ABUSO DEL DIRITTO
L’abuso del diritto è un principio indeterminato. Si sa dove inizia, ma non dove finisce. L’abuso del diritto può essere individuato solamente per esclusione. In pratica, si ha abuso del diritto quando il vantaggio conseguito è indebito e non è riconducibile all’evasione. Con l’abuso del diritto vengono poste in essere una o più operazioni perfettamente legittime sul piano giuridico dalle quali si ritrae un vantaggio fiscale illegittimo.
EVASIONE
Si evade quando si agisce apertamente contra legem, ma anche quando viene palesato un assetto negoziale apparente, come nel caso della dissimulazione e della interposizione fittizia (l’interposizione reale è invece un’ipotesi di elusione). Ovviamente, ai fini dell’imposizione tributaria, il compito dell’Agenzia è quello di accertare l’assetto effettivo, che è l’unico rilevante ai fini dell’applicazione dei tributi.
LEGITTIMO RISPARMIO
Il comma 4 dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente prevede che il contribuente può scegliere tra più percorsi giuridici quello fiscalmente meno oneroso, come peraltro già veniva esplicitato nella relazione di accompagnamento del “vecchio” articolo 37-bis del Dpr 600/1973.
Il principio è stato ufficialmente valorizzato dall’agenzia delle Entrate
nelle risoluzioni 97/E e 98/E del 2018.
IMPOSTA DI REGISTRO
Il principio del legittimo risparmio d’imposta deve necessariamente valere anche per l’articolo 20 del Dpr 131/1986. Infatti, se l’ordinamento prevede più forme giuridiche, l’ufficio non può sostituire una forma giuridica legittima con un’altra altrettanto legittima. Questo deve valere anche prima del
1° gennaio 2018, a prescindere, quindi, della supremazia di un effetto su un altro (effetto economico su quelli giuridico).

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