Gli «altri dati» nei campi facoltativi
Oltre ai dati obbligatori della fattura, previsti dalla normativa Iva, e all’indirizzo telematico del cessionario o del committente (codice destinatario e Pec, per i quali si rimanda alla tabella a lato), vi sono molte altre informazioni obbligatorie da indicare nelle fatture elettroniche, derivanti dal Codice civile, dalla normativa sugli esportatori abituali, sugli imballaggi, sui trasporti, sulle accise e sulle cessione di prodotti agricoli e alimentari. Se le istruzioni alla compilazione del file xml non riportano una specifica indicazione di dove indicare questi dati (allegato A al provvedimento 30 aprile 2018), si ritiene corretto il loro inserimento nel blocco «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».
Pubblicità in fattura
Le società iscritte al Registro delle imprese devono indicare nel macroblocco «CedentePrestatore» della fattura elettronica la sigla della provincia del Registro delle imprese dove sono iscritte (elemento Ufficio) e il numero di repertorio (elemento NumeroRea). Le Spa, le Sapa e le Srl devono indicare anche il capitale sociale effettivamente versato e risultante dall’ultimo bilancio (elemento CapitaleSociale). Solo le Spa e le Srl devono indicare se sono a socio unico (inserendo Su nell’elemento SocioUnico) o se vi è una pluralità di soci (Sm). Poi, va specificato se la società è in stato di liquidazione (Ls nell’elemento StatoLiquidazione) o se non lo è (Ln). Tutti questi dati sono obbligatori anche oggi nella fattura non xml, in base all’articolo 2250 del Codice civile.
Le società dovrebbero anche indicare in fattura «la società o l’ente, alla cui attività di direzione e coordinamento» sono soggette (articolo 2497 bis del Codice civile), ma l’allegato A al provvedimento 30 aprile 2018 non dà indicazioni specifiche di dove inserire questo dato, quindi dovrebbe essere possibile utilizzare l’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».
Lettere d’intento
Lo stesso problema viene sollevato da chi emette fatture senza Iva a esportatori abituali, il quale deve indicare nella fattura (oltre al regime di non imponibilità Iva dell’articolo 8, comma 1, lettera c del Dpr 633/1972, nell’elemento «RiferimentoNormativo» del macroblocco «DatiBeniServizi») anche gli estremi della relativa dichiarazione d’intento, cioè la data, il numero progressivo e quello di protocollo della dichiarazione d’intento. Anche in questo caso, dovrebbe essere corretto l’utilizzo dell’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore, si veda il servizio del 13 novembre 2018) ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».
Conai e cessione di prodotti
Lo stesso dovrebbe valere per:
la dicitura «contributo ambientale Conai assolto», previsto nelle cessioni di imballaggi successive alla prima, per quei soggetti che non hanno l’obbligo di dichiarare e versare il contributo al Conai, ma che sono comunque tenuti a pagare quello esposto in fattura dai loro fornitori di imballaggi (Dpcm 31 marzo 1999, regolamento Conai);
la dicitura «assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», che deve essere inserita nei ddt e nelle fatture, se questi vengono integrati con tutti gli elementi richiesti dal suddetto articolo 62 («la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento»), al fine di evitare di stipulare in forma scritta i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Pagina a cura di
Luca De Stefani
Pubblicità in fattura
Le società iscritte al Registro delle imprese devono indicare nel macroblocco «CedentePrestatore» della fattura elettronica la sigla della provincia del Registro delle imprese dove sono iscritte (elemento Ufficio) e il numero di repertorio (elemento NumeroRea). Le Spa, le Sapa e le Srl devono indicare anche il capitale sociale effettivamente versato e risultante dall’ultimo bilancio (elemento CapitaleSociale). Solo le Spa e le Srl devono indicare se sono a socio unico (inserendo Su nell’elemento SocioUnico) o se vi è una pluralità di soci (Sm). Poi, va specificato se la società è in stato di liquidazione (Ls nell’elemento StatoLiquidazione) o se non lo è (Ln). Tutti questi dati sono obbligatori anche oggi nella fattura non xml, in base all’articolo 2250 del Codice civile.
Le società dovrebbero anche indicare in fattura «la società o l’ente, alla cui attività di direzione e coordinamento» sono soggette (articolo 2497 bis del Codice civile), ma l’allegato A al provvedimento 30 aprile 2018 non dà indicazioni specifiche di dove inserire questo dato, quindi dovrebbe essere possibile utilizzare l’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».
