PARTECIPAZIONI
Qualificate e non qualificate (paragrafo 2)
La legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017)
ha uniformato il regime di tassazione delle partecipazioni qualificate e di quelle non qualificate, mantenendo tuttavia la distinzione per sancire il divieto di investimento nel Pir per le qualificate.
È necessario, però, fare una notazione molto rilevante.
Perché questa preclusione, infatti, sussiste soltanto per
gli investimenti realizzati dalle persone fisiche,
mentre non opera nel caso di partecipazioni qualificate detenute nell’ambito di un Oicr oppure di una polizza assicurativa
La legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017)
ha uniformato il regime di tassazione delle partecipazioni qualificate e di quelle non qualificate, mantenendo tuttavia la distinzione per sancire il divieto di investimento nel Pir per le qualificate.
È necessario, però, fare una notazione molto rilevante.
Perché questa preclusione, infatti, sussiste soltanto per
gli investimenti realizzati dalle persone fisiche,
mentre non opera nel caso di partecipazioni qualificate detenute nell’ambito di un Oicr oppure di una polizza assicurativa
RENDIMENTI
Il plafond annuale (paragrafo 4)
Altro aspetto importante precisato dalla circolare 3/E riguarda il tema dei rendimenti.
A differenza, infatti, di quanto avviene nel caso di investimento effettuato da parte di una persona fisica, nel quale i rendimenti reinvestiti si configurano sempre come nuovi investimenti, per quelli effettuati tramite Oicr e imprese di assicurazione i rendimenti non prelevati non si considerano nuovi investimenti e non rilevano, quindi, ai fini del plafond annuale e complessivo (30 mila e 150 mila euro)
Altro aspetto importante precisato dalla circolare 3/E riguarda il tema dei rendimenti.
A differenza, infatti, di quanto avviene nel caso di investimento effettuato da parte di una persona fisica, nel quale i rendimenti reinvestiti si configurano sempre come nuovi investimenti, per quelli effettuati tramite Oicr e imprese di assicurazione i rendimenti non prelevati non si considerano nuovi investimenti e non rilevano, quindi, ai fini del plafond annuale e complessivo (30 mila e 150 mila euro)
DERIVATI
Pir compliant (paragrafo 6)
Fermo restando il fatto che i derivati possono essere
utilizzati all’interno della quota libera del 30 per cento (per la quale non ci sono vincoli di composizione)
con finalità di copertura e che i redditi in eccedenza
rispetto alle perdite generate dalla quota del 70 per cento
sono tassati, il gestore avrà comunque
l’obbligo di valorizzare gli investimenti in derivati al valore di mercato, in conformità alla regolamentazione che è propria degli Oicr
Fermo restando il fatto che i derivati possono essere
utilizzati all’interno della quota libera del 30 per cento (per la quale non ci sono vincoli di composizione)
con finalità di copertura e che i redditi in eccedenza
rispetto alle perdite generate dalla quota del 70 per cento
sono tassati, il gestore avrà comunque
l’obbligo di valorizzare gli investimenti in derivati al valore di mercato, in conformità alla regolamentazione che è propria degli Oicr
COMPOSIZIONE
Costo iniziale dell’investimento (paragrafo 7)
Nel caso di investimenti effettuati in un Oicr,
le quote dell’Oicr contribuiscono al raggiungimento delle percentuali di composizione del Pir in base al costo di sottoscrizione.
Questo avviene indipendentemente dalle successive oscillazioni del Nav, fermo restando il monitoraggio che andrà fatto sulla composizione del Pir in relazione alla movimentazione del piano (cessioni, rimborsi e nuovi investimenti
Nel caso di investimenti effettuati in un Oicr,
le quote dell’Oicr contribuiscono al raggiungimento delle percentuali di composizione del Pir in base al costo di sottoscrizione.
Questo avviene indipendentemente dalle successive oscillazioni del Nav, fermo restando il monitoraggio che andrà fatto sulla composizione del Pir in relazione alla movimentazione del piano (cessioni, rimborsi e nuovi investimenti
MONITORAGGIO
Il valore corrente (paragrafo 7)
L’attività deputata al gestore è finalizzata a monitorare costantemente gli strumenti in cui è investito il patrimonio dell’Oicr per assicurare la rispondenza degli stessi ai vincoli di composizione previsti, in modo che non siano scostamenti rispetto alla composizione originaria e ai limiti imposti dalla legge.
Questo monitoraggio si basa, però, sul valore corrente delle attività possedute dall’Oicr e non su quello di acquisto,
il che è sicuramente in linea con i criteri regolamentari previsti
per i fondi ma presuppone, in ogni caso,
un adeguamento dei sistemi di pricing e
di valorizzazione per raggiungere efficacemente
lo scopo
L’attività deputata al gestore è finalizzata a monitorare costantemente gli strumenti in cui è investito il patrimonio dell’Oicr per assicurare la rispondenza degli stessi ai vincoli di composizione previsti, in modo che non siano scostamenti rispetto alla composizione originaria e ai limiti imposti dalla legge.
Questo monitoraggio si basa, però, sul valore corrente delle attività possedute dall’Oicr e non su quello di acquisto,
il che è sicuramente in linea con i criteri regolamentari previsti
per i fondi ma presuppone, in ogni caso,
un adeguamento dei sistemi di pricing e
di valorizzazione per raggiungere efficacemente
lo scopo
FONDI DI FONDI
Approccio «look through» (paragrafo 7.1.1)
Una persona fisica investe 30mila euro in quote di un unico Oicr A, con un patrimonio di 100mila euro così suddiviso:
•49mila euro in imprese inserite nell’indice Ftse Mib
•21mila euro nell’Oicr B (con attivo pari a 100mila euro investito integralmente in strumenti finanziari emessi da 5 società residenti qualificabili come Pmi, per il 20 per cento ciascuna)
•30mila euro in conti correnti, bancari e postali, certificati di deposito e strumenti finanziari emessi da società residenti extra Ue o See ma white list (ad esempio Usa).
L’Oicr B non è Pir conforme perché non rispetta il vincolo di concentrazione del 10% su singolo emittente, ma poiché le sue quote, in relazione al vincolo di composizione del 70%, possono concorrere sia al 49% (soggetti residenti o radicati in Italia) sia al 21% (società residenti non quotate), se si computano in relazione a quest’ultimo 21% attraverso l’approccio «look through» permettono di considerare l’Oicr A «Pir compliant»
Una persona fisica investe 30mila euro in quote di un unico Oicr A, con un patrimonio di 100mila euro così suddiviso:
•49mila euro in imprese inserite nell’indice Ftse Mib
•21mila euro nell’Oicr B (con attivo pari a 100mila euro investito integralmente in strumenti finanziari emessi da 5 società residenti qualificabili come Pmi, per il 20 per cento ciascuna)
•30mila euro in conti correnti, bancari e postali, certificati di deposito e strumenti finanziari emessi da società residenti extra Ue o See ma white list (ad esempio Usa).
L’Oicr B non è Pir conforme perché non rispetta il vincolo di concentrazione del 10% su singolo emittente, ma poiché le sue quote, in relazione al vincolo di composizione del 70%, possono concorrere sia al 49% (soggetti residenti o radicati in Italia) sia al 21% (società residenti non quotate), se si computano in relazione a quest’ultimo 21% attraverso l’approccio «look through» permettono di considerare l’Oicr A «Pir compliant»

