i provvedimenti
Validità fino al 25 maggio
I provvedimenti emessi dal Garante prima del 25 maggio 2018, sia quelli a carattere generale sia quelli indirizzati a specifici titolari, continueranno a produrre effetti se compatibili col Gdpr e col decreto di adeguamento (articolo 22, comma 4, del decreto). Lo stesso vale per le autorizzazioni individuali. Spetterà all’interprete effettuare questa valutazione di compatibilità comparando disposizioni vecchie (codice privacy
ante-Gdpr) e quelle
nuove (Gdpr, codice emendato e restanti disposizioni del decreto)
I provvedimenti emessi dal Garante prima del 25 maggio 2018, sia quelli a carattere generale sia quelli indirizzati a specifici titolari, continueranno a produrre effetti se compatibili col Gdpr e col decreto di adeguamento (articolo 22, comma 4, del decreto). Lo stesso vale per le autorizzazioni individuali. Spetterà all’interprete effettuare questa valutazione di compatibilità comparando disposizioni vecchie (codice privacy
ante-Gdpr) e quelle
nuove (Gdpr, codice emendato e restanti disposizioni del decreto)
le autorizzazioni
Doppio binario
Il codice privacy previgente, prevedeva l’istituto delle autorizzazioni generali del Garante, per determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate in Gazzetta ufficiale (articolo 40). Al riguardo il decreto opera una precisa distinzione:
quelle su materie delegate dal Gdpr agli Stati membri – articoli 6(1), (c) ed (e), 9(2), (b) e (4), nonché capo IX del Gdpr – sono assoggettate ad una speciale procedura di verifica che può durare circa 7 mesi (art. 21 del decreto);
le altre cessano
di avere efficacia dal 19 settembre 2018
Il codice privacy previgente, prevedeva l’istituto delle autorizzazioni generali del Garante, per determinate categorie di titolari o di trattamenti, pubblicate in Gazzetta ufficiale (articolo 40). Al riguardo il decreto opera una precisa distinzione:
quelle su materie delegate dal Gdpr agli Stati membri – articoli 6(1), (c) ed (e), 9(2), (b) e (4), nonché capo IX del Gdpr – sono assoggettate ad una speciale procedura di verifica che può durare circa 7 mesi (art. 21 del decreto);
le altre cessano
di avere efficacia dal 19 settembre 2018
i codici deontologici
Revisioni in corso
I codici deontologici sono distinti tra quelli coperti dall’articolo 40 Gdpr – come i codici per i Sic e per le informazioni commerciali – e tutti gli altri. I primi, continuano a produrre effetti purché entro 6 mesi dal 19 settembre 2018 le categorie rappresentative propongano nuove versioni all’approvazione del Garante e quest’ultimo li approvi entro altri 6 mesi. In mancanza, decadono alla scadenza del termine violato. Per i secondi, il Garante ne valuta la compatibilità entro 90 giorni dal 19 settembre 2018 e, in caso positivo, sono pubblicati in Gazzetta come regole deontologiche
I codici deontologici sono distinti tra quelli coperti dall’articolo 40 Gdpr – come i codici per i Sic e per le informazioni commerciali – e tutti gli altri. I primi, continuano a produrre effetti purché entro 6 mesi dal 19 settembre 2018 le categorie rappresentative propongano nuove versioni all’approvazione del Garante e quest’ultimo li approvi entro altri 6 mesi. In mancanza, decadono alla scadenza del termine violato. Per i secondi, il Garante ne valuta la compatibilità entro 90 giorni dal 19 settembre 2018 e, in caso positivo, sono pubblicati in Gazzetta come regole deontologiche

