Scissione della notifica, gli effetti sono limitati
Incorre nella maturazione del termine di decadenza l’avviso di accertamento pervenuto al destinatario oltre i termini di decadenza; la scissione degli effetti della notifica per il mittente e per il destinatario si applica solo per gli atti processuali e non per quelli sostanziali.

Lo ha stabilito la sezione terza della Commissione tributaria regionale del Lazio nella sentenza n. 2214/2022 (presidente Palillo, Relatore Lepore) del 16 maggio scorso.

Il caso tratta di un accertamento Imu per l’anno d’imposta 2013. Nel ricorso introduttivo la ricorrente eccepiva la decadenza della pretesa, in quanto la notifica doveva essere perfezionata entro il 31 dicembre 2019; mentre l’atto, sia pure consegnato entro il 31 dicembre 2019 era stato recapitato alla parte il 9 gennaio 2020.

La Commissione tributaria provinciale di Roma ritenendo decaduto il termine legittimo, accoglieva il ricorso.

La Commissione regionale ha confermato la decisione e ritenuto che gli atti sostanziali producano i loro effetti soltanto nel momento in cui pervengono all’indirizzo del destinatario, non essendo ammessa alcuna applicazione in via interpretativa stante l’impedimento ex articolo 1334 del codice civile. La decisione dei giudici regionali fonda le sue motivazioni sulla sentenza della Cassazione n. 24822/2015 resa a sezioni unite. Il collegio regionale rileva come, in questa stessa sentenza si sia stabilito che la scissione degli effetti della notifica per il mittente e per il destinatario si applichino soltanto per la notifica degli atti processuali e non per quella degli atti sostanziali (amministrativi).

In effetti la citata sentenza della Cassazione, trattando sui termini di notifica da considerare nei limiti di estensione del principio della diversa decorrenza per il mittente e per il destinatario, recita testualmente che «gli opposti esiti del bilanciamento derivano dalla opposta natura degli atti che vengono in rilievo: atti sostanziali e atti processuali. Per gli atti negoziali unilaterali un diritto non può dirsi esercitato se l’atto non perviene a conoscenza del destinatario. Per gli atti processuali il diritto (processuale) è esercitato con la consegna dell’atto all’ufficio notificante.

L’interpretazione del collegio regionale capitolino appare in sintonia con quanto stabilito dai giudici supremi. In mancanza di costituzione della contribuente, il collegio ha compensato le spese di lite.

Benito Fuoco

Il comune di Fiumicino propone appello contro la sentenza n. 3715/35/2021, con la quale la Ctp di Roma accoglieva un ricorso della congregazione (…) avverso l’avviso di accertamento n. 11860 relativo all’Imu dovuta per l’anno di imposta 2013.

Lamenta l’appellante i seguenti motivi di gravame: a) erroneamente la Ctp ha considerato che la pretesa impositiva fosse prescritta, essendo stato l’avviso di accertamento notificato in data 9/1/2020; viceversa andava considerato che tale avviso era stato spedito in data 20/12/2019; b) l’avviso di accertamento è quindi legittimo in relazione a un immobile utilizzato per l’attività connessa a una scuola paritaria. Nell’odierno giudizio non si è costituita la congregazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello non merita accoglimento, avendo la Ctp valutato in modo corretto gli aspetti caratterizzanti l’odierna controversia, in particolare per quanto attiene alla avvenuta prescrizione della pretesa impositiva. Rispetto alle motivazioni già proposte dalla Ctp è possibile ribadire le seguenti considerazioni:

– la Corte di cassazione ha più volte affermato il principio che in materia di prescrizione la consegna dell’atto da notificare non è idonea a interrompere il decorso della prescrizione; e ciò perché il principio generale affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 477/2002, in forza del quale la notifica di un atto processuale deve intendersi perfezionata per il richiedente al momento dell’affidamento dell’atto stesso per la sua spedizione, non può estendersi alla ipotesi dell’estinzione dei diritto per prescrizione (per tutte Cass. 26804/2013);

– la stessa Corte ha ulteriormente chiarito che il cosiddetto principio della scissione soggettiva della notificazione non è applicabile agli atti interruttivi del decorso della prescrizione, essendo operante solo per gli atti processuali in relazione ai quali è concesso un termine di difesa la cui violazione è sanzionata da decadenza; al contrario per gli atti sostanziali, quale ovviamente è un avviso di accertamento, deve valere il rispetto della regola della loro ricezione come posta dall’art. 1334 codice civile (in tal senso anche Cass. Ss.Uu. 24822/2015).

– nel caso di specie, atteso che l’impugnato avviso di accertamento relativo all’Imu dovuta per l’anno 2013 è stato notificato alla contribuente in data 9/1/2020, risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione previsto per i tributi locali. (…)

fonte italiaoggi