerata quella legittimamente risultante in catasto al primo gennaio dell’anno di riferimento». (…)

Ma ciò che convince ancor di più il collegio ad accogliere il ricorso è che, elemento del tutto trascurato dal comune resistente, in applicazione della nuova formulazione degli artt. 67 bis e 69, comma 1, dlgs n. 546/1992 (a seguito delle modifiche introdotte con gli artt. 9 e 12, dlgs n. 156/2015), le sentenze di Commissione Tributaria depositate successivamente all’1/6/2016 sono immediatamente esecutive (sia pur in via provvisoria) e, con più specifico riguardo alle controversie catastali, il citato art. 69 dispone chiaramente che: «Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive». Va inoltre evidenziato che a seguito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 156/2015, a partire dal 1° giugno 2016, le sentenze tributarie di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente o in materia di operazioni catastali sono immediatamente esecutive anche se non passate in giudicato. Il contribuente, quindi, può chiedere sin da subito l’aggiornamento dei dati catastali senza dover attendere il passaggio in giudicato della sentenza e, quindi, anche in pendenza di appello o ricorso in Cassazione. (…)

fonte italiaoggi