Tribunale di Roma, Sentenza n. 450 del 13 gennaio 2022: il calcolo della spesa di un ingente consumo di acqua corrente da parte di un condomino

Il caso
Il caso in esame riguarda il consumo sconsiderato di acqua da parte di un condomino. Consumo avvenuto nella propria unità immobiliare, ma per mezzo di un impianto privato collegato al servizio condominiale, all’insaputa di tutti. L’amministratore, insospettito dallo spropositato utilizzo di acqua, si rivolge all’ente titolare del servizio per un piano di rientro. Contemporaneamente, incarica un idraulico per la ricerca guasto.
L’idraulico verifica che l’ingente consumo di acqua è imputabile alla perdita derivante da un’utenza posta all’interno della proprietà individuale, il cui contatore non era accessibile dall’esterno. L’idraulico verifica inoltre l’impossibilità di attingere dati attendibili dal contatore individuale posto all’interno dell’abitazione “incriminata”, in quanto durante il sopralluogo scopre l’esistenza di un secondo contatore, collocato in un gabbiotto del giardino di proprietà della condomina. Impianto che risulta malfunzionante, in quanto carica in continuazione acqua per scaricarla subito dopo nelle fognature.
La vicenda arriva in Tribunale perché la condomina impugna i bilanci degli anni 2012-2019 approvati dall’assemblea con l’imputazione dell’eccedenza di acqua quale suo costo personale.

L’esame
Il Tribunale dichiara la nullità delle delibere, rifacendosi alla giurisprudenza di legittimità, che ha più volte riconfermato la norma da ritenere come disposizione di riferimento per la disciplina del riparto interno di qualsiasi spesa inerente alle unità immobiliari: “La ripartizione delle spese relative al consumo idrico deve avvenire nel rispetto dei criteri fissati dall’art. 1123 del Codice Civile”.
La Suprema Corte ha infatti ribadito più volte che la ripartizione delle spese relative al servizio idrico debba avvenire, in via preferenziale, in base a quello che è l’effettivo consumo. A patto però che questo sia rilevabile oggettivamente, utilizzando le opportune strumentazioni tecniche. Per esempio mediante l’installazione, in ogni singola unità immobiliare, di un apposito contatore da utilizzare come base certa per l’addebito dei costi.
Ove l’unità abitativa non risulti provvista del contatore, la ripartizione deve avvenire secondo la regola del primo comma dell’articolo 1123 del Codice civile, ossia in misura proporzionale al valore dei millesimi di proprietà di ciascuno. Questo criterio di ripartizione può essere derogato esclusivamente con il consenso unanime di tutti i condomini (Cass.17557/2014).
Nel caso in esame il condominio ha ritenuto – nell’assenza della condomina attrice della fattispecie processuale – di addebitare a quest’ultima i maggiori costi di consumo idrico, nonché i costi per interventi e riparazioni a titolo di risarcimento del danno, affrontando un argomento non all’ordine del giorno e modificando i bilanci presentati per l’approvazione sia con riguardo ai criteri di ripartizione, sia con riguardo agli importi addebitati.
Il Tribunale, a seguito di istruttoria orale, ha verificato che la causa dell’ingente spesa era proprio il contatore di parte attrice. La conferma è stata fornita dall’idraulico che ha realizzato l’impianto collegandolo alle tubazioni condominiali, e dall’accertamento eseguito dall’incaricato del condominio per la ricerca guasto. Riprova ulteriore è emersa con la chiusura dei vari contatori delle unità immobiliari del condominio e, nonostante questo, l’acqua ha continuato a defluire dal contatore malfunzionante posto nel giardino della condomina.

La sentenza
Accertata la responsabilità della parte attrice, e in mancanza di letture del consumo individuali, il Tribunale ha ritenuto che il danno subito dal condominio rapportabile ai maggiori consumi idrici delle annualità considerate deve essere liquidato in via equitativa.
Non si può seguire il criterio dell’imputazione della spesa come costo personale della condomina, perché equivarrebbe a violare l’art. 1123 del Codice civile. L’unico caso in cui si possono modificare i criteri legali di suddivisione di spesa è l’unanimità dei consensi dei condomini. Pertanto il Tribunale ha ritenuto che l’imputazione quale spesa individuale di questo eccessivo consumo non potesse essere deliberato se non all’unanimità.
Come già in un precedente della medesima autorità giudiziaria (Trib. Roma, 30 gennaio 2017), secondo il Tribunale di Roma, in assenza di contatori individuali sono nulle le deliberazioni, per violazione dei criteri legali di ripartizione delle spese per l’acqua, che, a maggioranza, stabiliscano la suddivisione di tale costo in parti uguali e non secondo i millesimi di proprietà. Ragioni di giustizia impongono però che non sia il condominio a dover sopportare una spesa non sua.
Ricorrendo ai termini equitativi, quindi, il Tribunale ha considerato condivisibile il calcolo effettuato dal condominio che, ai fini della stima del normale consumo, ha provveduto ad effettuare la media matematica delle somme delle bollette pagate ed i consumi annualmente rilevati per un arco temporale di dieci anni ed accreditando quale spesa individuale nei confronti della condomina attrice la differenza per gli anni in discussione.
Oltre a questo, ha affermato che devono essere anche risarciti i costi per gli interventi e le verifiche tecniche finalizzate ad accertare ed ovviare alla situazione dannosa in atto. E ha stabilito che tutti questi costi debbano essere imputati alla condomina che ha collegato l’impianto senza alcuna comunicazione al condominio.