Terzo settore. Opportunità per commercialisti e revisori ma anche per notai, avvocati, consulenti del lavoro e fundraiser
Il nuovo non profit chiama a raccolta i professionisti
Entrare nell’organo di controllo di associazioni o fondazioni, curare la revisione dei conti per le organizzazioni maggiori, gestire gli aspetti giuslavoristici dei contratti nelle imprese sociali e rivedere gli statuti degli enti non profit, allineandoli alle previsioni della riforma del terzo settore.
Sono queste alcune delle chance professionali che si aprono per commercialisti, revisori dei conti, consulenti del lavoro e notai, dopo che la riforma ha ridisegnato le regole generali e di gestione degli enti del privato sociale.
Approfondire le disposizioni specifiche delle organizzazioni del terzo settore e aggiornare la propria formazione – più tarata magari sull’amministrazione delle società profit – può essere dunque una buona idea per i professionisti.
Uno dei punti cardine della riforma è il rafforzamento dei controlli interni degli enti non profit, a garanzia di una maggiore trasparenza nell’attività svolta e nella gestione.
Per questo, gli enti che vorranno accedere al Registro unico nazionale del terzo settore (dovrebbe vedere la luce nel 2019) dovranno adeguarsi alle nuove previsioni. Nelle fondazioni diventa obbligatoria la nomina di un organo di controllo: un organo che avrà funzioni in parte simili a quelle del collegio sindacale delle società, ma che dovrà anche vigilare sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di finalità sociale dell’ente.
Per le associazioni, l’obbligo scatta al superamento – per due anni consecutivi – di due dei tre limiti seguenti: attivo patrimoniale di 110mila euro; ricavi e proventi per 220mila euro; cinque dipendenti medi nell’anno. Anche le imprese sociali dovranno avere un organo di controllo.
L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale. I componenti devono essere scelti in determinate categorie professionali: commercialisti, revisori, avvocati, consulenti del lavoro, professori in materie economiche o giuridiche. Devono anche essere indipendenti dall’ente.
Le associazioni e le fondazioni del terzo settore dovranno nominare anche un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, se superano, per due anni consecutivi, due di questi limiti: attivo patrimoniale di 1,1 milioni; entrate di 2,2 milioni; 12 dipendenti occupati in media nell’anno.
«L’introduzione dei nuovi obblighi di controllo per gli enti del terzo settore – commenta Raffaele Marcello, delegato alla revisione legale del Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili – rappresenta un grande passo in avanti verso una maggiore trasparenza nei confronti del mercato, per organizzazioni che ricevono finanziamenti pubblici, privati e donazioni dai cittadini. I professionisti – continua – sono pronti a questa funzione, per l’esperienza che hanno già maturato nelle società».
La revisione legale per gli enti del terzo settore richiederà probabilmente un approfondimento ulteriore delle competenze acquisite dai professionisti: «Questo tipo di revisione – spiega Daniela Morlacchi, presidente della commissione enti non profit e cooperative sociali dell’Ordine dei commercialisti di Milano – non è quella classica delle società, ma comprende altri aspetti, come la verifica del rispetto degli obblighi legati al decreto legislativo 231/2001 e la conoscenza del funzionamento dei singoli enti del terzo settore».
I notai saranno chiamati in causa nell’aggiornamento degli statuti degli enti, da allineare alle regole della riforma entro il 2 febbraio 2019. Potranno anche seguire , come i commercialisti e gli avvocati, le operazioni straordinarie di trasformazione, scissione e fusione di associazioni, fondazioni e imprese sociali.
Le attuali Onlus, ad esempio, quando i nuovi regimi fiscali entreranno a regime, vedranno uscire di scena (perchè abrogate dalla riforma) le regole che le disciplinano dal 1997. Le più grandi potrebbero trovare vantaggiosa la trasformazione in impresa sociale, con una successiva suddivisione tra il ramo “produttivo” e quello erogativo.
