Salvi i vecchi lavori in casa realizzati senza permesso
Per il Consiglio di Stato l’elenco delle opere libere vale anche per il passato
Ma restano incertezze per alcuni interventi inseriti nel glossario del Mit
Glossario unico per l’edilizia libera con vista sul passato. L’elenco delle 58 opere per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione è entrato in vigore il 23 aprile scorso. Ma i suoi effetti sono proiettati all’indietro e riguardano tutti gli interventi che ricadono sotto l’ombrello del Dpr 380/2001, il Testo unico dell’edilizia entrato in vigore il 1° gennaio 2002 e poi, negli anni, modificato decine di volte.
È questo il principio più importante cristallizzato dalla giurisprudenza amministrativa in questi primi mesi di azione delle regole nate per chiarire il perimetro di utilizzo di quelli che, tecnicamente, si chiamano «titoli abilitativi»: le autorizzazioni necessarie per effettuare interventi in edilizia.
Per porre un rimedio alle ambiguità del Testo unico edilizia e al fatto che, in molti casi, i comuni azzardavano interpretazioni contrastanti, chiedendo permessi diversi per lo stesso intervento, il precedente governo ha avviato un’opera di chiarimento, per dire esattamente cosa è possibile fare nei diversi casi. Il primo capitolo di questo lavoro è il glossario unico per l’edilizia libera (decreto del ministero delle Infrastrutture del 2 marzo 2018), in vigore dal 23 aprile.
Il Tar Lazio, con al sentenza 7014 del 22 giugno, ha però chiarito un punto rilevante. Nella decisione veniva analizzato il caso di una pergotenda, realizzata in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, della quale era stata ordinata la demolizione a ottobre del 2016. Per qualificare quell’intervento si può però utilizzare l’elenco in vigore da aprile 2018, considerandolo «comunque applicabile alla presente fattispecie». Il motivo è che si tratta di «un elenco di natura interpretativa» che serve a fare luce su norme già esistenti e quindi, in qualche modo, ha effetti anche sul passato. Un passato piuttosto lungo, dal momento che il Testo unico in materia di edilizia è in vigore dal 2002, sebbene sia stato modificato in maniera sostanziale nel corso degli anni.
Non è la sola conclusione rilevante raggiunta dai giudici. Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2715 di maggio del 2018, ha infatti spiegato che, nonostante l’azione di semplificazione del glossario, resta ancora spazio per una certa dose di incertezza nel realizzare alcuni interventi. Anche in questo caso si parlava di una tettoia, realizzata su un terrazzo di un’abitazione senza avere il permesso e, quindi, contestata dal Comune. Il problema è che una copertura leggera può essere realizzata senza permessi, mentre una tettoia di «particolari dimensioni» ha bisogno del titolo edilizio più gravoso, il permesso di costruire: succede, ad esempio, quando viene modificata la sagoma del fabbricato.
Da questo deriva una conseguenza: nonostante il glossario, resta un terreno di incertezza. «Non è possibile affermare in assoluto – spiega il Consiglio di Stato – che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata». Tutto, quindi, dipende dai dettagli dell’intervento.
Il Comune, per la sua parte, «ha l’onere di motivare in modo esaustivo» un’eventuale decisione di rimozione dell’intervento già realizzato, «attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera». Peraltro, le molte sentenze degli ultimi mesi sul tema confermano che quella delle coperture resta, nonostante il glossario, una materia ad alto rischio di contestazioni: a ribadirlo è arrivato anche il Tar Campania con la decisione 4529 del 9 luglio scorso.
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Pagina a cura di
Giuseppe Latour
Alcune opere restano contestate
Qualche situazione controversa, nonostante il glossario unico, è rimasta. Ne parla Daniele Ugolini, geometra e responsabile della segreteria tecnica del gruppo di lavoro della Rete delle professioni tecniche sulla revisione del Dpr 380/2001: «Dall’entrata in vigore dell’elenco ad oggi non tutti i comuni sono stati ugualmente rapidi nel tenere conto delle sue indicazioni. È stato un primo passo e ne serviranno altri per allineare tutti».
Su alcune opere restano molte richieste di chiarimenti dai tecnici. A partire dalle tettoie e dalle pensiline. «Guardando a come è impostato il glossario, è chiaro che non rientrano nell’edilizia libera perché sono parte del fabbricato; hanno a che fare con la sismicità. Tutte le cose inserite nel glossario non sono parte dell’edificio».
Discorso simile può essere fatto per pergolati e gazebo, anche loro oggetto di contestazioni frequenti. Per questi non servono autorizzazioni, con un’avvertenza: «Queste opere possono essere fissate al suolo con sistemi di ancoraggio, che servono a tenerle in sicurezza in caso di intemperie, ma non possono essere accompagnate da fondazioni». Altrimenti, servirà necessariamente un’autorizzazione. E il ragionamento vale anche per le cucce degli animali: «Sono libere ma devono avere dimensioni limitate. Non si può costruire una cuccia larga quattro metri».
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