LA GRIGLIA DEGLI ADEMPIMENTI
| 1° condizione
Data dell’esigibilità dell’Iva |
Possibile data della fattura | 2° condizione
Data di ricezione della fattura |
Possibile data di registrazione della fattura ricevuta nel registro Iva degli acquisti |
Dichiarazione Iva in cui l’Iva viene detratta |
| Dicembre 2017. Se con esigibilità immediata, coincide con la data dell’effettuazione dell’operazione, che è la data di consegna/spedizione della merce o del pagamento del servizi (ovvero di emissione anticipata della fattura o del pagamento anticipato) |
Dicembre 2017 | Dicembre 2017 | Dicembre 2017, nella liquidazione Iva di dicembre 2017 o del IV trimestre 2017 | Modello Iva 2018, relativo al 2017, da spedire entro il 30 aprile 2018. Influenza il credito Iva annuale del 2017 o il saldo Iva annuale a debito del 2017, in scadenza il 16 marzo 2018 |
| Primi 4 mesi del 2018, in apposito sezionale del «registro Iva degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017» (Iva «non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative» al 2018) | ||||
| Da gennaio a dicembre 2018 (1) |
Da gennaio a dicembre 2018 (dopo la ricezione), con Iva nella liquidazione del mese o trimestre di registrazione (2018) | Modello Iva 2019, relativo al 2018, da spedire entro il 30 aprile 2019. Influenza il credito Iva annuale del 2018 o il saldo Iva annuale a debito del 2018, in scadenza il 18 marzo 2019 |
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| Primi 4 mesi 2019, in apposito sezionale del registro Iva acquisti «relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018» (Iva «non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative al 2019») | ||||
| Dal 1° al 15 gennaio 2018 (fattura differita) | Da gennaio a dicembre 2018 |
Da gennaio a dicembre 2018 (dopo la ricezione), con Iva nella liquidazione del mese o trimestre di registrazione (2018) | ||
| Primi 4 mesi del 2019, in apposito sezionale del registro Iva acquisti «relativo a tutte le fatture ricevute nel 2018» (Iva «non computata nelle liquidazioni periodiche Iva relative al 2019») |
Registrazione e dichiarazione in base alla data di esigibilità dell’Iva e alla data di ricezione della fattura
Nota: (1) Sono «fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti difformi rispetto alle indicazioni fornite» con la circolare 1/E/2018, in particolare, per chi, «avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017, abbiano fatto concorrere l’imposta a credito, esposta nei predetti documenti contabili, alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017».

