Iva, le irregolarità si sommanodi Giovanni Musso
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I tardivi versamenti dell’Iva periodica sono violazioni sostanziali di natura autonoma e si sommano alle violazioni di infedele fatturazione. La Cassazione con sentenza n. 29299 del 14 novembre 2018 afferma che il contribuente che non abbia emesso la fattura e registrato la stessa in sede di liquidazioni periodiche Iva, risponde non solo per la omessa tenuta delle scritture e infedele fatturazione, ma anche per il ritardo del versamento dell’imposta ex art. 13, comma 1, dlgs 471/97. Una società impugnava la sentenza della Ctr Lombardia lamentando, in tema di sanzioni, la violazione degli artt. 13, comma 1, dlgs 471/97, e 13, dlgs 472/97, che non avendo adempiuto all’obbligo di fatturazione, non poteva essere sanzionata per il ritardato pagamento dell’Iva, che presuppone la regolare fatturazione. La questione, trae origine da un pvc del 2007 con cui la Gdf accertava che la società aveva residenza in Italia; di conseguenza la società presentava nel 2008 la dichiarazione Iva, pagando imposta ed interessi, nonché definendo con il ravvedimento operoso la sanzione per tardivo versamento in misura ridotta. Il ricorso al ravvedimento operoso, secondo l’art. 13, dlgs 472/97, era però possibile solo se non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche nei confronti del contribuente, per cui l’amministrazione ha legittimamente emesso l’atto di contestazione con cui ha irrogato le sanzioni per infedele fatturazione di operazione imponibili, per tardivo versamento dell’imposta e per mancata tenuta dei registri contabili. Successivamente, la società ha definito la sanzione per infedele fatturazione e omessa tenuta delle scritture contabili, mentre ha impugnato l’avviso di contestazione nella parte che riguardava la sanzione per tardivo versamento presentando l’istanza di rimborso dell’importo versato a titolo di ravvedimento operoso. La Ctr Lombardia ha ritenuto fondate le ragioni dell’ufficio, considerando validi i presupposti per l’applicabilità della sanzione, per altro riconosciuti dal contribuente, che aveva pagato le sanzioni per tardivo pagamento con il ravvedimento operoso. Per la Corte l’omessa tenuta delle scritture contabili e l’infedele fatturazione si sommano al ritardo nel pagamento, che costituisce una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13, dlgs 471/97 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento (Cass. 20/1/2017, n. 1540). Il ritardo nel versamento del tributo, ha una propria configurazione autonoma, integra una violazione sostanziale e non formale arrecando pregiudizio all’incasso erariale (Cass. 27/2/2017, n. 4960). Pertanto, il fatto di non aver fatturato e contabilizzato regolarmente alle scadenze periodiche non esclude l’applicabilità della sanzione per il ritardato pagamento. E la società avendo fatto il ravvedimento operoso ha riconosciuto la sussistenza della violazione e non può chiedere il rimborso del versato.

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