Spazi comuni. Non si può impedire l’utilizzo di tutti del bene «collettivo»
Via la porta «esclusiva» nel cavedio
Non sempre è possibile definire in maniera netta il confine tra uso legittimo e abuso del bene comune operato dal singolo.
Rileva, infatti, il rapporto esistente tra l’uso fatto e la funzione propria della cosa comune: se l’uso del singolo non pregiudica la sostanziale fruibilità del bene da parte degli altri condòmini, l’uso deve dirsi pienamente legittimo.
A risolvere i dubbi emersi al riguardo è intervenuta la Cassazione con l’ordinanza 5358 depositata il 7 marzo 2018 (relatore Antonio Scarpa), che ha rigettato il ricorso promosso dal condomìno che riteneva violato il proprio diritto di utilizzare autonomamente la cosa comune secondo l’articolo 1102 codice civile.
L’articolo 1102 del Codice civile (dettato in tema di comunione, ma applicabile anche al condominio stante il richiamo fatto dall’articolo 1139) consente al condominio di servirsi della cosa comune, «purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
La nozione di pari uso «non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri» (Cassazione Civile, sentenza 8808/2003).
Quindi, a prescindere dalle quote di proprietà, ciascun condomino ha diritto di servirsi del bene comune nella sua pienezza e interezza, consentendosi dunque anche un uso più intenso della cosa da parte di un singolo, a condizione che non ne esca pregiudicata la facoltà degli altri condomini di fare pari uso del bene.
L’ordinanza 5358/2018, in particolare, ha attestato – sulla base dei risultati della consulenza tecnica d’ufficio esperita in primo grado – che il cavedio era stato trasformato dal ricorrente in un «vero e proprio accessorio» del suo appartamento «alternandone la destinazione propria». La Corte, pertanto, ha confermato la decisione assunta in primo grado e confermata in Appello di procedere alla immediata chiusura della porta aperta sul muro comune del cavedio interno, rimuovendo tutto quanto ne impediva il pari uso da parte degli altri condòmini.
L’uso esclusivo di un bene comune è possibile unicamente a fronte di una esplicita autorizzazione da parte dell’assemblea dei condòmini presa all’unanimit à.
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Paola Pontanari

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