Per il credito Iva del secondo trimestre la richiesta va fatta entro il 31 luglio
Per ottenere le detrazioni bisogna presentare il modello TR 2018
Se i crediti superano i 30mila euro va apposto il visto di conformità
Prima delle ferie estive del fisco previste dal 1 al 20 agosto, i soggetti passivi Iva che nel corso del secondo trimestre dell’anno (aprile, maggio, giugno) hanno realizzato un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro, sono tenuti a segnare in agenda la data del 31 luglio quale scadenza per la presentazione del modello Iva TR 2018.
Quest’ultimo dovrà essere inviato per le richieste di rimborso totale o parziale ovvero per l’utilizzo in compensazione del credito Iva. A questo proposito, si ricorda che l’utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell’istanza (modello Iva TR) da cui lo stesso emerge. Inoltre, il superamento del limite di 5 mila euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta, comporta l’obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza. I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5 mila euro annui (elevato a 50 mila euro per le startup innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità.
In via generale ai sensi dell’articolo 38-bis, secondo comma, e articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c), d), e), Dpr 633/1972, possono chiedere il rimborso Iva infrannuale i contribuenti:
per cui, nel trimestre di riferimento, l’aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive, maggiorata del 10%;
che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9, Dpr 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo;
che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
che nel trimestre effettuano, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive, per un ammontare superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo (tra cui le prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione);
non residenti, senza stabile organizzazione in Italia, che sono indentificati ai fini Iva (articolo 35-ter, Dpr 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante fiscale (articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972).
Va ricordato che l’eccedenza di credito Iva emergente dal modello TR se supera i 30.000 euro può essere chiesta a rimborso solo previa apposizione sulla dichiarazione del visto di conformità, oltre che con il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali previsti dall’articolo 38-bis comma 3 del Dpr 633/72; inoltre negli specifici casi di cui all’articolo 38-bis comma 4 del Dpr 633/72, va prestata la garanzia patrimoniale in favore dell’amministrazione finanziaria.
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Andrea Marchegiani
Luisa Miletta
IL RIMBORSO
Ai sensi dell’articolo 38-bis comma 2 del Dpr 633/72 i soggetti passivi Iva possono accedere ai rimborsi trimestrali se ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 30 comma 2 lettere a), b) ed e) del Dpr 633/72, ovvero una delle condizioni previste dalle lettere c) e d) del medesimo articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.
Alternativamente, in presenza degli stessi presupposti, il credito maturato nel trimestre di riferimento può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (articolo 8 del Dpr 542/99).
LA COMPENSAZIONE
In linea generale il credito Iva infrannuale per il quale
si richiede la compensazione è utilizzabile subito dopo
la presentazione del modello Iva TR.
Però, nel caso in cui l’ammontare del credito è superiore a 5.000 euro o la somma del credito del trimestre oggetto di richiesta e del precedente è superiore a tale limite, oltre alla necessità di apporre il visto di conformità, bisognerà attendere dieci giorni dalla presentazione dell’istanza prima di poter procedere con la compensazione.
LA DOMANDA
Il modello Iva TR, approvato con provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 4 luglio 2017 e reperibile sul sito internet dell’ente all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, dovrà essere presentato esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3 del Dpr 22 luglio 1998, n. 322.
L’INTEGRATIVA
Possono essere regolarizzati solo i modelli Iva TR presentati entro la scadenza, non potendo sanare l’omessa trasmissione. Se la correzione avviene entro il termine previsto per l’adempimento occorre barrare la casella «correttiva nei termini», altrimenti il campo «modifica istanza precedente». In entrambe le ipotesi deve essere presentato un modello compilato ex novo. L’istanza può essere trasmesso anche per: modificare la scelta dell’utilizzo del credito, apporre il visto di conformità e integrare i requisiti necessari per il rimborso.

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