MINIMI E FORFETTARI
I contribuenti in regime dei minimi e in regime forfettariosono esonerati dalla trasmissione della comunicazione dei dati fattura. Tuttavia, l’esonero non riguarda coloro invece ricevono fatture da questi soggetti che provvedere a comunicarle. I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi vanno compilati indicando il codice natura «N2»
ENTI NON COMMERCIALI
Nel blocco «IdFiscaleIVA» l’elemento «CodiceFiscale» è opzionale. Qualora l’operazione riguardi un ente non commerciale non dotato di partita Iva, ma del solo codice fiscale, nella compilazione del file dati deve essere valorizzato solo il campo «CodiceFiscale» con l’indicazione del codice fiscale e non anche quello della partita Iva (ovvero «IdFiscaleIVA»)
AGRICOLTORI ESONERATI
I produttori agricoli in regime di esonero che non operano nelle zone montane per le quali è previsto l’esonero, devono comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni «attive» mediante l’invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari per loro conto. Tali autofattura vanno incluse tra le fatture emesse con indicazione dei dati del cliente
ACQUISTI IN REVERSE CHARGE
In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura va integrata con l’Iva e registrata tra le fatture emesse e di acquisto. Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati devono essere riportati una sola volta nella sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l’elemento «Natura» con il codice «N6» e compilando sia il campo «imposta» che il campo «aliquota»
OPERAZIONI SENZA FATTURA
La comunicazione riguarda i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’articolo 25 del Dpr 633/1972, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Pertanto non vanno inseriti nello spesometro i dati delle operazioni diverse da queste quali, ad esempio, le schede carburanti, le spese postali, gli F24, le ricevute di pagamento dei bolli auto e delle assicurazioni
OPERAZIONI EXTRA UE
In caso di cessione di beni a soggetto extra-Ue, trattandosi di una esportazione, lìoperazione è «non imponibile» e, pertanto, il campo «natura» va compilato con la codifica «N3»; qualora si tratti invece di prestazione di servizi, non soggette a Iva per mancanza del requisito di territorialità, disciplinato dall’articolo 7-ter del Dpr 633/1972, il campo «Natura» va compilato con la codifica «N2» relativa alle operazioni escluse

