Avvisi bonari, liti e Pvc: 14 modifiche da fare
L’analisi tecnica degli esperti del Sole sulla funzionalità delle norme del Dl
Sui processi verbali vanno consentite anche adesioni parziali
Quattordici proposte per migliorare, chiarire o rendere più attraente la pace fiscale. In attesa che in commissione Finanze al Senato si entri nel vivo con la presentazione e la discussione degli emendamenti al decreto fiscale, gli esperti del Sole 24 Ore hanno individuato un panel di possibili interventi. C’è naturalmente l’estensione della sanatoria agli avvisi bonari, su cui già il Governo con il sottosegretario all’Economia Massimo Bitonci (Lega) ha espresso un’apertura in tal senso (si veda Il Sole 24 Ore del 1° novembre). Ma una proposta di allargamento potrebbe riguardare anche gli atti di irrogazione sanzione, che per ora possono entrare nel perimetro della definizione agevolata solo dalla “porta” delle liti pendenti, ossia se è stato impugnato l’atto. Proprio sul versante delle controversie, manca una soluzione nel caso in cui al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del Dl 119/2018) il contribuente abbia un contenzioso in corso per cui è stato disposto il rinvio dalla Cassazione al Ctr. Secondo gli esperti del Sole 24 Ore, si potrebbe prevedere una definizione agevolata con una percentuale più conveniente del 20% (cioè quella attualmente prevista per le decisioni favorevoli della Ctr) o una percentuale minima nell’ipotesi in cui l’ultima pronuncia sia favorevole al contribuente e totale in caso sia favorevole all’Ufficio. Sui Pvc, invece, il suggerimento è di concedere al contribuente una definizione «parziale», ossia solo per alcuni dei rilievi contenuti.
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LE PROPOSTE DI INTERVENTO
| LA QUESTIONE APERTA | LA POSSIBILE SOLUZIONE |
| DEFINIZIONE ATTI DI ACCERTAMENTO | |
| Termine presentazione istanza. L’articolo 2 del Dl 119 non prevede espressamente un’esclusione per chi dopo l’entrata in vigore del decreto ha presentato l’istanza di adesione per un accertamento ricevuto prima del 24 ottobre. Tuttavia, la relazione illustrativa sembra escludere per tali ipotesi la possibilità di definizione agevolata | Sono da ammettere alla definizione anche i soggetti che, in presenza di atto di accertamento notificato entro il 24 ottobre, hanno presentato istanza di adesione dal 25 ottobre in poi. Il pagamento entro il 23 novembre o entro il sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto di accertamento – come previsto dall’articolo 2 del Dl 119/2018 – costituisce implicita rinuncia all’adesione |
| Termine per ricorrere. Il termine per la definizione degli avvisi di accertamento è di 30 giorni dal 24 ottobre ovvero, se più ampio, quello della proposizione del ricorso avverso l’avviso. La norma non prevede peraltro alcun differimento dei termini per ricorrere che scadano prima del 23 novembre. Pertanto, se il termine scade i primi di novembre e non si ha ancora certezza della definizione, il contribuente è costretto a proporre comunque ricorso | Occorrerebbe prevedere in via legislativa, con disposizione retroattiva, la generalizzata riapertura dei termini per ricorrere per un periodo, ad esempio, di 60 giorni, al fine di mettere in condizioni il contribuente di decidere l’adesione al condono senza dover preoccuparsi di presentare prudenzialmente ricorso avverso l’atto definibile. Tanto anche per recuperare i soggetti che hanno lasciato scadere il termine del ricorso senza tuttavia aderire al condono, erroneamente ritenendo prorogato tale termine |
| Rettifica redditi soci. A regime gli accertamenti emessi in capo a società di capitali a ristretta base producono effetti a cascata nei confronti dei soci di queste. Anche gli accertamenti definiti in base al Dl 119, dunque, potrebbero determinare la rettifica dei redditi dei soci che, d’altra parte, potrebbero non essere nelle condizioni di prevenire l’accertamento | Considerata l’eccezionalità della procedura di definizione agevolata e anche al fine di renderla più appetibile per la platea dei soggetti interessati, si potrebbe stabilire che gli avvisi di accertamento definiti da società di capitali a ristretta base non possono, da soli, costituire la fonte dell’accertamento di redditi di capitali in capo ai soci |
