Compensi al legale ammessi anche a processo chiuso
I compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato si possono liquidare anche dopo il deposito della sentenza che chiude il processo. Lo sostiene il Tribunale di Reggio Emilia (giudice Morlini) in un’ordinanza del 6 dicembre.
Con sentenza del maggio 2016 il tribunale aveva definito un giudizio di separazione personale; un mese dopo, il legale di uno dei coniugi, ammesso al gratuito patrocinio, aveva presentato istanza per il compenso. Ma il tribunale aveva dichiarato di non dover provvedere sulla richiesta, perché proposta dopo il provvedimento che chiudeva la separazione. L’avvocato ha presentato l’opposizione prevista dall’articolo 170 del Dpr 115/02 per la liquidazione; il ministero della Giustizia ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
Accogliendo il ricorso, il giudice ricorda che la legge di Stabilità 2016 (la 208/15), nel comma 783 del suo unico articolo, ha aggiunto all’articolo 83 del Dpr 115 il comma 3-bis, secondo cui il decreto di pagamento al difensore della parte ammessa al patrocinio va «emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».
Il tribunale osserva che, secondo alcune pronunce, tale norma impedirebbe al giudice di adottare il decreto quando il processo è già concluso. Altre decisioni hanno, invece, ritenuto che il comma 3-bis il contrario, in assenza di un’esplicita norma. Il tribunale aderisce alla seconda tesi: il comma 3-bis non prevede un termine per chiedere la liquidazione. D’altra parte, non è sempre agevole sapere se occorra presentare la domanda di liquidazione; come, ad esempio, quando il giudice trattenga la causa su una questione preliminare e dunque il provvedimento potrebbe non definire il processo.
Inoltre è più logico che la liquidazione del compenso sia effettuata dallo stesso giudice che ha trattato e deciso la controversia in cui è stato esercitato il patrocinio, giacché ciò permette di «meglio calibrare tale liquidazione in relazione a qualità e quantità dell’attività svolta».
Il tribunale ha liquidato al legale 2.700 euro, mentre le spese del giudizio di opposizione sono state compensate tra le parti. Questa conclusione ha trovato l’avallo del ministero, che, con circolare del 10 gennaio scorso, ha affermato che il comma 3-bis «non ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato per l’attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Antonino Porracciolo
Con sentenza del maggio 2016 il tribunale aveva definito un giudizio di separazione personale; un mese dopo, il legale di uno dei coniugi, ammesso al gratuito patrocinio, aveva presentato istanza per il compenso. Ma il tribunale aveva dichiarato di non dover provvedere sulla richiesta, perché proposta dopo il provvedimento che chiudeva la separazione. L’avvocato ha presentato l’opposizione prevista dall’articolo 170 del Dpr 115/02 per la liquidazione; il ministero della Giustizia ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato.
Accogliendo il ricorso, il giudice ricorda che la legge di Stabilità 2016 (la 208/15), nel comma 783 del suo unico articolo, ha aggiunto all’articolo 83 del Dpr 115 il comma 3-bis, secondo cui il decreto di pagamento al difensore della parte ammessa al patrocinio va «emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».
Il tribunale osserva che, secondo alcune pronunce, tale norma impedirebbe al giudice di adottare il decreto quando il processo è già concluso. Altre decisioni hanno, invece, ritenuto che il comma 3-bis il contrario, in assenza di un’esplicita norma. Il tribunale aderisce alla seconda tesi: il comma 3-bis non prevede un termine per chiedere la liquidazione. D’altra parte, non è sempre agevole sapere se occorra presentare la domanda di liquidazione; come, ad esempio, quando il giudice trattenga la causa su una questione preliminare e dunque il provvedimento potrebbe non definire il processo.
Inoltre è più logico che la liquidazione del compenso sia effettuata dallo stesso giudice che ha trattato e deciso la controversia in cui è stato esercitato il patrocinio, giacché ciò permette di «meglio calibrare tale liquidazione in relazione a qualità e quantità dell’attività svolta».
Il tribunale ha liquidato al legale 2.700 euro, mentre le spese del giudizio di opposizione sono state compensate tra le parti. Questa conclusione ha trovato l’avallo del ministero, che, con circolare del 10 gennaio scorso, ha affermato che il comma 3-bis «non ha introdotto un termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato per l’attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato».
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Antonino Porracciolo
IL MINISTERO La via indicata dal Tribunale è stata avallata dal ministero secondo il quale non è stato introdotto un termine di decadenza per l’istanza

