Il portiere non si paga in contanti
Donato Apollonio
L’altro ieri, 1° luglio, è entrato in vigore il divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti introdotto dalla legge 205/2017, commi 910-914). In proposito, è ora espressamente previsto che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Le tipologie contrattuali per le quali vige il divieto sono:
rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalla tipologia utilizzata (tempo indeterminato, tempo determinato, tempo parziale, lavoro intermittente o a chiamata, apprendistato, eccetera, come da circolare dell’ Ispettorato nazionale lavoro n. 2/2018);
contratti di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzati da una prestazione esclusivamente personale le cui modalità di esecuzione ed i tempi di lavoro sono organizzate dal prestatore e non dal committente (Dlgs 81/2015, articolo 2);
contratti di lavoro stipulati dai soci delle cooperative.
Restano dunque esclusi dal divieto in oggetto: le prestazioni rese alla Pa; quelle occasionali, i cui pagamenti avvengono comunque attraverso la piattaforma telematica predisposta dell’Inps; il contratto d’opera (come i pagamenti all’idraulico o all’antennista); l’appalto a ditte esterne per le pulizie; le colf.
I mezzi di pagamento ora consentiti sono i seguenti:
bonifico sul conto corrente del lavoratore;
strumenti di pagamento elettronico;
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
assegno consegnato direttamente al lavoratore.
In caso di comprovato impedimento (ad esempio malattia), l’assegno può essere consegnato ad un delegato del lavoratore (munito di delega scritta e copia del documento di identità di entrambi).
L’impedimento si intende invece comprovato allorquando il delegato è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore purché di età non inferiore ai 16 anni.
Il divieto di pagamento in contanti è generalizzato, prescinde dall’importo, anche se minimo, e riguarda anche gli anticipi della retribuzione (pratica anch’essa abbastanza frequente in ambito condominiale).
Non rientrando nella nozione di “retribuzione”, si potrà invece continuare a rimborsare in contanti le spese sostenute dal portiere nell’esecuzione dell’attività lavorativa (materiale per le pulizie, lampadine, eccetera); allo stesso modo potranno essere corrisposti in contanti gli anticipi di cassa.
La violazione del divieto di pagamento in contanti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, che sarà determinata (articolo 16 della legge 689/1981) in ? del massimo, cioè 1.666,67 euro.
Con un recente intervento, l’Inl (nota 4538/2018) ha chiarito che la sanzione è applicabile anche nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei corretti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato (per esempio se si revoca l’assegno o si annulla il bonifico).
Le tipologie contrattuali per le quali vige il divieto sono:
rapporti di lavoro subordinato indipendentemente dalla tipologia utilizzata (tempo indeterminato, tempo determinato, tempo parziale, lavoro intermittente o a chiamata, apprendistato, eccetera, come da circolare dell’ Ispettorato nazionale lavoro n. 2/2018);
contratti di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzati da una prestazione esclusivamente personale le cui modalità di esecuzione ed i tempi di lavoro sono organizzate dal prestatore e non dal committente (Dlgs 81/2015, articolo 2);
contratti di lavoro stipulati dai soci delle cooperative.
Restano dunque esclusi dal divieto in oggetto: le prestazioni rese alla Pa; quelle occasionali, i cui pagamenti avvengono comunque attraverso la piattaforma telematica predisposta dell’Inps; il contratto d’opera (come i pagamenti all’idraulico o all’antennista); l’appalto a ditte esterne per le pulizie; le colf.
I mezzi di pagamento ora consentiti sono i seguenti:
bonifico sul conto corrente del lavoratore;
strumenti di pagamento elettronico;
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
assegno consegnato direttamente al lavoratore.
In caso di comprovato impedimento (ad esempio malattia), l’assegno può essere consegnato ad un delegato del lavoratore (munito di delega scritta e copia del documento di identità di entrambi).
L’impedimento si intende invece comprovato allorquando il delegato è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore purché di età non inferiore ai 16 anni.
Il divieto di pagamento in contanti è generalizzato, prescinde dall’importo, anche se minimo, e riguarda anche gli anticipi della retribuzione (pratica anch’essa abbastanza frequente in ambito condominiale).
Non rientrando nella nozione di “retribuzione”, si potrà invece continuare a rimborsare in contanti le spese sostenute dal portiere nell’esecuzione dell’attività lavorativa (materiale per le pulizie, lampadine, eccetera); allo stesso modo potranno essere corrisposti in contanti gli anticipi di cassa.
La violazione del divieto di pagamento in contanti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, che sarà determinata (articolo 16 della legge 689/1981) in ? del massimo, cioè 1.666,67 euro.
Con un recente intervento, l’Inl (nota 4538/2018) ha chiarito che la sanzione è applicabile anche nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei corretti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato (per esempio se si revoca l’assegno o si annulla il bonifico).

