Precompilata, rischio errore con le «Cu» non conguagliate
Possibile correzione «a mano» dei giorni da riportare nel rigo C5
Tempo fino a domani per la consegna del modello al sostituto d’imposta
Scade domani, sabato 7 luglio, il termine per la presentazione del modello precompilato 730/2018 al sostituto d’imposta. Ci sarà più tempo, invece, e precisamente fino al 23 luglio prossimo in caso di invio diretto alle Entrate o al Caf/professionista abilitato.
Considerato l’approssimarsi delle scadenze, appare dunque opportuno concentrare gli ultimi controlli prima dell’inoltro telematico specie sulle dichiarazioni dove le modifiche rispetto al modello precaricato dall’Agenzia sono state più numerose e di importo maggiormente elevato.
È, infatti, il caso di ricordare che possibili controlli postumi o blocchi al rimborso (Provv. Ag. Entrate del 25 giugno 2018) potrebbero essere indirizzati proprio nei confronti di quelle dichiarazioni che presentano scostamenti rilevanti rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
Per quanto riguarda i familiari a carico, se questi sono stati indicati nella Cu del contribuente, il precompilato è in grado di segnalare l’eventuale incongruenza con la certificazione del familiare, qualora quest’ultimo abbia valicato la soglia di 2.840,51 euro. In questo caso, infatti, il precompilato avverte il contribuente della presenza di una Cu intestata al familiare che non gli consente di essere a carico, prevenendo così eventuali indicazioni errate in dichiarazione.
Per quanto attiene ai redditi di lavoro dipendente potrebbe essere che il sistema del precompilato, in presenza di più Cu non conguagliate, non riesca ad individuare esattamente i giorni da riportare al rigo C5 del Modello. Anche in questo caso appare un messaggio di alert che costringe il contribuente a intervenire, indicando “a mano” il dato fondamentale per il corretto calcolo delle detrazioni di lavoro, le quali, per l’appunto, vanno rapportate a giorni. Si ricorda, infatti, che andrà indicato il numero totale dei giorni inclusi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola. Da tenere presente che, attraverso il cassetto fiscale del contribuente è comunque sempre possibile recuperare (entrando nell’apposita sezione) le singole CU comunicate, qualora le stesse, per svariati motivi, non fossero in diretto possesso del contribuente.
Particolare attenzione va poi riposta alle spese sostenute per i lavori edili oggetto di agevolazione (65% e 50%). Il sistema riporta nel 730 solo le spese sostenute negli anni precedenti, lasciando nell’area di parcheggio quelle relative al 2017. Sarà il contribuente a dover indicare correttamente, sulla base dei documenti in proprio possesso, solo quelle agevolabili.
Occhio, infine, anche in caso di rimborso delle spese mediche. La detrazione, in presenza di rimborso, è circoscritta solo alle due ipotesi in cui lo stesso avvenga per effetto di contributi che hanno concorso alla formazione della base imponibile, ovvero per effetto di premi di assicurazione non detraibili o di contributi non deducibili (Risoluzione 35/E del 2007).
In tutti gli altri casi la spesa rimborsata non conferisce il diritto alla detrazione; così, se la stessa viene sostenuta e rimborsata nell’anno, il sistema riporta direttamente il dato netto detraibile. Viceversa, se il rimborso è avvenuto nell’anno successivo (es. 2018) il precompilato propone la detrazione di tutto l’importo della spesa nell’anno di sostenimento (es. 2017), in previsione del fatto che il rimborso verrà tassato (ordinariamente o a tassazione separata) nell’anno successivo in quadro D (rigo D7 codice 4).
In tal caso, specie in ipotesi di importi elevati, potrebbe essere consigliabile la forzatura del dato, inserendo direttamente l’importo netto. La detrazione del 19% dell’importo speso a fronte della tassazione dell’intero rimborso l’anno dopo è operazione fiscalmente decisamente poco conveniente.
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Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi
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Attenzione al termine
Il 7 luglio è l’ultimo giorno per presentare il modello precompilato 730/2018 al sostituto d’imposta. Scade invece il 23 luglio il termine per l’invio via web, o tramite Caf o professionista. Oltre questa data non sarà più possibile utilizzare il modello 730, per cui l’unica alternativa è l’invio del modello Redditi entro il 31 ottobre che però esclude rimborsi e/o trattenute direttamente in busta paga
NORME E TRIBUTI06 LUGLIO 2018Il Sole 24 Ore
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Figli a carico
Se i familiari a carico sono stati indicati nella Cu del contribuente, il precompilato segnala l’eventuale incongruenza con la certificazione del familiare se ha valicato la soglia di 2.840,51 euro. In questo caso, infatti, il precompilato avverte il contribuente della presenza di una Cu intestata al familiare che non gli consente di essere a carico prevenendo eventuali indicazioni errate in dichiarazione
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Redditi di lavoro dipendente
Il sistema in presenza di più Cu non conguagliate non individua esattamente i giorni da riportare al rigo C5 del modello per il calcolo corretto delle detrazioni. Vanno indicati il numero totale dei giorni inclusi nei vari periodi tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola. Attraverso il cassetto fiscale del contribuente è comunque sempre possibile recuperare le singole Cu comunicate
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Spese agevolate sugli immobili
Il sistema riporta a modello solo le spese sostenute negli anni precedenti, lasciando nell’area di parcheggio quelle del 2017. Deve essere il contribuente a indicare solo quelle agevolabili. Se sono stati riportati i riferimenti della detrazione per riqualificazione energetica invece di quelli per ristrutturazione edilizia o viceversa la detrazione può comunque essere riconosciuta senza ulteriori adempimenti
5
Spese mediche
La detrazione, in presenza di rimborso, è riservata esclusivamente a due ipotesi: in caso di contributi che hanno concorso alla formazione della base imponibile, ovvero di premi di assicurazione non detraibili o di contributi non deducibili. Nel caso in cui il rimborso avviene nell’anno successivo (2018) il sistema propone la detrazione dell’intera spesa nel 2017, con rinvio a tassazione nell’anno successivo del rimborso. In questo caso conviene forzare il dato e detrarre solo l’importo netto nel 2017
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Locazioni brevi
I dati trasmessi tramite Cu sia per il comodatario che per il sublocatore sono riportati nel quadro D “Sezione I” secondo il principio di cassa, optando per la cedolare secca. Il contribuente può optare per la tassazione ordinaria. Per il contratto stipulato da uno solo dei comproprietari il corrispettivo indicato nella Cu va nel 730 di questo soggetto; il dato si modifica attribuendo ad altri comproprietari le rispettive quote del corrispettivo; la ritenuta sarà scomputabile solo dall’intestatario della Cu che l’ha subita
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Stampa e invio
È opportuno visualizzare e stampare il 730, come ultimo controllo, prima dell’invio nonché, tramite l’apposita funzione, verificare l’esito del calcolo. L’importo a credito/debito che risulta dal 730 sarà rimborsato/trattenuto direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. È possibile il versamento a rate (da 2 a 7) il cui numero va indicato in rigo F6 colonna 7. Per il 730 presentato in assenza di sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, il contribuente dovrà versare in autonomia la somma con l’F24

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