Altre opportunità riguardano i consulenti del lavoro (in particolare per la gestione dei lavoratori nelle imprese sociali) e i professionisti della raccolta fondi, riconosciuta dalla riforma come un’attività strategica e continuativa degli enti del terzo settore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Valentina Melis
Sono queste alcune delle chance professionali che si aprono per commercialisti, revisori dei conti, consulenti del lavoro e notai, dopo che la riforma ha ridisegnato le regole generali e di gestione degli enti del privato sociale.
Approfondire le disposizioni specifiche delle organizzazioni del terzo settore e aggiornare la propria formazione – più tarata magari sull’amministrazione delle società profit – può essere dunque una buona idea per i professionisti.
Uno dei punti cardine della riforma è il rafforzamento dei controlli interni degli enti non profit, a garanzia di una maggiore trasparenza nell’attività svolta e nella gestione.
Per questo, gli enti che vorranno accedere al Registro unico nazionale del terzo settore (dovrebbe vedere la luce nel 2019) dovranno adeguarsi alle nuove previsioni. Nelle fondazioni diventa obbligatoria la nomina di un organo di controllo: un organo che avrà funzioni in parte simili a quelle del collegio sindacale delle società, ma che dovrà anche vigilare sull’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di finalità sociale dell’ente.
Per le associazioni, l’obbligo scatta al superamento – per due anni consecutivi – di due dei tre limiti seguenti: attivo patrimoniale di 110mila euro; ricavi e proventi per 220mila euro; cinque dipendenti medi nell’anno. Anche le imprese sociali dovranno avere un organo di controllo.
L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale. I componenti devono essere scelti in determinate categorie professionali: commercialisti, revisori, avvocati, consulenti del lavoro, professori in materie economiche o giuridiche. Devono anche essere indipendenti dall’ente.
Le associazioni e le fondazioni del terzo settore dovranno nominare anche un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, se superano, per due anni consecutivi, due di questi limiti: attivo patrimoniale di 1,1 milioni; entrate di 2,2 milioni; 12 dipendenti occupati in media nell’anno.
«L’introduzione dei nuovi obblighi di controllo per gli enti del terzo settore – commenta Raffaele Marcello, delegato alla revisione legale del Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili – rappresenta un grande passo in avanti verso una maggiore trasparenza nei confronti del mercato, per organizzazioni che ricevono finanziamenti pubblici, privati e donazioni dai cittadini. I professionisti – continua – sono pronti a questa funzione, per l’esperienza che hanno già maturato nelle società».
La revisione legale per gli enti del terzo settore richiederà probabilmente un approfondimento ulteriore delle competenze acquisite dai professionisti: «Questo tipo di revisione – spiega Daniela Morlacchi, presidente della commissione enti non profit e cooperative sociali dell’Ordine dei commercialisti di Milano – non è quella classica delle società, ma comprende altri aspetti, come la verifica del rispetto degli obblighi legati al decreto legislativo 231/2001 e la conoscenza del funzionamento dei singoli enti del terzo settore».
I notai saranno chiamati in causa nell’aggiornamento degli statuti degli enti, da allineare alle regole della riforma entro il 2 febbraio 2019. Potranno anche seguire , come i commercialisti e gli avvocati, le operazioni straordinarie di trasformazione, scissione e fusione di associazioni, fondazioni e imprese sociali.
Le attuali Onlus, ad esempio, quando i nuovi regimi fiscali entreranno a regime, vedranno uscire di scena (perchè abrogate dalla riforma) le regole che le disciplinano dal 1997. Le più grandi potrebbero trovare vantaggiosa la trasformazione in impresa sociale, con una successiva suddivisione tra il ramo “produttivo” e quello erogativo.