| Atti irrogazione sanzioni. Nella elencazione degli atti potenzialmente definibili, sono inclusi gli atti di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione. Non sono invece menzionati gli atti di irrogazione sanzioni. Eppure, le controversie aventi ad oggetto tali atti sono definibili con la procedura di cui all’articolo 6 del decreto 119 | Bisognerebbe ampliare l’ambito della definizione di cui all’articolo 2 del Dl 119/2018, includendovi gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione sanzioni. Si potrebbe ad esempio prevedere che gli stessi possano essere definiti con il pagamento del 20% della sanzione, al fine di tenere conto della facoltà di definizione con il pagamento della sanzione ridotta a un terzo |
| DEFINIZIONE PVC | |
| Definizione «parziale» del pvc. A legislazione vigente, occorre definire per intero il pvc. La sanatoria del Dl 119/2018 pertanto richiede l’integrale accettazione di tutto il contenuto del pvc, anche se si tratta di rilievi chiaramente infondati. Tanto, malgrado a regime sia sempre possibile effettuare il ravvedimento solo per alcuni dei rilievi contestati | Occorrerebbe prevedere con modifica legislativa che il contribuente possa definire anche solo alcuni dei rilievi del pvc. Deve inoltre essere chiarito, anche in via interpretativa e dunque senza necessità di una modifica legislativa, che, in presenza di pvc relativo a più anni, è sempre possibile scegliere alcune annualità d’imposta. Tanto, in forza del principio di autonomia di ciascun periodo d’imposta |
| DEFINIZIONE LITI PENDENTI | |
| Lunghe rateazioni. In analogia con quanto previsto nella definizione di cui al DL 50/2017, è disposto che in caso di lite avente ad oggetto sanzioni correlate al tributo, nulla è dovuto qualora il rapporto riferito all’imposta sia stato definito. Nella prassi dell’agenzia delle Entrate (circolari n. 22 e 23 del 2017) si è lasciato intendere che la definizione del rapporto riferito al tributo si ottiene solo con il pagamento integrale dello stesso. Si tratta tuttavia di posizione non suffragata dalla disciplina di legge | Si dovrebbe precisare, anche in via interpretativa, che il rapporto relativo al tributo è definito anche in tutti i casi in cui è in corso la dilazione delle somme da versare. In questo modo, si eviterebbe di penalizzare i contribuenti che abbiano rateazioni anche di lunga durata. Non è superfluo d’altro canto rilevare che la definizione delle controversie sugli atti di accertamento con imposte e sanzioni si ottiene non già con il pagamento di tutte le maggiori imposte ma della sola prima rata |
| Vittoria in un grado di giudizio. Chi ha perso un giudizio di secondo grado relativo alle sole sanzioni e si è visto notificare la cartella può effettuare la rottamazione non pagando nulla, chi invece ha vinto il secondo grado per il medesimo procedimento per chiudere al lite dovrà pagare 15% delle sanzioni | In sede di conversione occorrerebbe precisare che il contribuente che ha vinto in un grado di giudizio relativo a sole sanzioni anche non collegate al tributo può definire la lite a costo zero |
| DEFINIZIONE LITI PENDENTI | |
| Quando la Cassazione rinvia. Nell’ipotesi in cui il contribuente alla data del 24 ottobre 2018 abbia una lite pendente per la quale è stato disposto il rinvio dalla Cassazione alla Ctr, egli è tenuto al versamento del 100% delle imposte a prescindere dal fatto che la Cassazione possa aver accolto le sue ragioni. Inoltre ci sono dubbi anche sul trattamento riservato alle sentenze parzialmente definitive | Occorrerebbe prevedere una percentuale più conveniente del 20% (cioè quella attualmente prevista per le decisioni favorevoli della Ctr) ovvero, modificando la norma, prevedere una percentuale minima nell’ipotesi in cui l’ultima pronuncia sia favorevole al contribuente (a prescindere sia della Ctp, Ctr o Cassazione con rinvio) e totale in caso sia favorevole all’Ufficio, chiarendo l’eventuale definitività parziale della pronuncia come vada trattata |
| ROTTAMAZIONE | |
