REATI FISCALI
La Corte limita gli effetti penali delle presunzioni tributarie
La posizione consolidata della Cassazione esclude automatismi
Nel processo in Ctp e Ctr l’onere della prova grava sul contribuente
Le contestazioni basate su presunzioni tributarie possono essere rilevanti ai fini penali solo per l’eventuale sequestro ma non per la successiva condanna. È questa la posizione consolidata della giurisprudenza di legittimità rispetto all’utilizzo delle presunzioni fiscali in ambito penale (tra le ultime, le sentenze 26274, 23182 e 22002 del 2018).
Negli accertamenti tributari gran parte delle rettifiche sono fondate su presunzioni: si pensi agli accertamenti bancari, agli accertamenti induttivi sulle medie di ricarico riscontrate in sede di verifica, alle contestazioni Iva in presenza di fatture soggettivamente inesistenti per assenza di buona fede da parte dell’acquirente. Si tratta di casi in cui la pretesa erariale non deriva da prove concrete di evasione, ma da presunzioni legali e talvolta anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
In queste frequenti ipotesi i verificatori, una volta effettuate le contestazioni (derivanti appunto dall’applicazione delle presunzioni) e rilevato il superamento della soglia di punibilità, segnalano il tutto alla procura della Repubblica. Il Pm successivamente può anche richiedere al Gip il sequestro per importi equivalenti a quelli evasi in previsione di una futura confisca nel caso di condanna
Da evidenziare che spesso la Guardia di finanza già nella comunicazione della notizia di reato sollecita il Pm affinchè richieda la misura cautelare
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le presunzioni fiscali non possono da sole essere utilizzate ai fini della quantificazione della imposta evasa penalmente rilevante.
A tale principio fa eccezione il sequestro preventivo diretto o per equivalente attraverso il quale sottoponendo a vincolo determinati beni di valore equivalente ovvero il profitto diretto dell’evasione si assicura la futura esecuzione della confisca in caso di condanna dell’indagato.
In sostanza per la Corte di cassazione le presunzioni vigenti in campo fiscale, pur non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione dei reati tributari, rappresentano esclusivamente dati di fatto liberamente valutabili dal giudice penale insieme ad altri riscontri. Tali risultanze non possono quindi rappresentare da sole un elemento di prova idoneo a sorreggere l’accusa: il giudice penale ha pertanto il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa mediante una verifica che deve privilegiare il dato fattuale rispetto ai criteri formali che caratterizzano l’ordinamento fiscale.
L’autonomia del procedimento penale rispetto a quello tributario non esclude, in sostanza, che il giudice possa avvalersi degli stessi elementi posti a base della contestazione fiscale, a condizione però che siano assunti non con efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione probatoria. Le presunzioni hanno così il valore di un indizio e, per assurgere a prova, devono trovare oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova ovvero in altre presunzioni gravi, precise e concordanti.
Nell’ordinamento esiste così il “doppio binario”:
nel processo penale, l’onere della prova è sempre a carico dell’accusa e non è ammessa un’inversione probatoria attraverso l’utilizzo di presunzioni. Deve essere effettivamente provata la sussistenza del reato, sia circa la commissione del fatto materiale, sia per quanto concerne l’elemento psicologico (nei reati tributari in genere costituito dal dolo specifico);
nel giudizio tributario, l’elemento soggettivo è irrilevante per la configurazione di un’evasione e se il contribuente non fornisce la prova contraria a quella meramente presuntiva viene comunque ritenuto responsabile della violazione contestata.
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Pagina a cura di
Laura Ambrosi
Antonio Iorio
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PRESUNZIONE
Come si valuta
La presunzione è un mezzo di prova critica, o indiretta, e consiste nell’indurre da un fatto noto l’esistenza di un fatto ignoto. Per l’articolo 2729 Codice civile le presunzioni sono lasciate alla prudente valutazione del giudice e debbono essere gravi, precise e concordanti. Possono essere anche legali allorchè è la stessa legge che prevede le conseguenze probatorie scaturenti da un fatto noto. Ai fini penali, il giudice non può desumere l’esistenza di un fatto da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.
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INDAGINI FINANZIARIE
Le presunzioni fiscali
Le presunzioni fiscali sugli accertamenti bancari non possono da sole essere utilizzate ai fini della quantificazione della imposta evasa penalmente rilevante. A nulla rileva, poi, che il contribuente, prima nel corso del contraddittorio con l’amministrazione e successivamente in dibattimento non abbia fornito alcun chiarimento al riguardo avendo egli diritto al silenzio, con l’onere probatorio incombente sull’accusa.
(Cassazione 15899/2016)
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Sequestro
Onere per il contribuente
La presunzione di reddito derivante dalla disponibilità di denaro in un paradiso fiscale, può essere un valido indizio per la richiesta di sequestro preventivo ai fini del reato di dichiarazione infedele (Cassazione 5733/2016). Se il contribuente non fornisce giustificazione alla Gdf in merito a contestazioni mosse nel processo verbale di constatazione e costituenti reato anche le presunzioni tributarie, sono idonee a giustificare la misura cautelare reale (Cassazione 26746/2015)

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