Nel calcolo dell’imposta evasa il costo «pesa»
Perché sussista il reato di omessa presentazione della dichiarazione l’imposta evasa non può essere determinata sulla base del solo volume di affari dichiarato senza considerare i costi sostenuti. A enunciare questo importante principio è la Corte di cassazione sez.3 penale con la sentenza n. 21639 depositata ieri.
Nei confronti dei rappresentati legali di una srl, che aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno 2013, il Gip disponeva il sequestro dei beni fino a concorrenza dell’importo relativo all’imposta ritenuta evasa.
In particolare, secondo la ricostruzione della GdF fatta propria dalla Procura e dal Gip, l’imposta evasa, in assenza di dichiarazione, era stata calcolata, in via induttiva sul volume di affari dichiarato ai fini Iva dalla società per quell’anno senza considerare alcun costo.
La difesa in sede di riesame eccepiva, tra l’altro, che almeno i costi risultanti dalla medesima dichiarazione Iva dovessero essere riconosciuti. Tuttavia il Tribunale della libertà disattendeva l’eccezione confermando la misura cautelare.
Veniva così interessata la Cassazione in merito alla correttezza di una simile quantificazione dell’imposta evasa.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che la ricostruzione così operata dal Tribunale del riesame è del tutto immotivata ed in contrasto coi principi elaborati anche in materia tributaria. Viene evidenziato che la stessa Cassazione (sezione tributaria) ha ritenuto legittima, in assenza di dichiarazioni del contribuente, la ricostruzione induttiva dei ricavi ma tenendo conto in ogni caso delle componenti negative di reddito; così, ove non sia possibile accertare i costi, questi possono essere anche determinati induttivamente. Diversamente si considererebbe reddito di impresa costituente la base imponibile il profitto lordo e non il netto.
Pur dovendosi riconoscere che in materia penale le regole fiscali subiscono limitazioni, e quindi i costi non contabilizzati devono essere considerati solo in presenza di allegazioni fattuali da cui si desuma la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza, la Suprema corte ricorda che accertando ulteriori ricavi non può non tenersi conto di tutti gli elementi che concorrono a formarlo, compresi i costi e gli oneri, non potendosi ritenere corretta l’esclusione in linea di principio dell’esistenza di costi necessari per la produzione del reddito.
Nella specie il Tribunale del riesame, pur dando atto della ricostruzione induttiva svolta nell’accertamento tributario, ha negato l’esistenza dei costi peraltro desumibili dalla stessa fonte (dichiarazione Iva) da cui erano stati tratti i ricavi non dichiarati. Da qui l’accoglimento del ricorso.
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Laura Ambrosi

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