fattura immediata
Violazione formale
Nel caso della fattura immediata l’emissione della fattura stessa deve avvenire contestualmente con il momento di effettuazione dell’operazione, pertanto entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione. L’eventuale ritardo dell’emissione, nel caso in cui sia dovuta a motivi organizzativi ovvero di processo, non è sanzionabile se si rispetta la corretta liquidazione dell’Iva, in quanto la violazione è meramente formale (articolo 6, comma 5 bis del Dlgs 472/97).

fattura differita
Fino al 15 del mese successivo
In deroga ai principi imposti per la fattura immediata, l’articolo 21 comma 4, lett. a) del Dpr 633/72, sulla cessione di beni la cui consegna e spedizione risulta da un documento di trasporto, ovvero sulle prestazioni di servizio individuabili attraverso idonea documentazione e avvenute nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, l’emissione può essere fatta entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime, con liquidazione dell’imposta riferita al momento di effettuazione

fattura scartata
Scelte multiple a disposizione
La regola da seguire in caso di fattura scartata prevede l’emissione, entro cinque giorni dal ricevimento della notifica di scarto, di una nuova fattura con identici numero e data di quella scartata. Se il sistema gestionale dell’emittente non lo permette, è possibile generare una fattura con differente data e numerazione collegandola alla precedente scartata. In alternativa si può utilizzare una numerazione specifica che permetta di individuare il documento come rettificativo (ad esempio 1/R, 1/S per la fattura scartata nr. 1)

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