Non servono permessi per installare un ascensore
Niente titolo edilizio ma solo autorizzazione sismica della Regione
L’installazione di un ascensore all’interno di uno stabile condominiale sito in una zona sismica non necessita di un titolo edilizio ma dell’autorizzazione preventiva della Regione che attesti il rispetto della normativa antisismica.
Con ricorso notificato alla Regione, al Comune e al condominio, una società di installazione di ascensori impugnava la determinazione dirigenziale con cui gli era stata ingiunta la rimozione o la demolizione dell’ascensore installato all’interno di un condominio perché mancava il titolo abilitativo. Il ricorrente contestava l’ordine di demolizione perché sopravveniva in pendenza di un procedimento di sanatoria in base all’articolo 96 Tue e anche perché l’abuso non sussisteva in quanto l’opera non richiedeva il rilascio del tiolo abilitativo trattandosi di lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Nelle more del controllo di tale documentazione, il Tar Lazio accolse l’istanza di sospensione del provvedimento di demolizione poiché l’esecuzione avrebbe provocato un danno irreparabile nel caso di regolarizzazione dell’impianto.
All’udienza fissata per la discussione sull’impugnazione, il Tar (11553/2018) evidenziava che gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, come la realizzazione di ascensori interni, rientrano tra i lavori di edilizia libera.
Si trattava, però, di un ascensore da installare su un edificio situato in zona sismica per cui la normativa che dispensava dal titolo abilitativo doveva essere integrata con le disposizioni contenute nel Dpr 6 giugno 2001 n. 380.
Il decreto prevede, tra l’altro, che nelle località sismiche, indipendentemente dal titolo abilitativo, non si possono iniziare i lavori di installazione di un ascensore senza la preventiva autorizzazione scritta dell’ufficio tecnico della regione e prevede anche sanzioni penali per la violazione della normativa antisismica.
Per i giudici regionali non essendo stata eseguita una ristrutturazione edilizia bensì un intervento per l’eliminazione delle barriere architettoniche una zona antisimica è da dichiararsi illegittimo il provvedimento impugnato, erroneamente fondato su una inesistente ristrutturazione edilizia non essendo applicabile all’intervento di installazione di un ascensore interno riconducibile all’edilizia libera la norma che prescrive la demolizione delle opere di ristrutturazione edilizia eseguite in assenza di titolo abilitativo.
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Luana Tagliolini

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