Redditi da locazione, serve la prova contraria
L’accertamento in recupero di maggiori redditi da locazione emesso sulla scorta dei rilievi della Guardia di finanza non è smentito dalle mere dichiarazioni di parte tese a riferire dell’esistenza di contratti di comodati d’uso conclusi con gli occupanti degli immobili accertati.

È in sintesi quanto rilevano le motivazioni contenute nella sentenza n. 436/5/2022 emessa dalla Ctr del Lazio, depositata lo scorso 31 gennaio.

La commissione, su gravame proposto da un contribuente, si occupava di verificare la legittimità di un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 43 bis del dpr n. 600/73 e notificato dall’Agenzia delle entrate di Roma allo stesso per recupero Irpef e precisamente per aver rintracciato maggiori redditi da locazione asseritamente non dichiarati.

Rigettato il ricorso in primo grado la parte proponeva appello alla sentenza, deducendo come i primi giudici non avessero correttamente inquadrato il caso di specie: nello specifico, infatti, l’appellante asseriva che un immobile in particolare costituiva la sua abitazione principale presso la quale ospitava il figlio di un amico mentre per un altro immobile era stata la stessa Guardia di finanza ad accertare che sussistesse un rapporto di comodato proprio tra l’appellante e coloro che occupavano l’alloggio. L’Agenzia delle entrate si costituiva in appello e chiedeva il rigetto dello stesso.

La Ctr, tuttavia, ha ritenuto non meritevole di accoglimento il gravame poiché sostanzialmente rimesso alle affermazioni della parte contribuente non supportate da idonee prove documentali. Per quanto riguardava un primo immobile, infatti, vi erano state soltanto le dichiarazioni degli occupanti che avevano affermato di usufruire di un contratto di comodato concluso tuttavia solo verbalmente con il proprietario ricorrente. Per l’altro, invece, quest’ultimo riferiva che si trattasse di immobile costituente la propria abitazione principale nella quale aveva concesso alloggio anche al figlio di un amico per mera liberalità.

La commissione ha quindi ricordato che, in casi del genere, trova applicazione la presunzione di cui al disposto dell’art. 41 ter comma 2 del dpr n. 600/73, che prevede che in caso di omessa registrazione di contratti di locazione si presume l’esistenza di tali contratti per i quattro periodi di imposta antecedenti a quello nel corso del quale è stato effettuato l’accertamento. A tale presunzione nessuna prova contraria forniva il contribuente nel caso di specie, interamente rimesso a mere dichiarazioni e a nessuna documentazione idonea a smentire la presunzione alla base dell’accertamento.

Benito Fuoco

Il sig. M. E. propone appello contro la sentenza (…) con la quale la Ctp di Roma respingeva un ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (…) relativo a maggiore Irpef accertata per l’anno di imposta 2013 in conseguenza di redditi da locazione immobiliare non dichiarati.

Lamenta il contribuente che la Ctp non ha esattamente considerato che l’immobile sito in Roma via (…) costituisce la sua abitazione principale, presso la quale ospitava il figlio di un suo vecchio amico; e che in ordine all’immobile sito in Roma via (…) la stessa Guardia di finanza che ha proceduto alla verifica ha accertato che il rapporto di comodato sussistente con gli occupanti dell’alloggio decorreva dal mese di settembre 2013. (…)

L’appello del contribuente non merita accoglimento, avendo la Ctp valutato in modo corretto gli aspetti caratterizzanti la controversia.

Rispetto alle motivazioni già proposte dalla Ctp è possibile ribadire le seguenti considerazioni:

– l’impugnato atto impositivo è stato emesso dall’Ufficio ai sensi dell’art. 43 bis comma secondo dpr 600/73 in base alle risultanze del verbale elevato in data 19/5/2014 dalla Guardia di finanza.

– l’impugnato atto impositivo è stato emesso dall’ufficio ai sensi dell’art. 43 bis comma secondo dpr 600/73 in base alle risultanze del verbale elevato in data 19/5/2014 dalla Guardia di finanza.

– in particolare, veniva accertato che nell’immobile sito in via (…)

i Sig.ri T. P. e R. A. dichiaravano che usufruivano di un contratto di comodato concluso, peraltro solo verbalmente, con il proprietario Sig. M.; e che nell’ulteriore immobile di via (…) era ospitato il Sig. A. G., in relazione al quale l’odierno appellante ha affermato trattarsi del figlio di un intimo amico accolto in casa per mera liberalità.

Deve tuttavia trovare legittima applicazione il disposto dell’art. 41 ter comma secondo citato dpr 600/73, in forza del quale in caso di omessa registrazione di contratti di locazione si presume l’esistenza di tali contratti per i quattro periodi di imposta antecedenti a quello nel corso del quale è stato effettuato l’accertamento.

Presunzione peraltro iuris tantum, essendo il contribuente ammesso a fornire prova contraria.

Al riguardo tale prova contraria non è stata fornita dal contribuente, essendosi egli limitato a mere asserzioni di parte senza fornire alcuna documentazione idonea a smentire la pretesa impositiva. (…)

fonte italiaoggi