I contributi economici spettanti all’energia condivisa nell’ambito di una delle due configurazioni ammesse
sono alternativi agli incentivi di cui al D.M. 04/07/2019 e al meccanismo dello Scambio sul Posto.
Resta ferma la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o, in
alternativa e per i soli impianti fotovoltaici, delle detrazioni di cui dall’articolo 119 del DL Rilancio (c.d. Superbonus).
In caso si usufruisca delle detrazioni di cui dall’articolo 119 del DL Rilancio (c.d. Superbonus) è prevista la cessione in
favore del GSE dell’energia immessa in rete.
La tariffa premio non spetta sull’energia elettrica condivisa ascrivibile:
•alla quota di potenza (<=20 kW) di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla detrazione del Superbonus;
•alla quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli
edifici previsto al comma 4, art. 11 del D.lgs 28/2011;
•agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole (con esclusione delle aree dichiarate come siti
di interesse nazionale o delle discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di
ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto
completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle
norme regionali vigenti)