Imponibile entro 100mila euro: non opera la soglia del 30%
Blocchi all’accesso all’integrativa speciale da monitorare con attenzione. L’articolo 9 del Dl 119 del 23 ottobre scorso prevede una serie di casi che impediscono la correzione volontaria di errori e omissioni dichiarative fruendo dei vantaggi previsti. Vediamo i principali.
Il comma 1 prevede che l’integrazione è ammessa nel limite di 100mila euro di imponibile (complessivamente ai fini delle imposte sui redditi e addizionali, sostitutive, ritenute e contributi, Irap e Iva) annuo. Inoltre l’integrazione non può superare il 30% di quanto già dichiarato. Si tratta di un doppio limite che opera disgiuntamente. Il blocco dei 100 mila euro limiterà l’accesso all’integrativa speciale per i soggetti di grandi dimensioni. La soglia % avrebbe disincentivato molto l’utilità dell’integrazione per i soggetti con volumi modesti. Evidentemente per questo nella versione conclusiva del decreto si dice che in caso di dichiarazione con un imponibile inferiore a 100mila euro, l’integrazione è comunque ammessa sino a 30mila euro (a prescindere, quindi, dalla capienza %).
L’applicazione delle soglie di ingresso quantitative presenta sul piano pratico non pochi problemi. Ci si chiede innanzi tutto se la verifica della capienza % debba essere fatta per le persone fisiche sul reddito dichiarato complessivo (RN) o sullo specifico reddito integrato (ad esempio il dato RE per i professionisti o RF per le imprese). Ai fini Iva è ancor più problematico capire quale sia il dato “dichiarato” da assumere come riferimento.
È dubbio anche come debba essere determinata la soglia dei 100mila euro di imponibile annuo. Una società che corregge le dichiarazioni presentate per regolarizzare 50mila euro di ricavi non dichiarati ai fini Ires, Irap e Iva, ad esempio, deve assumere come valore dell’integrazione 50mila euro (dato che si tratta della stessa fattispecie e come sembra desumersi dalla relazione di accompagnamento al Dl) o 150mila euro (somma dell’integrazione nei tre comparti impositivi come sembra invece dal dato testuale del decreto)? Se la soluzione corretta è quella della somma, è evidente che lo spazio di intervento sarà estremamente ridotto.
È altresì da mettere in preventivo che se verrà confermato che è l’imponibile tassabile dichiarato da assumere come riferimento per la verifica della soglia percentuale, ci saranno fisiologicamente grandi differenze tra il plafond di integrazione redditi rispetto a quello Iva. Non è infine dato sapere quale siano le conseguenze che possono derivare dalla presentazione di una dichiarazione integrativa inammissibile.
Il comma 6 prevede che l’accesso all’integrativa speciale è inibito a chi non ha presentato le dichiarazioni fiscali anche per uno solo degli anni d’imposta dal 2013 al 2016. Lo schema di decreto disponeva il blocco all’integrativa per coloro che per tutti gli anni d’imposta dal 2013 al 2016 non avevano presentato tutte le dichiarazioni fiscali. Se, da un lato, il divieto di accesso alla sanatoria tracciato nello schema di decreto per gli “evasori totali” appariva pleonastico, c’è da dire che ora l’inibitoria generale, che sembrerebbe applicarsi anche a fronte di una sola omissione dichiarativa, appare eccessiva. Se lo scopo dell’integrazione speciale, infatti, è per certi versi assimilabile ad un ravvedimento volontario (per quanto governato da regole diverse rispetto all’articolo 13 del Dlgs 472/97), sarebbe logico consentire sempre la correzione di una dichiarazione presentata.
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Gian Paolo Ranocchi

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