Lettere d’intento
Lo stesso problema viene sollevato da chi emette fatture senza Iva a esportatori abituali, il quale deve indicare nella fattura (oltre al regime di non imponibilità Iva dell’articolo 8, comma 1, lettera c del Dpr 633/1972, nell’elemento «RiferimentoNormativo» del macroblocco «DatiBeniServizi») anche gli estremi della relativa dichiarazione d’intento, cioè la data, il numero progressivo e quello di protocollo della dichiarazione d’intento. Anche in questo caso, dovrebbe essere corretto l’utilizzo dell’elemento «Causale» del macroblocco «Dati Generali» (risposta delle Entrate al Sole 24 Ore, si veda il servizio del 13 novembre 2018) ovvero «AltriDatiGestionali» del macroblocco «DatiBeniServizi».
Conai e cessione di prodotti
Lo stesso dovrebbe valere per:
la dicitura «contributo ambientale Conai assolto», previsto nelle cessioni di imballaggi successive alla prima, per quei soggetti che non hanno l’obbligo di dichiarare e versare il contributo al Conai, ma che sono comunque tenuti a pagare quello esposto in fattura dai loro fornitori di imballaggi (Dpcm 31 marzo 1999, regolamento Conai);
la dicitura «assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27», che deve essere inserita nei ddt e nelle fatture, se questi vengono integrati con tutti gli elementi richiesti dal suddetto articolo 62 («la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento»), al fine di evitare di stipulare in forma scritta i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari.
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Pagina a cura di
Luca De Stefani
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
Obblighi di emissione
Saranno obbligati ad emettere e-fatture (comprese le note di variazioni e alcune autofatture) in formato xml e utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi), per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, anche privati-consumatori (non verso soggetti non residenti o non stabiliti o soggetti identificati). Anche per i passaggi interni, l’emittente deve fare la e-fattura, che transita per lo Sdi
Obblighi di ricezione
Dovranno ricevere l’e-fattura, tramite il codice destinatario di sette caratteri o la Pec (in questo caso, nel campo “CodiceDestinatario” va indicato “0000000”). Se il cessionario /committente, soggetto passivo Iva, non ha comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario o la Pec di ricezione, l’emittente deve indicare nel campo “CodiceDestinatario” solo il codice convenzionale “0000000”.
Per le fatturazioni per conto terzi, dove il cessionario o il committente predispongono e inviano al Sdi la fattura per conto del cedente o del prestatore, l’indirizzo telematico può essere quello dei primi o dei secondi, a scelta dei primi (gli emittenti)
Saranno obbligati ad emettere e-fatture (comprese le note di variazioni e alcune autofatture) in formato xml e utilizzando il Sistema di interscambio (Sdi), per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, anche privati-consumatori (non verso soggetti non residenti o non stabiliti o soggetti identificati). Anche per i passaggi interni, l’emittente deve fare la e-fattura, che transita per lo Sdi
Obblighi di ricezione
Dovranno ricevere l’e-fattura, tramite il codice destinatario di sette caratteri o la Pec (in questo caso, nel campo “CodiceDestinatario” va indicato “0000000”). Se il cessionario /committente, soggetto passivo Iva, non ha comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario o la Pec di ricezione, l’emittente deve indicare nel campo “CodiceDestinatario” solo il codice convenzionale “0000000”.
Per le fatturazioni per conto terzi, dove il cessionario o il committente predispongono e inviano al Sdi la fattura per conto del cedente o del prestatore, l’indirizzo telematico può essere quello dei primi o dei secondi, a scelta dei primi (gli emittenti)
Minimi, forfettari e agricoltori in esonero
Obblighi di emissione
Minimi, forfettari e agricoltori in esonero
non avranno l’obbligo di emissione dell’e-fattura
Obblighi di ricezione
Questi soggetti saranno obbligati a ricevere la fattura elettronica. Lo Sdi recapiterà l’e-fattura al minimo, forfettario o agricoltore, solo «mettendola a disposizione nella sua area riservata» di Fisconline (o Entratel) e l’emittente dovrà comunicare loro questa circostanza «tempestivamente» (punto 3.4, lettera d, provvedimento 30 aprile 2018). Per la Guida dell’agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica del 25 settembre 2018, pagina 10, invece, l’emittente è obbligato anche a «rilasciare» ai minimi, ai forfettari e agli agricoltori in esonero «una copia su carta (o inviarla per email) della fattura». La fattura elettronica verso i minimi, i forfettari e gli agricoltori in esonero, dovrà avere nel campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “0000000” e andrà indicata la partita Iva nell’elemento “IdFiscaleIVA”, in quanto è un elemento obbligatorio per l’articolo 21,
dpr 633/1972
Minimi, forfettari e agricoltori in esonero
non avranno l’obbligo di emissione dell’e-fattura
Obblighi di ricezione
