Appello per l’inerenza estesa
Documentazione sulla lite e sull’esborso finanziario per supportare l’operato
La difesa del contribuente dalle contestazioni sui costi per accordi di transazione deve tener presente innanzitutto che, in base all’articolo 109 del Tuir, affinché un componente negativo privo di una specifica disciplina di deducibilità (come, appunto, le somme corrisposte nell’ambito di una transazione) possa concorrere negativamente al reddito d’impresa, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti, quali l’inerenza, la competenza, la certezza e la determinabilità. In tal senso, depone peraltro anche la risoluzione n. 9/174 del 1991, con cui il Fisco, pur ammettendo che nel Tuir non vi sia una norma specifica che ne ammette la deducibilità, afferma che devono comunque ritenersi deducibili, ricorrendone i presupposti, le somme corrisposte a titolo di risarcimento danni o indennizzi.
Pertanto, sarà opportuno dimostrare la sussistenza dei requisiti di inerenza della controversia che ha originato l’accordo rispetto all’attività di impresa esercitata, nonché di competenza, certezza e determinabilità, con la documentazione relativa alla lite sorta (sentenza, accordo transattivo recante importi, modalità di pagamento e altri termini essenziali dell’accordo) e all’esborso finanziario (quietanze di pagamento, bonifici, assegni, eccetera ).
Dimostrato ciò, occorrerà far rilevare che le somme corrisposte a titolo transattivo, in quanto «certe» e «oggettivamente documentate» rappresentano un costo inerente e quindi fiscalmente deducibile in base all’articolo 109, comma 5, del Tuir in forza del principio di inerenza allargata, riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità più recente (Cassazione, ordinanza 450/2018), oltreché da quella di merito (Ctr Lazio, sentenza 2215/2014, Ctr Emilia Romagna, sentenza 2/2013). I giudici, infatti, ormai affermano che il principio di inerenza si impernia sulla relazione tra la spesa e l’impresa, per cui il costo risulta deducibile non tanto se è specificamente connesso ad una determinata componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili. Sarà poi necessario addurre tutti gli ulteriori elementi e prove volti a dimostrare la ragionevolezza e la convenienza della scelta assunta per prevenire o chiudere la controversia e, dunque, gli indiscussi vantaggi conseguiti. Quindi presumere che le somme siano state corrisposte a terzi a titolo di liberalità e/o soltanto per consentire al contribuente di dedurre dei costi e abbattere il proprio reddito imponibile sarebbe totalmente assurdo, considerato non soltanto il concreto interesse a chiudere la vicenda in un’ottica di costi/benefici e la totale assenza di animus donandi, ma anche la totale estraneità del beneficiario.
Infine, per contestazioni sul mancato accantonamento negli anni precedenti delle somme a titolo di fondo per rischi, occorrerà far rilevare che ciò, a differenza di quanto sostenuto dal Fisco, non avrebbe avuto rilevanza sul bilancio fiscale, dato che, secondo l’articolo 107, comma 4, del Tuir, gli accantonamenti deducibili dal reddito d’impresa sono solo quelli espressamente previsti dalle norme fiscali, tra cui non rientrano quelli in oggetto.
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