Variazione domicilio da notificare
Nel processo tributario, i mutamenti del domicilio eletto, della sede o della residenza, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 17 del Dlgs 546/1992, risultano essere perfezionati nei confronti della segreteria della Commissione delle controparti costituite, con decorrenza dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata a loro la denuncia di variazione. Pertanto, in carenza di notifica della menzionata denuncia, i successivi atti del processo continuano a essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato. A tale conclusione è giunta la Cassazione attraverso l’ordinanza 8091/2018.
Nella vicenda esaminata la notifica del ricorso in appello al domicilio originariamente eletto dal contribuente era da ritenere valida. In ogni caso, quand’anche la Ctr avesse ritenuto nulla la siffatta notifica, non avrebbe dovuto dichiarare tout court l’inammissibilità dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria, ma disporre la rinnovazione della notifica del ricorso in appello in ragione dell’articolo 291 del Cpc.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Roberto Bianchi
Nella vicenda esaminata la notifica del ricorso in appello al domicilio originariamente eletto dal contribuente era da ritenere valida. In ogni caso, quand’anche la Ctr avesse ritenuto nulla la siffatta notifica, non avrebbe dovuto dichiarare tout court l’inammissibilità dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria, ma disporre la rinnovazione della notifica del ricorso in appello in ragione dell’articolo 291 del Cpc.
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