IL TERMINE
Quattro canali per presentare l’istanza
Per aderire alla rottamazione occorre presentare il modello DA 2000/17 entro domani, 15 maggio.
È possibile presentare l’istanza utilizzando quattro diversi canali:
via Pec inviando il modulo all’indirizzo riportato sul modulo e sul sito agenziaentrateriscossione.gov.it;
con il servizio online fai-da-te sull’area pubblica del sito dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, entro le 23 del 15 maggio (oppure entro le 23.59 se si accede in area privata);
tramite un professionista delegato a trasmettere l’istanza;
direttamente agli sportelli dell’agenzia delle Entrate-Riscossione in tutta Italia. In tal caso, gli sportelli sono generalmente aperti dalle 8.15 alle 14.15, fino alle 16.15 nelle città più grandi (Roma, Milano, Napoli, eccetera).
Per aderire alla rottamazione occorre presentare il modello DA 2000/17 entro domani, 15 maggio.
È possibile presentare l’istanza utilizzando quattro diversi canali:
via Pec inviando il modulo all’indirizzo riportato sul modulo e sul sito agenziaentrateriscossione.gov.it;
con il servizio online fai-da-te sull’area pubblica del sito dell’agenzia delle Entrate-Riscossione, entro le 23 del 15 maggio (oppure entro le 23.59 se si accede in area privata);
tramite un professionista delegato a trasmettere l’istanza;
direttamente agli sportelli dell’agenzia delle Entrate-Riscossione in tutta Italia. In tal caso, gli sportelli sono generalmente aperti dalle 8.15 alle 14.15, fino alle 16.15 nelle città più grandi (Roma, Milano, Napoli, eccetera).
I DEBITI AMMESSI
Le imposte «rottamabili»
Possono essere ammessi tutti i carichi affidati ai concessionari della Riscossione, Equitalia, agenzia Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia Spa relativi a qualsiasi imposta (Ires, Iva, addizionali, canone Rai, eccetera), ai contributi Inps e ai premi Inail.
Contributi, multe e tributi locali
Anche i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali rientrano nella definizione, nella misura in cui la riscossione sia affidata ad agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rientrano nella definizione tutte le entrate locali (Imu, Tasi, Tarsu eccetera) di natura tributaria e quelle relative a violazioni del Codice della strada nella misura in cui l’ente impositore abbia scelto di affidarne la riscossione ad agenzia delle Entrate-Riscossione.
Possono essere ammessi tutti i carichi affidati ai concessionari della Riscossione, Equitalia, agenzia Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia Spa relativi a qualsiasi imposta (Ires, Iva, addizionali, canone Rai, eccetera), ai contributi Inps e ai premi Inail.
Contributi, multe e tributi locali
Anche i contributi previdenziali dovuti alle Casse professionali rientrano nella definizione, nella misura in cui la riscossione sia affidata ad agenzia delle Entrate-Riscossione.
Rientrano nella definizione tutte le entrate locali (Imu, Tasi, Tarsu eccetera) di natura tributaria e quelle relative a violazioni del Codice della strada nella misura in cui l’ente impositore abbia scelto di affidarne la riscossione ad agenzia delle Entrate-Riscossione.
LA CONVENIENZA
Sconto di sanzioni e interessi
Aderendo alla rottamazione, si beneficerà dello stralcio:
delle sanzioni amministrative (ma non nel caso delle multe stradali);
e degli interessi di mora.
Restano pertanto dovute le somme a titolo di:
imposta;
interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
aggio della riscossione (calcolato però sugli importi da corrispondere)
eventuali spese per le misure cautelari e/o esecutive già avviate, nonché le spese di notifica.
In caso di pagamenti parziali del debito già avvenuti in ottemperanza a piani di dilazione concessi, si beneficerà dello stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora soltanto sul debito residuo.
Aderendo alla rottamazione, si beneficerà dello stralcio:
delle sanzioni amministrative (ma non nel caso delle multe stradali);
e degli interessi di mora.
Restano pertanto dovute le somme a titolo di:
imposta;
interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
aggio della riscossione (calcolato però sugli importi da corrispondere)
eventuali spese per le misure cautelari e/o esecutive già avviate, nonché le spese di notifica.
In caso di pagamenti parziali del debito già avvenuti in ottemperanza a piani di dilazione concessi, si beneficerà dello stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora soltanto sul debito residuo.

