il reato
Indebita compensazione
In base all’articolo 10 quater del Dlgs 74/2000 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro
In base all’articolo 10 quater del Dlgs 74/2000 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro
I PRECEDENTI
Cassazione ed Entrate
Per quanto riguarda il trattamento tributario per la dichiarazione omessa, le Sezioni unite (n. 17757/2016) hanno affermato che pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta va riconosciuta se sono rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, il cui onere probatorio è a suo completo carico.
La stessa agenzia delle Entrate, con le circolari n. 34/2012 e 21/2013, ha invitato gli uffici a valutare la sussistenza del credito a prescindere dalla presentazione della dichiarazione
Per quanto riguarda il trattamento tributario per la dichiarazione omessa, le Sezioni unite (n. 17757/2016) hanno affermato che pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta va riconosciuta se sono rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, il cui onere probatorio è a suo completo carico.
La stessa agenzia delle Entrate, con le circolari n. 34/2012 e 21/2013, ha invitato gli uffici a valutare la sussistenza del credito a prescindere dalla presentazione della dichiarazione
non punibilitÀ
Le cause
Per quello che concerne le cause di non punibilità per l’indebita compensazione del credito non spettante (articolo 13 Dlgs 74/2000), i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso
Per quello che concerne le cause di non punibilità per l’indebita compensazione del credito non spettante (articolo 13 Dlgs 74/2000), i reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso

