Come funziona il dissenso alle liti e come esercitarlo: in questo modo è possibile evitare la condanna alle spese processuali e di pagare l’avvocato di controparte.
Ti è mai capitato di essere in disaccordo col tuo condominio in merito all’opportunità di intraprendere un giudizio, sollevare un’opposizione o proporre appello all’autorità giudiziaria? Ti sei preoccupato delle ricadute negative che potrebbe avere un’eventuale sconfitta e la conseguente condanna alle spese? Insomma, in condominio, che fare se si è contrari a fare causa? La risposta è contenuta in una norma che in pochi conoscono: l’articolo 1132 del codice civile che regola il cosiddetto “dissenso alle liti”.
Dissenso alle liti: cos’è?
Tutte le volte in cui l’assemblea di condominio vota, a maggioranza, di avviare una causa o di resistere a una causa avviata contro il condominio medesimo (ma lo stesso discorso vale anche per eventuali opposizioni a decreti ingiuntivi, per l’appello a una sentenza sfavorevole in primo grado e per il ricorso in Cassazione), tutti i condomini sono tenuti a partecipare alle spese legali. Pertanto l’amministratore ripartisce, secondo millesimi di proprietà, i seguenti oneri:
- costi vivi del giudizio (contributo unificato, notifiche, bolli e diritti);
- parcella dell’avvocato difensore (anticipo e saldo finale);
- eventuale condanna alle spese processuali in caso di soccombenza (ossia di sconfitta).
Tuttavia, ai sensi del citato articolo 1132 cod. civ., chi è contrario al giudizio può esonerarsi solo dall’ultima delle tre predette voci: può cioè evitare di partecipare al rimborso delle spese legali alla controparte in caso di vittoria di quest’ultima. Dovrà invece corrispondere la propria quota per la parcella dell’avvocato e i relativi costi vivi del giudizio.
Come fare se si è contrari a fare causa o appello?
Per manifestare il dissenso alle liti è necessario rispettare una procedura particolare. Se si è presenti alla riunione di condominio che delibera di avviare la lite (o di resistere a una avviata contro il condominio o di impugnare una sentenza sfavorevole) bisogna innanzitutto manifestare il proprio dissenso in assemblea: bisogna cioè far mettere a verbale la propria contrarietà al giudizio.
Ma ciò non basta. Nei successivi 30 giorni (che, per gli assenti all’assemblea, decorrono dalla comunicazione del relativo verbale) bisogna inviare all’amministratore di condominio una raccomandata a.r.con cui si manifesta la propria volontà in modo inequivoco (non è necessaria invece la notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario come invece il codice sembra voler dire). Il fatto che la missiva non sia ritirata dall’amministratore, presso il cui studio professionale è indirizzata, non rileva. Tuttavia, per eliminare ogni dubbio, è anche possibile inviare la comunicazione a mezzo di PEC.
Dunque, tale diritto non è attribuito a chi, in un primo momento, ossia durante l’assemblea, ha dato voto favorevole alla lite.
Condizioni per il dissenso alle liti
Come evidenziato dalla Cassazione (sent. n. 5163/1997), l’esonero del condomino dissenziente dalle spese di lite è possibile solo a condizione che:
- la lite riguardi le parti comuni dell’edificio;
- la lite non coinvolga soggetti terzi rispetto al condominio. Il dissenso infatti opera solo per le cause tra condominio e condomini;
- la proposizione della controversia in sede civile sia stata deliberata dall’assemblea (non vale quindi quando la legge attribuisce all’amministratore il potere di agire senza prima consultare l’assemblea).
Quanto alla dichiarazione del dissenso in assemblea, la giurisprudenza ritiene che, da sola, sia insufficiente a raggiungere lo scopo della separazione della responsabilità del dichiarante in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza (Trib. Napoli 8 gennaio 2003). È necessario anche inviare la successiva raccomandata a.r. o la PEC nel termine di 30 giorni.
Conseguenze del dissenso
Come anticipato, l’unico vantaggio che l’esercizio del dissenso alla lite comporta è l’esonero dalla condanna alle spese processuali in caso di soccombenza del condominio. Bisogna invece pagare tutte le altre spese collegate al giudizio (ad es. la parcella dell’avvocato difensore del condominio).

