Nullo l’atto di accertamento se il Fisco non valuta le memorie
Entro 60 giorni dal rilascio del Pvc il contribuente può fornire osservazioni
Gli uffici sono obbligati per legge a prendere visione delle memorie presentate
Accertamento nullo se l’Agenzia non ha valutato le memorie presentate dal contribuente dopo la redazione del Pvc, in quanto vi è l’omissione di un preciso adempimento fissato per legge. A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione con l’ordinanza nr. 17210 depositata ieri.
Un contribuente presentava delle memorie a seguito di un Pvc relativo a violazioni Irpef. Successivamente riceveva l’avviso di accertamento per il quale il contribuente richiedeva l’annullamento alla Ctp, eccependo che l’Agenzia avesse completamente omesso l’esame delle citate memorie. I giudici di primo grado rigettavano il ricorso mentre quelli di appello ritenevano fondate le eccezioni difensive. Secondo la Ctr infatti il mancato esame delle memorie presentate dal contribuente comportava la nullità dell’atto. L’Agenzia ricorreva così per cassazione lamentando la violazione dell’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000.
La Cassazione ha respinto il ricorso. Secondo i giudici di legittimità dalla lettura dell’avviso di accertamento emergeva l’espressa amissione da parte dell’amministrazione di non aver valutato le memorie del contribuente. Il problema pertanto non era la mancata motivazione su atti che avrebbero comunque dovuto costituire oggetto di valutazione, ma l’omissione di un preciso adempimento fissato per legge ossia di prendere visione delle memorie. Ai sensi del citato articolo 12, continua l’ordinanza, la nullità consegue alle irregolarità che la prevedono espressamente per legge oppure se derivi una lesione di specifici diritti o garanzie che impediscono la produzione di ogni effetto nonché al mancato obbligo di valutare almeno le osservazioni del contribuente pur senza esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo. Da qui il rigetto del ricorso dell’Ufficio. L’ordinanza è interessante e affronta una questione frequente in pratica: il contribuente presenta la memoria dopo il Pvc e l’Ufficio la ignora. La nullità deriverebbe dalla totale omessa valutazione dell’Ufficio che, nella specie, avrebbe addirittura trovato riscontro nell’atto. In sostanza secondo quanto emerge dalla ordinanza, l’ufficio avrebbe evidenziato di non aver letto la memoria.
Va da sé che si tratta di una circostanza abbastanza rara e singolare, nella prassi viene genericamente enunciato l’esame memoria non facendo però riferimento alle ragioni per le quali sia stata disattesa. In realtà l’unico riscontro dell’effettiva lettura della memoria è l’esplicitazione delle ragioni del mancato accoglimento. Sarebbe pertanto auspicabile che la Suprema Corte anche per questi ipotesi ritenga operante la nullità. In caso contrario sarà sufficiente esplicitare già nel fac simile dell’atto che la memoria sia stata letta al pari di quanto già avviene per altre avvertenze standard contenute nell’accertamento.
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Laura Ambrosi
I PUNTI CHIAVE
1. Il termine
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del Pvc di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori
2. L’illegittimità
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. È necessario uno specifico Pvc per le contestazioni riferite ad annualità diverse da quella oggetto di verifica. In assenza del verbale, infatti, l’atto di accertamento conseguente è illegittimo per violazione del diritto al contraddittorio

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