LA QUESTIONE IN SINTESI
01 L’assimilazione
La legge di Bilancio 2018 ha statuito la tendenziale assimilazione tra la tassazione sul dividendo erogato al socio persona fisica qualificata e quella sul dividendo erogato al socio non qualificato (sempre non in regime d’impresa), prevedendo in entrambi i casi l’applicazione della ritenuta “secca” del 26%
02 La fase transitoria
È stata inserita anche una disposizione transitoria, con l’intenzione di prevedere una decorrenza della stretta diluita nel tempo.
Segnatamente, ai sensi dell’articolo 1 comma 1006 della legge 205/2017, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le regole previgenti
03 Le alternative
Le società che volessero affrontare subito il problema, deliberando la distribuzione di tutti gli utili divisibili
(anche senza procedere alla materiale erogazione) si troverebbero però con una serie di problemi da affrontare: peggioramento del rating bancario, drastica riduzione della base Ace, rischio prescrizione per il credito dei soci, rischio di incappare in presunzioni fiscali sugli importi non distribuiti o su quelli rinunciati per far fronte alle perdite
04 Il principio oic 21
Dal lato contabile, il principio Oic 21 nella versione vigente dal 2016 impedisce alle holding di contabilizzare il dividendo delle controllate prima della formale delibera di distribuzione assunta in assemblea e prevede che, per tutte le società, il dividendo è rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione
05 Il doppio binario
Quest’ultima regola, su cui non interviene la derivazione rafforzata, crea un doppio binario civilistico-fiscale ogni qual volta viene distribuita una riserva di capitali, la quale, fiscalmente, determina una riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, con emersione di imponibile solo in caso di sottozero.
Probabilmente il disallineamento va gestito a quadro RV del modello Redditi, per permettere al Fisco il monitoraggio dei valori
La legge di Bilancio 2018 ha statuito la tendenziale assimilazione tra la tassazione sul dividendo erogato al socio persona fisica qualificata e quella sul dividendo erogato al socio non qualificato (sempre non in regime d’impresa), prevedendo in entrambi i casi l’applicazione della ritenuta “secca” del 26%
02 La fase transitoria
È stata inserita anche una disposizione transitoria, con l’intenzione di prevedere una decorrenza della stretta diluita nel tempo.
Segnatamente, ai sensi dell’articolo 1 comma 1006 della legge 205/2017, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le regole previgenti
03 Le alternative
Le società che volessero affrontare subito il problema, deliberando la distribuzione di tutti gli utili divisibili
(anche senza procedere alla materiale erogazione) si troverebbero però con una serie di problemi da affrontare: peggioramento del rating bancario, drastica riduzione della base Ace, rischio prescrizione per il credito dei soci, rischio di incappare in presunzioni fiscali sugli importi non distribuiti o su quelli rinunciati per far fronte alle perdite
04 Il principio oic 21
Dal lato contabile, il principio Oic 21 nella versione vigente dal 2016 impedisce alle holding di contabilizzare il dividendo delle controllate prima della formale delibera di distribuzione assunta in assemblea e prevede che, per tutte le società, il dividendo è rilevato come provento finanziario indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione
05 Il doppio binario
Quest’ultima regola, su cui non interviene la derivazione rafforzata, crea un doppio binario civilistico-fiscale ogni qual volta viene distribuita una riserva di capitali, la quale, fiscalmente, determina una riduzione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, con emersione di imponibile solo in caso di sottozero.
Probabilmente il disallineamento va gestito a quadro RV del modello Redditi, per permettere al Fisco il monitoraggio dei valori

