LE REGOLE
| CONCORDATO PREVENTIVO | ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE | |
| Debiti per tributi erariali | Falcidiabilili e dilazionabili solo con la transazione fiscale | |
| Condizione per la facidia e dilazione | Attestazione che la proposta è più conveniente della liquidazione fallimentare | Attestazione che la proposta è più conveniente rispetto alle alternative concretamente applicabili |
| Debiti per tributi locali | Falcidiabili e dilazionabili solo secondo le regole ordinarie | |
| Contributi | Probabilmente falcidiabili e dilazionabili secondo le stesse regole valide per i tributi | |
| Procedura | La domanda va presentata sia presso la cancelleria del Tribunale che presso l’agenzia delle Entrate e l’agente della Riscossione | La domanda va presentata all’agenzia delle Entrate ed all’agente della Riscossione |
| Consolidamento fiscale | No: i contenziosi proseguono e accertamenti e liquidazioni ulteriori sono possibili nei termini ordinariamente previsti | |
| Cessazione della materia del contendere | No e i debiti in contestazione devono essere indicati nel piano in misura piena | |
| Certificazione del debito tributario | Sì, con compensazione di debiti e crediti e validità ai soli fini della determinazione del voto spettante all’Amministrazione finanziaria in sede di adunanza dei creditori, nonche del quantum da soddisfare in moneta concordataria a seguito dell’omologazione del concordato | |
La transazione fiscale nel concordato preventivo e nell’accordo di ristrutturazione del debito