Questi soggetti saranno obbligati a ricevere la fattura elettronica. Lo Sdi recapiterà l’e-fattura al minimo, forfettario o agricoltore, solo «mettendola a disposizione nella sua area riservata» di Fisconline (o Entratel) e l’emittente dovrà comunicare loro questa circostanza «tempestivamente» (punto 3.4, lettera d, provvedimento 30 aprile 2018). Per la Guida dell’agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica del 25 settembre 2018, pagina 10, invece, l’emittente è obbligato anche a «rilasciare» ai minimi, ai forfettari e agli agricoltori in esonero «una copia su carta (o inviarla per email) della fattura». La fattura elettronica verso i minimi, i forfettari e gli agricoltori in esonero, dovrà avere nel campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “0000000” e andrà indicata la partita Iva nell’elemento “IdFiscaleIVA”, in quanto è un elemento obbligatorio per l’articolo 21,
dpr 633/1972
Privati-consumatori finali senza partita Iva
Obblighi di emissione
Per i privati-consumatori finali senza partita Iva (compresi anche i condomìni, i consorzi e gli enti non commerciali, non titolari di partita Iva, ma solo di codice fiscale) la fattura elettronica non è applicabile
Obblighi di ricezione
I soggetti dovranno ricevere l’e-fattura in Fisconline. In pratica, lo Sdi la metterà a disposizione nell’area riservata di questo sito web delle Entrate. L’emittente, comunque, dovrà sempre consegnare direttamente al consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, a meno che il consumatore non vi rinunci. L’emittente dovrà anche comunicare al consumatore che il documento è a sua disposizione nell’area riservata di Fisconline. La fattura elettronica verso questi soggetti dovrà avere nel campo “CodiceDestinatario” il codice “0000000” e andrà compilato l’elemento “CodiceFiscale” del cessionario/committente (non l’elemento “IdFiscaleIVA”). Se, invece, vogliono ricevere dallo Sdi l’xml, devono dotarsi di una Pec, chiedendo all’emittente di indicarla
nel campo “PECDestinatario”
Per i privati-consumatori finali senza partita Iva (compresi anche i condomìni, i consorzi e gli enti non commerciali, non titolari di partita Iva, ma solo di codice fiscale) la fattura elettronica non è applicabile
Obblighi di ricezione
I soggetti dovranno ricevere l’e-fattura in Fisconline. In pratica, lo Sdi la metterà a disposizione nell’area riservata di questo sito web delle Entrate. L’emittente, comunque, dovrà sempre consegnare direttamente al consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, a meno che il consumatore non vi rinunci. L’emittente dovrà anche comunicare al consumatore che il documento è a sua disposizione nell’area riservata di Fisconline. La fattura elettronica verso questi soggetti dovrà avere nel campo “CodiceDestinatario” il codice “0000000” e andrà compilato l’elemento “CodiceFiscale” del cessionario/committente (non l’elemento “IdFiscaleIVA”). Se, invece, vogliono ricevere dallo Sdi l’xml, devono dotarsi di una Pec, chiedendo all’emittente di indicarla
nel campo “PECDestinatario”
non residenti o non stabiliti ovvero soggetti identificati
Obblighi di emissione
I soggetti non residenti o non stabiliti ovvero soggetti identificati (identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale) saranno esonerati dall’emissione. Potranno, però, accordarsi con il cliente italiano per inviargli la fattura elettronica tramite lo Sdi; in questo caso, chi la riceverà, potrà escludere il dato dall’esterometro
Obblighi di ricezione
Saranno esonerati dal ricevimento. Potranno, però, accordarsi con il fornitore italiano per ricevere la e-fattura tramite il Sdi; in questo caso chi la emetterà potrà escludere il dato dall’esterometro. I destinatari dovranno sempre avere la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne facciano richiesta.
In alternativa e solo per le fatture non elettroniche “attive” emesse al proprio cliente non residente o non stabilito in Italia (oltre che al cliente identificato), i dati non vanno inviati con l’esterometro, se la corrispondente fattura elettronica sarà inviata al Sdi, indicando nel campo “CodiceDestinatario” il codice «XXXXXXX» (in questo caso, il Sdi non invierà nulla
al cliente estero)
I soggetti non residenti o non stabiliti ovvero soggetti identificati (identificazione diretta o tramite rappresentante fiscale) saranno esonerati dall’emissione. Potranno, però, accordarsi con il cliente italiano per inviargli la fattura elettronica tramite lo Sdi; in questo caso, chi la riceverà, potrà escludere il dato dall’esterometro
Obblighi di ricezione
Saranno esonerati dal ricevimento. Potranno, però, accordarsi con il fornitore italiano per ricevere la e-fattura tramite il Sdi; in questo caso chi la emetterà potrà escludere il dato dall’esterometro. I destinatari dovranno sempre avere la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura, ove ne facciano richiesta.
In alternativa e solo per le fatture non elettroniche “attive” emesse al proprio cliente non residente o non stabilito in Italia (oltre che al cliente identificato), i dati non vanno inviati con l’esterometro, se la corrispondente fattura elettronica sarà inviata al Sdi, indicando nel campo “CodiceDestinatario” il codice «XXXXXXX» (in questo caso, il Sdi non invierà nulla
al cliente estero)

