Compito del giudice
La Corte costituzionale ha investito il giudice tributario dell’obbligo, a richiesta del contribuente, di verificare la sussistenza dei requisiti per il raddoppio e quindi che la notizia di reato non venga inoltrata solo per beneficiare di un maggior arco temporale di accertamento. Tale compito tuttavia è limitato dalle decisioni della Cassazione secondo cui prima del Dlgs 128/2015 non era obbligatorio l’invio della denuncia ed eventuali archiviazioni sono ininfluenti, perché non è chiaro sul quali elementi le commissioni tributarie valutano la pretestuosità
IRAP
La Cassazione con orientamento costante ha escluso il raddoppio per le violazioni Irap poiché non possono avere rilevanza penale: il maggior termine per l’accertamento deve avere come necessario presupposto la commissione di un reato, elemento mai configurabile nel caso dell’Irap. Infatti le fattispecie dei reati tributari previste dal Dlgs 74/2000 riguardano solo i casi delle imposte sui redditi e sull’Iva. Deve inoltre essere esclusa una diversa interpretazione, poiché di fatto risulterebbe estensiva
Specialità
Se un illecito è sanzionato sia in via amministrativa sia penale, si applica la sanzione che presenta elementi “speciali”. Per la circolare 154/E/2000 l’Ufficio irroga le sanzioni tributarie; la loro riscossione è sospesa fin quando il procedimento penale non giunga a definizione. Nel caso di condanna, l’attività amministrativa non produce alcun effetto. In caso di archiviazione, assoluzione o proscioglimento che riconosca l’irrilevanza del fatto contestato, si rimette in moto il procedimento per l’applicazione della sanzione tributaria

