Come funziona il nuovo condono? Istruzioni per l’uso
Viaggio nel decreto fiscale che offre vie d’uscita a diverse categorie di irregolarità. A chi conviene e in quali tempi e modi. Al netto dei dubbi e delle criticità segnalate dalla Corte dei Conti
Una sanatoria «à la carte»
Un condono fiscale à la carte. Una via d’uscita per (quasi) ogni situazione potenzialmente critica. Anzi, per ogni situazione critica, se solo si avrà la pazienza di attendere la conversione del decreto legge fiscale che alle molte opportunità di perdono a prezzi scontati già previste, ne aggiungerà altre, persino più generose. Tutti i condoni, inclusi quelli che si aprono ora, sono ingiusti, iniqui e deplorevoli. Ma da una prospettiva diversa, e lasciando da parte (se possibile) il giudizio etico, sono almeno utili per i conti e convenienti per i contribuenti? Sul gettito, vedremo quel che arriverà. Per ora limitiamoci a segnalare che la Corte dei conti, in audizione al Senato, ha messo in guardia contro i rischi di fuga dei contribuenti dopo il pagamento della prima rata: non un dettaglio, visto che per tutte le sanatorie è prevista la possibilità di spalmare i versamenti su cinque annualità e molte rate. La convenienza sarà da valutare caso per caso. Vantaggi significativi ci saranno con la dichiarazione integrativa speciale, messa all’indice sempre dalla Corte dei conti anche sotto il profilo della legittimità costituzionale (l’aliquota del 20% applicata è più bassa delle aliquote legali, configurando un vero e proprio regalo ingiustificato agli evasori). Ma è vero che lo scontro politico tra M5s e Lega ha complicato il quadro e nell’incertezza questo condono potrebbe non riscontare grande appeal. Per il resto, siamo a una specie di roulette.
Sì alla sanatoria per chi ha ricevuto un avviso di accertamento il 24 ottobre; no per chi l’ha ricevuto il 25. Sì al condono per la sentenza favorevole depositata il 24 ottobre; condono più costoso per la sentenza favorevole depositata il 25 ottobre. E così per tutte le sanatorie. Per carità, in ogni condono capita che qualcuno sia ammesso oppure escluso per un piccolo dettaglio, però è fuori dubbio che queste situazioni finiscano per creare ulteriori ingiustizie dentro le ingiustizie. Il Parlamento cercherà di rimediare, ma puntualmente ne creerà di nuove. Viceministri e sottosegretari sono all’opera sia per allungare, dove possibile, i termini per essere ammessi ai condoni sia per allargare il loro raggio d’azione. Si parla per esempio dell’inclusione tra gli atti sanabili degli “avvisi bonari” (effettivamente esclusi senza ragione) e della regolarizzazione degli omessi versamenti, ovvero le situazioni in cui il contribuente ha dichiarato l’importo dovuto al fisco ma non lo ha versato. In aggiunta a ciò, la promessa — finora non mantenuta — di aiutare cittadini e imprese che non hanno pagato le tasse perché in difficoltà, con la possibilità di ottenere un super-sconto, versando solo tra il 6 e il 25% delle imposte indicate nella cartella esattoriale, a seconda del livello di necessità calcolato con l’Isee e con altri parametri che saranno applicati alle imprese.
Rottoamazione: terzo atto, nuovi sconti
Dopo le rottamazioni del 2016 e del 2017, il decreto legge fiscale rilancia per la terza volta la «definizione agevolata» delle cartelle Equitalia, con alcune novità per rendere la procedura più attrattiva.
La sanatoria. Sono rottamabili le cartelle affidate ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (l’ex Equitalia) tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017 (l’ultima rottamazione si fermava al 30 settembre 2017). Il vantaggio è l’azzeramento di sanzioni, interessi e somme aggiuntive. Le multe del Codice della strada — per le quali si azzerano i soli interessi — sono rottamabili nei Comuni che si avvalgono di Entrate-Riscossione e in quelli che decideranno in proprio di concedere la sanatoria. Rispetto al passato, si potrà pagare in cinque anni (10 rate), con interesse al 2% e si potranno utilizzare eventuali crediti verso la pubblica amministrazione. Chi ha aderito alla rottamazione 2017 e fa entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018, potrà fruire della nuova e più favorevole disciplina per la restante parte del «vecchio» debito (dieci rate e interessi super scontati allo 0,3%). E’ previsto il «ripescaggio» di quanti avevano chiesto ma non completato le due precedenti rottamazioni. Norme di favore sono poi previste per i soggetti colpiti dai sismi dell’Italia centrale del 2016 e 2017 (dieci rate e interessi allo 0,3%).
