Fotovoltaico, lo spalma incentivi all’esame dei giudici europei
La Corte di giustizia Ue esaminerà la rimodulazione delle tariffe incentivanti
Il Tar del Lazio prospetta la violazione della certezza del diritto e dell’affidamento
La giurisprudenza amministrativa mette di nuovo in dubbio la legittimità delle norme “spalma incentivi” nel settore fotovoltaico. C’è, allora, un nuovo, rilevante capitolo nella battaglia che da anni molte società che avevano investito sulle energie rinnovabili conducono contro il Mise per il taglio agli incentivi imposto dall’articolo 26, commi 2 e 3 del Dl 91/2014.
Il Tar del Lazio, con due ordinanze ravvicinate (11124/2018 e 11206/2018, pubblicate rispettivamente il 16 ed il 20 novembre) della stessa sezione (Terza ter), ha rimesso alla Corte di giustizia Ue la questione pregiudiziale sulla compatibilità di queste disposizioni alla disciplina unionale.
Con il Dl 91/2014 il legislatore, al fine «di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili», aveva previsto:
dal secondo semestre 2014 una modifica unilaterale alle condizioni contrattuali in essere, sostituendo il criterio della «produzione effettiva» – fondato sulla misura dell’energia effettiva prodotta – con quello della «producibilità media annua», con una ritardata percezione del 10% dell’incentivo spettante, qualificato dalla legge in termini di “conguaglio”;
dal 1° gennaio 2015, una incisiva revisione delle tariffe incentivanti, attraverso una loro rimodulazione secondo una delle tre opzioni previste, ciascuna delle quali peggiorativa rispetto alle convenzioni in essere o per via della durata (ampliata) o per via dell’importo riconosciuto (ridotto) o con effetti su entrambi gli elementi.
La Corte costituzionale, chiamata a esprimersi proprio dal Tar del Lazio, ha stabilito (sentenza 16/2017) l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, giudicando non arbitrario né irragionevole l’intervento del legislatore, qualificato come rispondente all’interesse pubblico, «in termini di equo bilanciamento degli opposti interessi in gioco», rappresentati da un lato dall’incentivo alla produzione di energia di fonte rinnovabile e, dall’altro, dalla sostenibilità dei correlativi costi a carico degli utenti finali di energia elettrica. Secondo la Consulta, l’operatore economico «prudente e accorto» avrebbe potuto tener conto della possibile evoluzione normativa, considerate le caratteristiche di temporaneità e mutevolezza dei regimi di sostegno.
Il Tar del Lazio, tuttavia, su sollecitazione delle imprese di settore (titolari di impianti di potenza superiore a 200 kw) che avevano impugnato i decreti ministeriali di rimodulazione delle tariffe incentivanti, ha comunque ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale non risolvesse alcuni profili di compatibilità tra le previsioni del legislatore nazionale ed il diritto comunitario, chiamando pertanto in causa la Corte di giustizia Ue.
In particolare, viene chiesto agli eurogiudici se sia consentito al legislatore nazionale intervenire su situazioni già consolidate dai provvedimenti di ammissione agli incentivi, riflessi nelle convenzioni ventennali che ciascuna impresa ha stipulato con il Gse.
Vengono richiamati i principi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, gli articoli 16 (libertà d’impresa) e 17 (diritto di proprietà) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, oltre alla legislazione europea in materia di fonti di energia rinnovabili (tra cui la Carta europea dell’energia). In effetti, chi ha realizzato investimenti confidando su determinati rapporti economici, se li è visti modificare unilateralmente mentre erano ancora in corso, con redditività significativamente inferiori rispetto a quelle di partenza. Va anche ricordato che il taglio deciso dal Governo ha avuto molta risonanza anche all’estero e, di certo, non ha aiutato in questi anni ad attrarre capitali in territorio italiano.
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Giorgio Gavelli
Gian Paolo Tosoni

