La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che sussiste a carico del committente una responsabilità diretta per i danni cagionati nella esecuzione delle opere qualora egli abbia omesso qualunque vigilanza al fine di evitare che le modalità concrete di esecuzione delle opere appaltate comportino un rischio per i terzi.
Il gestore del rischio connesso all’esistenza di un cantiere deve pertanto rispondere della prevenzione degli infortuni che abbiano coinvolto soggetti che siano terzi estranei rispetto all’attività in corso di svolgimento nel cantiere.
E’ quanto stabilito dalla sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15697/2020.
In relazione a lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il dovere di sicurezza trova il suo referente, in primo luogo, nell’appaltatore, cioè nel soggetto che si obbliga verso il committente a compiere l’opera appaltata, con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione in proprio dei rischi dell’esecuzione. Il committente, tuttavia, non è esonerato da ogni forma di responsabilità.
Nell’articolata disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 494/96 e nel T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08), il committente è stato pienamente coinvolto nell’attuazione delle misure di sicurezza.

