Tribunale di Palermo, Sentenza n. 2648 del 18 luglio 2022: un condominio condannato a risarcire il portiere per tutte le mansioni da lui svolte senza un’adeguata retribuzione

In base al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria, le tipologie contrattuali che possono essere utilizzate per assumere un portiere sono numerose
Per le attività extra fatte svolgere al portiere scatta l’indennità di servizio. Per questo motivo un condominio è stato condannato a versare 52mila euro al dipendente. Lo ha stabilito il Tribunale di Palermo, con la Sentenza n. 2648 del 18 luglio 2022.

Il caso
Il portiere dello stabile aveva chiesto la condanna del condominio al pagamento di 65.557,50 euro, oltre ad accessori come per legge, a titolo di differenze retributive tra quanto percepiva come stipendio e quanto, in realtà, gli sarebbe spettato di diritto.
In particolare, i conteggi presentati si riferivano ai ratei ferie, ratei tredicesima mensilità, ex festività e permessi non goduti, straordinario ed indennità supplementari (vani, ascensore, ufficio, citofono, pulizia piani, scale, contributo energia elettrica, caldaia, esazione quote condominiali, ritiro raccomandate, apertura e chiusura portone, reperibilità ed autoclave).

L’esame
La prima questione sottoposta al Tribunale di Palermo riguardava l’esatto inquadramento del portiere, a fronte della contestazione mossa dal condominio, rispetto l’entità dei servizi da lui svolta durante la pendenza del rapporto contrattuale.
Il corretto inquadramento del portiere dipendeva dallo svolgimento da parte di quest’ultimo del compito di pulizia dello stabile (le categorie di cui all’articolo 15 del contratto).
Pertanto il giudice, attraverso l’analisi dell’ampio compendio probatorio in atti, ha proceduto ad un inquadramento contrattuale nell’ambito della categoria A4, ovvero “portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili, fruendo di alloggio”.
Così configurato dal punto di vista contrattuale il rapporto tra portiere e condominio, il giudice palermitano ha riconosciuto la sussistenza del diritto del lavoratore a percepire le indennità di servizio ulteriori, a fronte dell’attività materialmente svolta in favore dei condòmini: indennità per numero di vani; indennità per ascensore; indennità per ufficio; indennità citofono; indennità pulizia piani; indennità scale; indennità contributo energia elettrica; indennità caldaia; indennità esazione quote condominiali; indennità ritiro raccomandate; indennità apertura e chiusura portone; reperibilità ed autoclave.
Pertanto il giudice – avvalendosi anche di una consulenza tecnica d’ufficio contabile – ha disposto la condanna del condominio-datore di lavoro ad una somma di oltre cinquantaduemila euro, di cui quarantamila euro circa per differenze retributive ed euro diecimila per saldo Tfr. Il tutto oltre ad accessori nella misura legalmente dovuta da ciascun rateo fino al saldo.


Il commento degli esperti

Gli esperti de Il sole 24 Ore, commentando la sentenza, invitano a riflettere sulle tante e diverse tipologie contrattuali che possono essere utilizzate per assumere un portiere, in base al contratto collettivo nazionale siglato dalle associazioni di categoria.
Le figure professionali dei lavoratori, in particolare, ai quali si applica il contratto, sono addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi.
Se poi l’attività svolta dal portiere richiede particolari capacità, specializzazioni, licenze, autorizzazioni, il lavoratore ne deve essere in possesso.
Secondo il contratto nazionale si possono assumere, per esempio, lavoratori con mansioni di operaio specializzato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti ed apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza. Oppure assistenti bagnanti nelle piscine condominiali, o che prestano la loro opera per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine e/o spazi a verde e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti.
La classificazione dei lavoratori prevista dal contratto collettivo (articolo 17) prevede anche la figura di portieri con funzioni amministrative: quadri che operano in amministrazioni di adeguate dimensioni, con struttura operativa anche decentrata, e con alle proprie dipendenze impiegati, oppure impiegati con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono all’intera amministrazione dello stabile o a una funzione organizzativa di rilievo, con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell’ambito delle responsabilità loro delegate.