NELL’EMENDAMENTO APPROVATO AL DL FISCALE VALIDI ANCHE I PAGAMENTI CON UN PO’ DI RITARDO Rottamazione-ter, rate nel caosdi Giuliano Mandolesi
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È caos rate per la rottamazione-ter.
Con emendamento già approvato al decreto fiscale (dl 119/2018) passano infatti da 10 a ben 18 le rate concesse a coloro che usufruiranno del terzo atto della definizione agevolata delle cartelle esattoriali e che non opteranno per il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019.
Mentre resta invariato l’arco temporale quinquennale per il saldo di quanto dovuto a cambiare sarà solamente lo scadenzario dei pagamenti con le prime due rate, pari al 10% del debito scontato, da versare il 31 luglio e il 30 novembre 2019 (come prevedeva la precedente formulazione della norma) e le successive 16 invece con termine 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
La nuova ibrida formulazione con 2 rate nel 2019 e 4 dal 2020 fino alla conclusione della rateizzazione, se da un lato mira a rendere ancor più accessibile il pagamento per debitori in crisi di liquidità, che potranno avvalersi di rate più gestibili con importi più bassi, rischia però di rendere più confuso e complesso il piano di rateizzazione in precedenza invece estremamente lineare e con soli due pagamenti per anno.
Per cercare di ovviare al problema e per tentare al contempo di agevolare ulteriormente la vita dei condonati, altra novità introdotta con emendamento è che saranno considerati validi i pagamenti effettuati con lieve ritardo stabilito in un massimo di cinque giorni.
Il legislatore interviene dunque ammorbidendo la restrittiva struttura delle precedenti edizioni delle rottamazioni che di fatto tagliava fuori dal beneficio coloro che avevano correttamente aderito dalla definizione agevolate ma che per dimenticanze, errori o temporanea carenza di liquidità avevano saldato le rate con lievissimo ritardo.
Rimane invece invariato il restante impianto della norma che prevede la possibilità di condonare i carichi in cartella affidati all’agente riscossore dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 usufruendo dello stralcio delle sanzioni e degli interessi di mora oltre al ricalcolo (sulla base del nuovo debito ridotto) degli oneri da riscossione.
È fondamentale ricordare che con il terzo atto della definizione agevolata viene ribassato il tasso di interesse per il piano rate che passa dal 4,5 al 2% e viene contestualmente effettuato anche un ripescaggio su larga scala dei contribuenti che non sono riusciti a definire le precedenti edizioni delle rottamazioni con due però diversi trattamenti.
Mentre i rottamati della prima edizione potranno infatti ricondonare completamente il debito residuo, i rottamati bis dovranno prima allinearsi con il piano rate attuale versando eventuali arretrati entro il 7 dicembre poi avranno automaticamente dilazionato il debito residuale con i nuovi termini quinquennali stabiliti dal legislatore e con un tasso d’interesse ultra scontato dello 0,3%.
Nessuna novità e dunque nessun cambiamento anche in relazione alle tempistiche per aderire, resta infatti invariato il termine ultimo di presentazione delle istanze al 30 aprile 2019 così come la risposta dovuta dall’Agenzia delle entrate riscossione con diniego o accettazione entro il 30 giugno 2019.
I modelli sono già pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e il pagamento della prima o unica rata del piano determinerà l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Ulteriore novità della rottamazione-ter riguarda inoltre la possibilità di effettuare i versamenti tramite compensazione di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti della p.a.
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