Provvedimenti senza valore normativo
Il blocco delle compensazioni rende d’attualità la vicenda della natura (normativa o no) dei provvedimenti del direttore delle Entrate (come lo è quello 195385/18 del 28 agosto 2018 in tema della sospensione della delega di pagamento).
Nel Dlgs 300/1999 (istitutivo delle agenzie fiscali) non si rinviene alcuna norma che attribuisca all’Agenzia un potere normativo. Questo è confermato anche dal fatto che il legislatore, all’articolo 56, comma 1, lettera b), dello stesso Dlgs 300, nel disporre quali fossero le attribuzioni che sarebbero rimaste di competenza del ministero delle Finanze, ha indicato la predisposizione degli atti normativi; da ciò si desume, indirettamente, che tra i poteri trasferiti alle agenzie non c’è quello normativo. Potere che, peraltro, non è attribuito da nessuna altra norma dell’ordinamento, considerando che ogni manifestazione di un’attività normativa delle amministrazioni deve trovare fondamento in una legge.
Nel caso della previsione sul blocco delle compensazioni che presentano profili di rischio, è di palmare evidenza che il legislatore della legge 205/2017 abbia demandato al direttore delle Entrate qualcosa in più rispetto a alle mere istruzioni operative, andando ad attribuirgli, di fatto, un potere normativo. Nella sostanza, quindi, il legislatore ha conferito all’Agenzia una sorta di delega in bianco a un soggetto che, per sua natura, non ha potere normativo. Ed è già stato rilevato che l’attribuzione del potere normativo a un ente pubblico non spetta “naturalmente”, ma deve essere espressamente prevista da una disposizione di legge, che, nel caso delle Entrate, come visto, non c’è.
Al limite, si potrebbe ritenere che i provvedimenti del direttore delle Entrate debbano essere inquadrati nell’ampio genus degli atti amministrativi normativi, ossia i regolamenti. In questa prospettiva, va riconosciuto al giudice tributario il potere di disapplicarli ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del Dlgs 546/1992. Comunque vi è anche chi, in dottrina, ritiene che tali provvedimenti abbiano natura interna e costituiscano un terzo genere rispetto ai regolamenti e agli atti amministrativi generali.
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