| Somme versate definitivamente acquisite. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del Dl 119/2018, le somme relative ai debiti definibili versate a qualsiasi titolo anche prima della definizione sono definitivamente acquisite. La norma sotto il profilo letterale sembra includere qualunque somma pagata, anche prima della stessa presentazione dell’istanza di rottamazione, purché potenzialmente definibile, in quanto affidata al 31 dicembre 2017 | La disposizione appare eccessivamente ampia. Probabilmente ci si voleva riferire ai debiti inclusi nell’istanza di rottamazione e ai pagamenti effettuati in pendenza della procedura di definizione, anche se poi tale procedura non si perfeziona. Andrebbe quindi esattamente precisata tale portata. Anche così però il divieto di ripetizione appare senz’altro irragionevole, con riferimento, ad esempio, a debiti ancora in contenzioso per i quali il giudice si pronunci in senso favorevole al debitore o anche a casi in cui gli importi siano oggetto di provvedimenti di autotutela. Sarebbe meglio sopprimere del tutto la previsione |
| Disparità di trattamento. Il Dl 119 consente di accedere alla rottamazione ter sia chi non ha mai aderito alle pregresse sanatorie, sia chi è decaduto per non aver rispettato gli obblighi di pagamento alle scadenze. Chi, invece, ha rispettato le scadenze può accedere alla maggior rateazione prevista solo se versa integralmente le somme dovute tra luglio, settembre e ottobre 2018 | In sede di conversione occorrerebbe regolare con equità le relazioni con le pregresse rottamazioni. Una possibile soluzione, potrebbe essere di consentire a tutti indifferentemente di accedere alla maggior dilazione a prescindere dalla regolarità o meno dei pregressi pagamenti. Attualmente, infatti, è agevolato chi non ha rispettato l’accordo assunto e non chi ha pagato puntualmente |
| DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE | |
| Il tetto del 30%.L’articolo 9 del Dl 119/2018 prevede la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa speciale nel limite di 100mila euro e comunque non oltre il 30% di quanto dichiarato. Per chi ha dichiarato meno di 100mila euro di imponibile l’integrazione è ammessa sino a 30mila euro | Ferme restando le problematiche relative all’individuazione del limite del 30 per cento, che non può che riguardare la singola imposta, si ritiene che quando un maggiore imponibile riguarda più tributi (ad esempio, sia redditi che Irap ed Iva) lo stesso valga (al fine del limite di 100mila euro) una volta soltanto |
| Aliquota Iva. L’articolo 9, comma 2, del Dl 119/2018 stabilisce che, in caso di maggiori imponibili dichiarati con la dichiarazione integrativa speciale, si applichi l’aliquota media Iva e solo nei casi in cui questa non sia determinabile, l’aliquota ordinaria Iva | Si ritiene che quando il contribuente indica un maggiore imponibile specifico riguardante le imposte sui redditi non si debba calcolare l’aliquota media. Si applicherà l’Iva (o la non imponibilità o l’esenzione) propria dell’operazione o delle operazioni oggetto di integrazione. Questo, ovviamente, se ai fini Iva l’operazione non è stata dichiarata originariamente |
| Le cause ostative. La dichiarazione integrativa speciale non può essere presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche, o di qualsivoglia attività amministrativa di accertamento o di procedimenti penali per violazione di norme tributarie | È da ritenere che le cause ostative indicate dalla lettera b) del comma 7 dell’articolo 9 del Dl 119/2018 riguardino la singola annualità oggetto dell’integrativa speciale. In sostanza, se si è ricevuto un questionario relativo all’annualità 2015, questo non impedisce di presentare la dichiarazione integrativa speciale per l’annualità 2016 |
| AVVISI BONARI | |
| L’esclusione dalla sanatoria. Attualmente, gli avvisi bonari ricevuti al 24 ottobre 2018 non rientrano in alcuna sanatoria. Il contribuente, quindi, è tenuto a pagare le somme richieste comprensive di interessi e sanzioni al 10% (ovvero 20% in caso di controllo formale) o attendere la successiva iscrizione a ruolo con l’aggravio delle sanzioni al 30% | In sede di conversione potrebbe essere prevista la possibilità di pagare solo le imposte, senza interessi e sanzioni, per gli avvisi bonari per i quali: a) i 30 giorni non risultano spirati; b) è in corso la rateazione del pagamento dovuto, escludendo il rimborso delle somme già versate; c) pur se scaduti i 30 giorni, non è ancora stata notificata la relativa cartella di pagamento |
N. T.

