Riferimento normativo obbligatorio
Nelle fatture elettroniche senza Iva l’indicazione della natura dell’operazione non esonera dall’inserimento della specifica norma comunitaria o nazionale di riferimento (nell’elemento “RiferimentoNormativo”), in quanto questa informazione, oltre ad essere indispensabile al cessionario/committente per la registrazione della fattura passiva e per la compilazione della dichiarazione annuale Iva, è obbligatoria sia in base al Dpr 633/1972, sia in base alle specifiche tecniche della fattura elettronica (allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafo 2.1.8). Ciò nonostante, però, il sistema di interscambio non scarta le e-fatture che non hanno questa indicazione.
Natura obbligatoria
Nell’elemento “Natura” della fattura elettronica (macroblocco “DatiBeniServizi”) va riportato il codice che esprime la natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili. Si fa riferimento alle stesse nature da utilizzare, per le fatture emesse, nello spesometro (abolito dal 1° gennaio 2019). L’elemento “Natura” è obbligatorio, se l’elemento “AliquotaIVA” è pari a zero, mentre non deve essere presente, se l’elemento “AliquotaIVA” è diverso da zero.
Riferimento normativo d’obbligo
Quando l’elemento “Natura” deve essere compilato (perché non c’è l’aliquota Iva), l’allegato A del provvedimento del 30 aprile 2018, paragrafo 2.1.8, prevede che sia obbligatorio compilare l’elemento “RiferimentoNormativo” con la relativa normativa di riferimento. L’indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale di riferimento è obbligatoria anche per il dpr 633/1972, ad esempio, per le operazioni esenti (tranne quelle dell’articolo 10, n. 6), quelle soggette al regime del margine, eccetera (articolo 21, comma 6, Dpr 633/1972).
Fattura non scartata
Nella pratica, però, se l’elemento “RiferimentoNormativo” non viene compilato, la fattura non viene scartata dal Sdi. Si auspica che si introduca lo scarto della fattura, almeno dal 1° gennaio 2019, in quanto le informazioni della normativa Iva che disciplina l’operazione sono indispensabili al cessionario per la corretta contabilizzazione della fattura e compilazione della dichiarazione Iva. Ad esempio, per tutte le cessioni e i servizi resi, in reverse charge interno, come, ad esempio, i subappalti in edilizia (articolo 17, comma 6, lettera a, Dpr 633/1972), i servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relativi a edifici (lettera a-ter), le compravendite di energia elettrica (lettera d-quater), di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo o di rottami (articolo 74, commi 7 e 8, dpr 633/1972), in fattura va indicato nell’elemento “Natura” il codice N6, inversione contabile, ma per la compilazione del rigo VE35 del modello Iva annuale, le suddette operazioni vanno indicate rispettivamente nei campi 4, 8, 9 e 2. Quindi, questa informazione è indispensabile, a meno che non venga semplificata la compilazione del modello Iva 2020, relativo al 2019, eliminando questi specifici dati, ma richiedendo semplicemente la natura dell’operazione.
Split payment
Se in una fattura emessa con lo split payment, l’Iva è uguale a zero, va indicato il codice natura corrispondente al motivo per cui l’Iva è a zero. Ad esempio, se l’operazione è esente da Iva, il codice natura è N4. Poi, considerando che il «regime di scissione pagamenti non è compatibile con quello di inversione contabile», l’elemento «Natura» non può assumere valore N6 (reverse charge), se il successivo elemento «Esigibilita Iva» viene valorizzato con S (scissione pagamenti).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Luca De Stefani
Con il codice univoco non serve la Pec
Codice univoco e Pec
D Se per l’emissione inserisco il codice univoco, devo inserire anche l’indirizzo Pec?
r Il campo codice destinatario va sempre compilato pena lo scarto della fattura dal sistema di interscambio e va valorizzato con il codice identificativo Sdi a sette cifre, ove conosciuto e comunicato dal cliente. In tal caso non è altresì necessario inserire il suo indirizzo Pec. Se invece si dispone del solo indirizzo Pec allora andrà popolato il campo della casella Pec destinatario e occorrerà contestualmente indicare il codice convenzionale a sette zeri.
Federica Polsinelli
e Benedetto Santacroce

LUCA DE STEFANI
Enti non commerciali
D C’è la possibilità, per un ente non commerciale non titolare di partita Iva, di registrare l’indirizzo telematico (posta elettronica certificata o codice destinatario) al quale ricevere le fatture elettroniche di cui è destinatario?
r La risposta è negativa. Ad oggi, gli enti non commerciali non dotati di partita Iva non possono registrare il proprio indirizzo di recapito delle fatture (codice destinatario o Pec) nel sito dell’Agenzia delle entrate. Questo naturalmente non esclude che l’ente possa comunicare ai propri fornitori il proprio indirizzo Pec o il codice destinatario.
Giorgio Confente
Emissione e trasmissione
D Secondo il Dl 119/2018 a partire dal 1° luglio 2019 la e-fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. L’invio del documento deve avvenire sempre entro le ore 24 del giorno dell’emissione?
r Secondo le nuove disposizioni introdotte dal Dl 119/2018, in vigore dal 1 luglio 2019, l’emissione della fattura potrà essere effettuata entro dieci giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Questo significa che la fattura potrà anche essere inviata al sistema di interscambio entro il predetto termine di 10 giorni, posto che per le fatture elettroniche la data di “emissione” coincide con quella di “trasmissione”, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del Dpr 633/1972.
Giorgio Confente
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli enti non commerciali senza partita Iva non possono registrare l’indirizzo Pec presso le Entrate

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Mostra i commenti sul post