Altre opportunità riguardano i consulenti del lavoro (in particolare per la gestione dei lavoratori nelle imprese sociali) e i professionisti della raccolta fondi, riconosciuta dalla riforma come un’attività strategica e continuativa degli enti del terzo settore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Valentina Melis
IL TERZO SETTORE
286.942
Le associazioni
Sono le associazioni riconosciute e non riconosciute (che rappresentano l’85% delle istituzioni non profit). Si stima che quelle potenzialmente coinvolte per dimensioni nella obbligatorietà dell’organo di controllo siano il 15% (circa 43mila) . Il revisore è previsto per le maggiori
6.451
Le fondazioni
Saranno tutte obbligate ad avere un organo di controllo, perché dotate di un patrimonio. Il revisore è previsto per le maggiori
1.325
Le imprese sociali
Dovranno avere uno o più sindaci. Il revisore è previsto per le maggiori
Le associazioni
Sono le associazioni riconosciute e non riconosciute (che rappresentano l’85% delle istituzioni non profit). Si stima che quelle potenzialmente coinvolte per dimensioni nella obbligatorietà dell’organo di controllo siano il 15% (circa 43mila) . Il revisore è previsto per le maggiori
6.451
Le fondazioni
Saranno tutte obbligate ad avere un organo di controllo, perché dotate di un patrimonio. Il revisore è previsto per le maggiori
1.325
Le imprese sociali
Dovranno avere uno o più sindaci. Il revisore è previsto per le maggiori
PER CHI SUONA LA RIFORMA
Commercialisti e avvocati
Potranno entrare a far parte dell’organo di controllo previsto per tutte le fondazioni e per le associazioni e imprese sociali di maggiori dimensioni
Se iscritti al Registro dei revisori, potranno occuparsi della revisione dei conti, obbligatoria per le associazioni, per le fondazioni e per le imprese sociali di maggiori dimensioni.
Potranno seguire le operazioni di trasformazione, scissione e fusione di associazioni e fondazioni, previste dall’articolo 42-bis del Codice civile (introdotto dall’articolo 98 del Codice del terzo settore)
Potranno seguire le operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni, cessioni d’azienda e e devoluzioni del patrimonio) relative alle imprese sociali (Dlgs 112/2017, articolo 12 e decreto del ministero del Lavoro del 27 aprile 2018, pubblicato in «Gazzetta»
il 18 giugno)
Notai
Saranno coinvolti nell’aggiornamento degli statuti degli enti non profit, da allineare alle regole della riforma entro il 2 febbraio 2019 per le organizzazioni che vorranno iscriversi nel Registro unico nazionale del terzo settore.
Potranno seguire le operazioni straordinarie relative ad associazioni, fondazioni e imprese sociali
Consulenti del lavoro
Potranno seguire gli enti del terzo settore nella gestione dei lavoratori, che dovrà rispettare i vincoli retributivi e contrattuali fissati dalla riforma
Potranno entrare a far parte dell’organo di controllo previsto per tutte le fondazioni e per le associazioni e imprese sociali di maggiori dimensioni
Se iscritti al Registro dei revisori, potranno occuparsi della revisione dei conti, obbligatoria per le associazioni, per le fondazioni e per le imprese sociali di maggiori dimensioni.
Potranno seguire le operazioni di trasformazione, scissione e fusione di associazioni e fondazioni, previste dall’articolo 42-bis del Codice civile (introdotto dall’articolo 98 del Codice del terzo settore)
Potranno seguire le operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni, cessioni d’azienda e e devoluzioni del patrimonio) relative alle imprese sociali (Dlgs 112/2017, articolo 12 e decreto del ministero del Lavoro del 27 aprile 2018, pubblicato in «Gazzetta»
il 18 giugno)
Notai
Saranno coinvolti nell’aggiornamento degli statuti degli enti non profit, da allineare alle regole della riforma entro il 2 febbraio 2019 per le organizzazioni che vorranno iscriversi nel Registro unico nazionale del terzo settore.
Potranno seguire le operazioni straordinarie relative ad associazioni, fondazioni e imprese sociali
Consulenti del lavoro
Potranno seguire gli enti del terzo settore nella gestione dei lavoratori, che dovrà rispettare i vincoli retributivi e contrattuali fissati dalla riforma

