Nel privato cancellata la notifica sul rifiuto dell’e-fattura
La mancata accettazione non è comunicata attraverso lo Sdi
Per la Pa la procedura avviene attraverso il sistema di interscambio
La cancellazione della notifica del rifiuto della fattura elettronica da parte del cessionario/committente nei rapporti tra privati è un importante risultato di semplificazione, che va esteso anche ai rapporti Pa perché questo onere aggrava non poco le attività dei fornitori privati.
L’eliminazione, inoltre, risponderebbe anche alla volontà dei privati di gestire in modo uniforme i flussi che per ora restano del tutto distinti. Infine, anche se si volesse mantenere quale forma di immediata alimentazione della piattaforma dei crediti della Pa, dovrebbe essere limitata e ben motivata con una espressa giustificazione riportata all’interno della fattura.
L’avvio dal 2015 della fatturazione elettronica verso la Pa rappresenta un periodo sufficientemente lungo di osservazione dal quale emerge spesso l’uso improprio da parte delle Pa dello strumento delle notifiche di rifiuto, dove raramente è allegata una motivazione della causa del rifiuto stesso. Le Pa, infatti, non hanno l’obbligo di indicare tali motivazioni e nei casi in cui è presente spesso si riscontra che non è legata, come sarebbe dovuto, al rispetto delle regole del processo di fatturazione elettronica, ma a problemi inerenti al rapporto di fornitura/prestazione (rettifica prezzi, contestazioni qualità prodotti) che per essere risolti dovrebbero invece seguire (come avverrà tra privati) i canali standard che ogni fornitore mette a disposizione per i propri clienti.
Ricordiamo che, per ogni fattura elettronica recapitata al soggetto ricevente, lo Sdi permette, entro il termine di 15 giorni dalla prima comunicazione inviata al soggetto trasmittente, più precisamente dalla data riportata nella ricevuta di consegna o dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, di inviare una notifica di accettazione/rifiuto (notifica di esito committente) della fattura. Inoltre, se entro il termine dei 15 giorni lo Sdi non riceve alcuna comunicazione dal committente, il sistema inoltra notifica di decorrenza dei termini sia al soggetto trasmittente sia al soggetto ricevente. Questa notifica ha la sola funzione di comunicare alle due parti che lo Sdi considera chiuso il processo relativo a quella fattura.
Quanto sopra comporta per l’emittente la gestione delle notifiche per ogni fattura emessa e l’eventuale emissione di nota di variazione a storno totale, attraverso l’inoltro allo Sdi e la riemissione di una nuova fattura, generando oneri a carico delle imprese. Si auspica, in un percorso di armonizzazione della fatturazione, al fine di non gestire processi diversificati sul ciclo attivo, di eliminare queste notifiche di esito committente anche per la Pa o di limitarne molto l’utilizzo. In particolare, si potrebbe limitare la possibilità di rifiuto alla mancanza di relazione contrattuale sottostante o al più rendere obbligatoria l’indicazione della motivazione del rifiuto e, soprattutto, evitare che lo stesso possa essere ricondotto a spiegazioni generiche lasciate nella piena disponibilità delle Pa.
A tal fine, si dovrebbe individuare un menù rigido di causali di rifiuto – legate alla mancata o errata comunicazione delle informazioni previste dalla normativa Iva – nell’ambito del quale le Pa potranno scegliere. Ad esempio, nei casi di rifiuto motivato – che attengono all’errata indicazione del Codice univoco di fatturazione (Cu), del Codice identificativo di gara (Cig) o del Codice univoco di progetto (Cup) – dovrebbe essere obbligatorio per le Pa comunicare i codici corretti attraverso un campo standardizzato.
Altre eventuali contestazioni, non legate a tali motivazioni, dovranno transitare per i canali idonei del normale contraddittorio tra committente e cessionario.
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Rosario Farina
Benedetto Santacroce

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