È lecito l’allacciamento di una presa d’acqua alla colonna condominiale per servire il proprio alloggio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 3890 dell’8 febbraio 2022.
Contrariamente a quanto stabilito dai giudici di primo grado, per la Corte d’appello di Palermo e per la Corte di Cassazione l’allaccio di una presa d’acqua alla colonna condominiale per servire il proprio alloggio, collocando un apposito contatore, non può considerarsi un abuso. Ma anzi si tratta di una condotta perfettamente in linea con le disposizioni dell’articolo 1102 del Codice civile. Così hanno deciso i giudici della Seconda sezione civile della Corte di Cassazione, lo scorso 8 febbraio 2022, con l’ordinanza n. 3890.
Il caso
Il proprietario di un immobile al piano terra di uno stabile condominiale viene citato in giudizio da un altro condòmino, in quanto ritenuto autore di una condotta illegittima: è accusato di avere realizzato l’allaccio abusivo di una presa d’acqua alla colonna condominiale, e di avere abusivamente collocato il contatore nell’androne dello stabile. Tutto questo mentre, con una delibera assembleare del 2002, gli era stato soltanto consentito un temporaneo allaccio di cortesia alla colonna condominiale, con l’obbligo di rimuoverlo in tempi brevi.
L’esame
Costituitosi in giudizio, il proprietario dell’appartamento si difende sostenendo innanzitutto che l’allaccio della presa d’acqua risaliva agli anni Sessanta. Dunque non si trattava di un intervento né temporaneo, e neppure abusivo. Quello che gli era stato concesso con la delibera dell’assemblea del 2002 era semplicemente la collocazione del contatore nell’androne del palazzo, dove erano collocati tutti gli altri contatori.
Il Tribunale, respingeva le difese del convenuto, ed emetteva una sentenza con la quale lo condannava alla rimozione della presa d’acqua e del contatore.
Veniva quindi avviato il giudizio d’appello. La Corte di Palermo riformava totalmente la sentenza di primo grado: nessuna condanna veniva quindi posta a carico del proprietario dell’abitazione posta a pianterreno. Infatti, dalle prove testimoniali assunte durante il procedimento, emergeva chiaramente che la presa d’acqua serviva l’alloggio da diverso tempo, e che tutti i contatori di ogni condòmino erano collocati nell’androne.
Per nulla soddisfatto della sentenza, il condomino che aveva avviato il contenzioso ricorre in Cassazione.
Investiti della vicenda, gli ermellini si preoccupano preliminarmente di esaminare con molta attenzione l’iter logico giuridico seguito dai giudici palermitani. Infatti, il ricorrente aveva avanzato più di una perplessità circa la correttezza formale e procedurale del provvedimento emesso. Nel riconoscere la totale correttezza nella ricostruzione del caso di specie, nonché l’osservanza di ogni regola di procedura, la Suprema Corte ritiene di dover respingere le lamentele di carattere puramente formale avanzate dal ricorrente.
La Corte, anzi, ritiene di dover approfondire l’individuazione dei principi di diritto applicabili al caso di specie.
Non vi è dubbio alcuno in merito al fatto che la norma da considerare sia l’articolo 1102 del Codice civile. Si tratta della previsione normativa che, nel sancire il pieno diritto di tutti i condòmini ad usare e godere dei beni comuni, individua tuttavia dei limiti ben precisi: il divieto di alterarne la destinazione, ed il divieto che un singolo condòmino possa escluderne (o renderne più gravoso) il libero e pieno godimento da parte di tutti gli altri compartecipanti.
A questo punto, si tratta di capire se, con l’allaccio di una presa d’acqua alla colonna condominiale, e con la collocazione di un contatore nell’androne dello stabile, il singolo condòmino abbia in qualche modo compromesso la destinazione della colonna e dell’androne, ed i diritti su tali beni da parte degli altri compartecipanti.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, se il proprietario di un’abitazione realizza degli interventi finalizzati a rendere possibile la più agevole fruizione dei servizi essenziali (acqua, gas, luce), non è ravvisabile, nel suo operato, alcuna condotta non in linea con il dettato dell’articolo 1102 del Codice civile.
Quanto poi all’utilizzo dei beni comuni in maniera più intensa da parte dei singoli proprietari, se l’attuale destinazione dei beni rende già possibile, o potrebbe in futuro rendere prevedibile, anche in base alla natura dei beni, un migliore uso da parte delle singole proprietà, non sussiste alcuna violazione o limitazione significativa degli altrui diritti. E, dunque, ancora una volta la previsione codicistica è rispettata.
Nel caso di specie, il condòmino del piano terra ha realizzato un allaccio finalizzato a rendere possibile l’arrivo dell’acqua nel suo appartamento. Inoltre, ha collocato nell’androne del palazzo un contatore che è andato ad aggiungersi a tutti gli altri contatori già presenti. Sulla scorta dei principi richiamati dalla Cassazione, ed ampiamente consolidati, la condotta del condòmino non si pone dunque in contrasto con l’articolo 1102 del Codice civile. Pertanto, il ricorso va rigettato, e la sentenza della Corte palermitana va confermata.

