Con la decisione in esame, la sentenza n. 13327 del 17/06/2011, la Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, ha statuito che le spese di riordino e di ristrutturazione dell’immobile locato in cui si svolge attività di impresa sono deducibili dal conduttore qualora collegabili allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
Sulla base di tale principio il Supremo Collegio ha specificato che: “La deducibilità di detti costi non possa essere subordinata al diritto di proprietà dell’immobile, essendo sufficiente che gli stessi siano sostenuti nell’esercizio dell’impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell’attività imprenditoriale e dell’aumento della redditività della stessa, e che, ovviamente, risultino dalla documentazione contabile” (cfr., in casi analoghi concernenti la detraibilità dell’IVA, Cass. nn. 10079 del 2009 e 3544 del 2010).
Ciò che rileva, in definitiva, è la strumentalità dell’immobile, sul quale vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione o miglioramento, all’attività dell’impresa, a prescindere dalla proprietà del bene da parte del soggetto che esegue i lavori, restando, quindi, irrilevante, di per se, la disciplina civilistica in tema di locazione e gli stessi accordi contrattuali intercorsi tra le parti (fermo rimanendo ovviamente la configurabilità di fattispecie fraudolente – e cioè in definitiva di ipotesi di costi fittizi – che l’Amministrazione non ha, nel caso in esame, contestato, salvo farne un generico accenno solo in questa sede; peraltro, va in aggiunta rilevato che il giudice d’appello, in ordine alla tesi dell’Ufficio secondo cui le spese erano state contrattualmente poste a carico del proprietario, ha affermato, senza che ciò sia stato oggetto di censura, che essa era basata su “una interpretazione del contratto di locazione discutibile”.

