Detraibile l’Iva per i lavori dell’inquilino
Non serve essere proprietari purché le spese siano per l’attività di impresa
È detraibile l’Iva per le opere di abbellimento eseguite dall’inquilino. Non è infatti necessario essere il proprietario poiché occorre solo verificare che le spese siano destinate all’attività di impresa e ciò anche se quest’ultima sia solo potenziale e mai avviata. Così la Cassazione con l’ordinanza 30218 depositata ieri. L’agenzia delle Entrate recuperava nei confronti di una società l’Iva sugli oneri sostenuti per opere su un immobile condotto in locazione per la vendita di arredamenti. Il provvedimento, impugnato dalla contribuente, veniva annullato in primo grado, ma la decisione era riformata in appello. La Ctr escludeva l’inerenza dei lavori di ristrutturazione, nel presupposto che la società non fosse proprietaria dell’immobile e comunque, in ogni caso, tali opere fossero irrilevanti per un incremento e miglioramento delle vendite. La contribuente ricorreva così in Cassazione lamentando l’errata applicazione della norma sulla detraibilità dell’Iva.
I giudici di legittimità, ritenendo fondata la richiesta, hanno ricordato che secondo le Sezioni unite (sentenza 11533/2018) spetta la detrazione per i lavori di ristrutturazione o manutenzione anche se la proprietà dell’immobile è di terzi, a condizione che esista un nesso di strumentalità con l’attività di impresa o professionale esercitata. Peraltro, le Sezioni unite hanno precisato che la detrazione deve essere riconosciuta anche se tale attività sia solo potenziale o di prospettiva ed anche se, per ragioni estranee al contribuente, non sia stata concretamente esercitata. Nella specie, il collegio di appello aveva escluso il diritto della contribuente solo perché locataria e non proprietaria dell’immobile. La decisione, quindi, era errata poiché ai fini della detraibilità Iva, i giudici avrebbero dovuto valutare l’inerenza delle opere rispetto all’esercizio di impresa.
Sempre in tema di inerenza dei costi, la Cassazione con l’ordinanza n. 30238 di ieri, è intervenuta sulla deducibilità delle sanzioni Inps per ritardato versamento dei contributi affermando che sebbene si tratti di una sanzione di natura civile di carattere risarcitorio e non amministrativa, non può essere considerata quale costo inerente all’impresa. La natura risarcitoria di per sé non è sufficiente per ritenere l’onere inevitabile per l’attività, sebbene sia una somma aggiuntiva derivante da contributi obbligatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Laura Ambrosi
I giudici di legittimità, ritenendo fondata la richiesta, hanno ricordato che secondo le Sezioni unite (sentenza 11533/2018) spetta la detrazione per i lavori di ristrutturazione o manutenzione anche se la proprietà dell’immobile è di terzi, a condizione che esista un nesso di strumentalità con l’attività di impresa o professionale esercitata. Peraltro, le Sezioni unite hanno precisato che la detrazione deve essere riconosciuta anche se tale attività sia solo potenziale o di prospettiva ed anche se, per ragioni estranee al contribuente, non sia stata concretamente esercitata. Nella specie, il collegio di appello aveva escluso il diritto della contribuente solo perché locataria e non proprietaria dell’immobile. La decisione, quindi, era errata poiché ai fini della detraibilità Iva, i giudici avrebbero dovuto valutare l’inerenza delle opere rispetto all’esercizio di impresa.
Sempre in tema di inerenza dei costi, la Cassazione con l’ordinanza n. 30238 di ieri, è intervenuta sulla deducibilità delle sanzioni Inps per ritardato versamento dei contributi affermando che sebbene si tratti di una sanzione di natura civile di carattere risarcitorio e non amministrativa, non può essere considerata quale costo inerente all’impresa. La natura risarcitoria di per sé non è sufficiente per ritenere l’onere inevitabile per l’attività, sebbene sia una somma aggiuntiva derivante da contributi obbligatori.
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