La scadenza. Entro il 30 aprile 2019 va presentata la dichiarazione a Entrate-Riscossione (con i moduli che arriveranno entro il 13 novembre). Entro il 30 giugno al contribuente verrà comunicato il quantum dovuto. La prima (o unica) rata si pagherà entro il 31 luglio 2019 (30 novembre la seconda, e poi due rate all’anno fino al 2023). Pro e contro. Per valutare l’effettiva convenienza di questa terza rottamazione, si dovrà attendere la conversione del decreto nel quale, così sembra, verranno introdotte nuove modalità di definizione, con la concessione di rilevanti sconti sull’imposta dovuta, a favore dei contribuenti «in difficoltà».
Mini debiti, mille euro di perdono
Colpo di spugna per le «vecchie» cartelle esattoriali fino a mille euro. Il decreto legge fiscale dispone l’annullamento dei mini-debiti tributari, affidati a Equitalia (ora Agenzia delle Entrate-Riscossione) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
La sanatoria. Saranno annullati i «singoli carichi» fino a mille euro, limite che comprende capitale, sanzioni e interessi maturati al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto). L’importo da prendere a riferimento non è, quindi, necessariamente il totale della cartella esattoriale. Due esempi: per una cartella che ammonta a 1.500 euro, dei quali 800 riferiti a Irpef, sanzioni e interessi per l’anno 2008 e 700 riferiti a Irpef, sanzioni e interessi per l’anno 2009, si procederà comunque allo stralcio automatico, perché si tratta di due diversi «carichi». Al contrario, per una cartella da 1.300 euro, con debito di 800 euro per Irpef più 500 euro per sanzioni e interessi, non ci sarà stralcio.
La scadenza. Non servirà fare domanda, lo stralcio sarà effettuato d’ufficio alla data del 31 dicembre 2018. Il beneficio riguarderà anche i debiti fino a mille euro riferiti a cartelle per cui sia già stata chiesta la rottamazione: in questi casi, le somme versate prima del 24 ottobre 2018 sono definitivamente «perse»; mentre quelle eventualmente versate dopo il 24 ottobre potranno essere utilizzate per coprire altri debiti inclusi nella rottamazione o saranno rimborsate. Per le multe stradali, vale la regola generale: ci sarà lo stralcio per i Comuni che si avvalgono di Entrate-Riscossione e in quelli che decideranno di concedere la sanatoria. Niente annullamento per il recupero di aiuti di Stato; condanne della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; risorse proprie della Ue e Iva all’importazione.
Pro e contro. Non è chiaro se e come il contribuente sarà informato dello stralcio della cartella.
Verbali, una chance per le aziende
Si possono condonare anche i verbali che vengono emessi dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate quando, dopo una verifica fiscale presso la sede del contribuente, vengono riscontrate irregolarità. Nel processo verbale di constatazione sono indicate le violazioni e i relativi addebiti.
La sanatoria. Si possono regolarizzare i verbali consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto fiscale), a condizione che non sia stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Si versano solo le imposte contestate, senza sanzioni e interessi. La sanatoria vale per: imposte sui redditi e addizionali; contributi previdenziali e ritenute; imposte sostitutive; Irap; imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie); imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero (Ivafe); Iva. L’adesione deve essere «integrale», ovvero su tutti gli importi indicati nel verbale.
La scadenza. La sanatoria va fatta entro il 31 maggio 2019, presentando una dichiarazione e autoliquidando le imposte. Gli importi vanno pagati entro la stessa data in un’unica soluzione oppure in un massimo di 20 rate trimestrali, senza possibilità di utilizzare in compensazione crediti di imposta. Se il contribuente non presenta la dichiarazione e non effettua il pagamento, i termini per l’accertamento, per i periodi di imposta fino al 2015, sono prorogati di due anni.
Pro e contro. I verbali possono essere definiti in via ordinaria con il ravvedimento, che garantisce la riduzione delle sanzioni (ma non il loro azzeramento) e non impone di definire l’intero verbale, come prevede il decreto. Inoltre, a volte, i verbali sono piuttosto ambiziosi nelle loro richieste, per cui si dovrà valutare con attenzione il beneficio reale. Ingiusta la possibilità di accedere alla sanatoria anche se il contribuente ha omesso la dichiarazione del periodo di imposta cui si riferisce il verbale. A maggior ragione se si sostiene che la chiusura dei processi verbali non è un condono.
Avvisi, addio multa. Ecco come
Gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione sono atti con i quali l’amministrazione notifica al contribuente la propria richiesta tributaria dopo l’attività di controllo.
La sanatoria. Il decreto legge fiscale consente di regolarizzare gli atti notificati entro il 24 ottobre 2018 (data entrata in vigore del decreto) a condizione che il contribuente non abbia presentato ricorso. La sanatoria consente di pagare le sole imposte richieste, senza sanzioni, interessi e somme accessorie. Il decreto consente anche di definire gli accertamenti con adesione già sottoscritti entro il 24 ottobre. Sanatoria sempre esclusa per gli atti che riguardano la voluntary disclosure.
