Cassazione. Il notaio deve accertarsi della consistenza dell’asse
Nell’eredità l’inventario «prova» il patrimonio
L’inventario notarile è fonte privilegiata di convincimento del giudice sulla consistenza dell’asse ereditario. Il notaio, quale ausiliario del giudice, non può limitarsi a registrare le dichiarazioni degli eredi. Lo afferma la Corte di cassazione nella sentenza del 16 marzo 2018 n. 6551, relativa a una controversia divisoria iniziata nel 1978.
Il caso
L’inventario, nel caso analizzato dalla sentenza della Cassazione, era stato redatto nel 1970. La Corte d’appello aveva affermato che da esso non poteva ricavarsi alcun elemento sulla titolarità dei beni in capo al defunto in quanto redatto sulla base delle sole dichiarazioni delle parti. Per la Corte di cassazione, al contrario, poiché il notaio è tenuto ad accertarsi della reale consistenza dell’asse ereditario, l’inventario acquisisce valore di vera e propria prova sulla consistenza effettiva del patrimonio relitto.
La sentenza 
La pronuncia della Cassazione ricalca il precedente del 2015 (n. 17266), relativo però a un procedimento disciplinare notarile.
Il ragionamento presenta gli stessi puntelli:
tra i compiti del notaio rientra la diretta attestazione circa l’esistenza di ulteriori beni mobili da inventariare: in caso di mera riproduzione della dichiarazione degli eredi ne risulterebbe pregiudicata l’elevata affidabilità che l’ordinamento pretende sul contenuto degli atti da lui ricevuti;
l’interpello agli eredi presenti al momento dell’inventario sull’esistenza di altri beni da includervi (articolo 192 delle Disposizioni di attuazione del codice di rito) presuppone necessariamente che il notaio abbia proceduto alla personale ricognizione dei beni da inventariare;
l’ordinamento pretende dal notaio la possibilità di attribuire pubblica fede all’attività da lui espletata, non la completezza delle dichiarazioni: deve quindi operare affinché l’atto sia esente da omissioni che potrebbero minare la pubblica fiducia sull’osservanza delle procedure previste per la sua redazione.
Le contraddizioni
La sentenza conferma la delicatezza del procedimento d’inventario. Il notaio ha un ruolo attivo, non passivo: questo è sicuro. La Corte di cassazione adombra però anche che l’inventario avrebbe valore di prova sulla consistenza effettiva del patrimonio relitto, rischiando così di scivolare in qualche ambiguità quando poi lo considera, fino a prova contraria, una semplice fonte privilegiata di convincimento del giudice.
L’orma dell’inciampo si fa più marcata tenendo conto che l’inventario, nel caso in questione, era stato redatto sulla base delle sole dichiarazioni delle parti. Di più, proprio applicando il principio richiamato dai giudici di legittimità, quell’inventario non poteva avere valore di fonte privilegiata di prova: mancava appunto l’accertamento diretto del notaio.
La titolarità dei beni
La valorizzazione della funzione notarile è apprezzabile. Intendiamoci, però. Il profilo oggettivo della descrizione dei beni e dell’indicazione delle attività e passività ereditarie (articolo 775 del Codice di procedura civile) è diverso dal profilo soggettivo della titolarità dei beni.
Lo conferma il Codice civile: l’inventario notarile fa piena prova, fino a querela di falso, della sola provenienza delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il notaio attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (articolo 2700). Un conto è la verità giuridica dei fatti cristallizzati all’interno dell’inventario, altro conto l’appartenenza dei beni, che, per quanto trovi riscontro in un’attestazione qualificata e attendibile come è quella realizzata dl notaio, non è coperta dall’ombrello della pubblica fede.
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Angelo Di Sapio
Daniela Muritano

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