Corte di Cassazione, Ordinanza n. 788 del 12 gennaio 2022: necessario il Consenso del proprietario per cavi e ganci telefonici sulle pareti perimetrali.

Il caso
Il proprietario di un immobile cita in giudizio una società di telefonia. Lamenta l’apposizione illegittima, sulle pareti perimetrali della sua proprietà, di cavi e ganci di sostegno della linea telefonica. Chiede la rimozione di tali impianti, con condanna al risarcimento del danno e al pagamento di un’indennità giornaliera per l’occupazione abusiva dell’immobile. La società di telefonia si costituisce in giudizio, sostenendo che l’impianto serve anche l’immobile dell’attore e che, per le condizioni generali di contratto, aveva titolo ad effettuare l’installazione.
Il Tribunale di Pinerolo accoglie la domanda e ordina la rimozione dei cavi, condannando la società anche al pagamento di un indennizzo per l’occupazione.
La Corte di Appello di Torino riforma la sentenza, alla luce delle clausole del contratto di abbonamento, che prevedevano gratuitamente l’attraversamento e l’accesso all’immobile per realizzare i collegamenti alla rete del gestore. Il proprietario dell’immobile ricorre in Cassazione.

L’esame
Secondo l’ordinanza della Suprema Corte (n. 788 del 12 Gennaio 2022) per appoggiare delle condutture telefoniche su un immobile è necessario il consenso del proprietario. Il proprietario ha l’obbligo di concedere gratuitamente il passaggio e l’appoggio, sul proprio fondo, delle condutture telefoniche necessarie a collegare il suo apparecchio telefonico, mentre detto obbligo non sussiste (e compete al titolare una giusta indennità) quando il passaggio e l’appoggio siano destinati a collegare anche apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini e risulti che l’essere le condutture telefoniche anche al servizio di altri, oltreché del proprietario del fondo attraverso cui passano, comporti per lui un sacrificio economicamente apprezzabile.
È con riferimento a tale ultima ipotesi che si è ritenuto che la cosiddetta servitù telefonica di “passaggio con appoggio”, sull’altrui fondo, di fili e simili non costituisca una servitù in senso tecnico (per mancanza dell’esistenza di un fondo dominante), ma “un diritto reale di uso rientrante tra i pesi di diritto pubblico di natura reale gravanti su beni”.
Di conseguenza, la circostanza che l’impianto servisse non solo l’immobile del ricorrente, ma anche immobili vicini, rendeva indispensabile il suo consenso alla nuova installazione, dovendosi costituire un diritto di natura reale. Neppure era sufficiente che le condizioni di abbonamento prevedessero la gratuità dell’attraversamento dei cavi per il collegamento della singola utenza alla rete telefonica.
In definitiva, l’installazione, eseguita senza l’accordo del ricorrente e senza il ricorso alle procedure previste per legge, non poteva considerarsi legittima.