La scadenza. Il pagamento delle imposte va effettuato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (entro il 23 novembre) oppure, se più ampio, entro il termine che si sarebbe applicato per il ricorso. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure fino a 20 rate trimestrali, senza possibilità di compensare crediti tributari. Per gli accertamenti con adesione sottoscritti entro il 24 ottobre 2018 il pagamento delle sole imposte va effettuato entro il 13 novembre.
Pro e contro. La sanatoria appare conveniente per quei contribuenti che avrebbero scelto di definire questi atti in via ordinaria con l’istituto dell’acquiescenza (con sanzioni ridotte a un terzo) visto che il decreto azzera le sanzioni e concede più ampie possibilità di rateazione. Tuttavia, l’azzeramento di sanzioni e interessi non sembra in grado di avere un appeal generalizzato: chi ritiene che l’accertamento sia infondato o errato preferirà avviare il contenzioso. Al contrario, la sanatoria è vantaggiosa per l’accertamento con adesione (anche se limitata a chi ha già sottoscritto l’atto di adesione), visto che il contribuente ha concordato gli importi con l‘agenzia e beneficia di un ulteriore riduzione di sanzioni e interessi. Come elemento di criticità, da segnalare la tempistica stretta (30 o 20 giorni) per scegliere se aderire
Liti pendenti, nuovi passi per chiuderle
Il decreto fiscale consente, come già in passato, di chiudere definitivamente le liti tributarie pendenti. Le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate possono essere definite in ogni grado di giudizio, compresa la Cassazione, con le regole previste dal provvedimento appena varato. La condizione è che il ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre (entrata in vigore del decreto) e che non sia intervenuta una sentenza definitiva.
La sanatoria. La definizione si realizza con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, vale a dire tutti i tributi richiesti, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni indicate nell’atto impugnato (se la controversia è relativa alle sole sanzioni, il valore è costituito dalla loro somma). L’importo da versare è pari a: 1) metà del valore della lite in caso di vittoria in primo grado; 2) un quinto del valore della lite in caso di vittoria in secondo grado; 3) l’intero valore della lite in tutti gli altri casi. Riduzioni particolari sono previste per le controversie relative alle sole sanzioni. Restano escluse dalla definizione le controversie su risorse proprie della Ue, Iva all’importazione e somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Gli enti territoriali potranno stabilire, entro il 31 marzo 2019, se applicare questa procedura alle controversie in cui sono parte.
La scadenza. Il contribuente che intende aderire alla definizione deve presentare la domanda ed effettuare il pagamento entro il 31 maggio 2019. Se il debito supera mille euro è possibile pagare in un massimo di venti rate trimestrali (31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio), applicando gli interessi legali. Non è ammessa la compensazione con crediti tributari preesistenti.
Pro e contro. Il decreto prevede che dagli importi dovuti vadano scomputati que*lli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. Tuttavia, la definizione non dà luogo alla restituzione delle somme già versate, anche se superiori a quanto dovuto
Integrazione, si «corregge» fino al 30%
Con la dichiarazione integrativa speciale sarà possibile correggere errori o omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2017. Si dovranno rispettare due limiti: l’integrazione non potrà superare il 30% di quanto già dichiarato e comunque i 100mila euro di imponibile annuo (nel caso di dichiarazione senza debito di imposta o con imponibile inferiore a 100mila euro, l’integrazione è ammessa sino a 30mila euro). La sanatoria. Con la dichiarazione integrativa si ridetermina l’imponibile fiscale di una denuncia già presentata. Il vantaggio consiste nella modalità di calcolo dell’imposta dovuta: non si applicano le normali aliquote, ma un’aliquota fissa del 20% per imposte sui redditi, addizionali e sostitutive, per l’Irap e per le ritenute e i contributi previdenziali. Per l’Iva si applica l’aliquota media (o il 22% quando è impossibile determinarla). La sanatoria è consentita solo se il contribuente ha presentato le dichiarazioni originarie per tutto il periodo oggetto di condono; non è possibile regolarizzare attività finanziarie estere.
La scadenza. Entro il 31 maggio 2019 è possibile presentare all’Agenzia, in via telematica, la dichiarazione integrativa per uno o più periodi d’imposta. Il versamento degli importi dovuti potrà essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2019, oppure in dieci rate semestrali di pari importo. In tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2019. Non sono ammesse la compensazione né l’utilizzo di perdite a scomputo dei maggiori imponibili.
Pro e contro. Le simulazioni e i calcoli effettuati dall’Ordine dei commercialisti indicano risparmi medi tra i 9 e 12mila euro per ogni annualità, che proiettano il beneficio complessivo teorico su valori intorno ai 50mila euro. Tuttavia, ancora vanno esplorati — anche in attesa di possibili modifiche durante l’iter parlamentare —– gli effetti complessivi della procedura, soprattutto con riguardo alle ricadute di tipo penale. Pesano anche i rischi di incostituzionalità segnalati dalla Corte dei Conti

